Prescrizione Furto Aggravato: La Cassazione Chiarisce il Calcolo
Il calcolo della prescrizione furto aggravato è un tema cruciale nel diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su come le circostanze aggravanti influenzino tale calcolo e ribadisce i limiti dei motivi di ricorso ammissibili in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso per Furto Pluriaggravato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, affermando che il termine massimo fosse già decorso. In secondo luogo, deduceva vizi di motivazione e violazione di legge riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
L’Analisi della Corte sul Calcolo della Prescrizione Furto Aggravato
Il primo motivo del ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come ‘manifestamente infondato’. L’errore della difesa risiedeva nel non aver correttamente considerato le aggravanti contestate nel capo d’imputazione, specificamente quelle previste dall’art. 625, numeri 2 e 7, del Codice Penale.
La difesa aveva calcolato un termine di prescrizione di 7 anni e 6 mesi. Tuttavia, la presenza delle suddette aggravanti modifica radicalmente il calcolo, estendendo il termine massimo a 12 anni e 6 mesi. La Corte ha quindi evidenziato come il calcolo proposto dal ricorrente fosse palesemente errato, rendendo il relativo motivo del tutto infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Secondo Motivo di Ricorso: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale, è stato respinto. La Cassazione ha ricordato un principio fondamentale del giudizio di legittimità: non è possibile presentare ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a riproporre questioni già esaminate e respinte con argomentazioni giuridicamente corrette nei gradi precedenti, senza sollevare una critica specifica e pertinente contro la logica della sentenza impugnata. Tale approccio rende il motivo di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri. Sul primo punto, ha applicato rigorosamente le norme sulla prescrizione, evidenziando che le aggravanti contestate hanno un effetto diretto e ineludibile sull’estensione del termine necessario a prescrivere il reato. Ignorare tali circostanze nel calcolo costituisce un errore di diritto. Sul secondo punto, ha ribadito la natura del giudizio di Cassazione, che non consente una terza valutazione del merito dei fatti, ma solo un controllo sulla legittimità della decisione. Poiché il ricorso si risolveva in una critica fattuale e nella riproposizione di argomenti già vagliati, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come un importante promemoria: nel calcolare la prescrizione furto aggravato, è essenziale tenere conto di tutte le circostanze aggravanti contestate. Inoltre, un ricorso in Cassazione per avere successo deve concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, evitando di trasformarsi in un tentativo di rivalutazione dei fatti già accertati.
Come si calcola la prescrizione per il reato di furto pluriaggravato secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il calcolo deve tenere conto delle specifiche aggravanti contestate. Nel caso di specie, le aggravanti di cui all’art. 625 n.2 e n.7 del Codice Penale hanno esteso il termine di prescrizione a 12 anni e 6 mesi, a differenza dei 7 anni e 6 mesi erroneamente sostenuti dalla difesa.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile quando non verte su questioni di legittimità (cioè violazioni di legge o vizi di motivazione), ma si limita a sollevare ‘mere doglianze in punto di fatto’. È inoltre inammissibile se ripropone critiche già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SCORDIA il 10/03/1947
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato.
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la difesa, nell’individuare il termine prescrizionale al 20 novembre 2021, non ha considerato la contestazione delle aggravanti di cui all’art. 625 n.2 e n.7 indicate nel capo d’imputazione, da cui discende che il termine di prescrizione è pari a 12 anni e 6 mesi e non a 7 anni e 6 mesi, come sostenuto.
Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024