Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27501 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 746/2025
NOME COGNOME
UP Ð 11/06/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 8240/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte dÕappello di LÕAquila, nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato in Marocco lÕ11 maggio 1996; NOME COGNOME nato in Marocco il 28 gennaio 1996;
avverso la sentenza del 31 gennaio 2025 del Tribunale di Avezzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME e NOME COGNOME difensore di fiducia di Ammar COGNOME, che hanno concluso per l’inammissibilitˆ o, in
subordine, per il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 31 gennaio 2025, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenendo il reato loro ascritto (artt. 99, 110, 624, 625 nn. 5 e 7) estinto per intervenuta prescrizione.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello deducendo, con un unico motivo d’impugnazione, la violazione dell’art. 157 cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto maturato il termine di prescrizione non rilevando che, per il furto pluriaggravato loro contestato, il termine massimo di prescrizione dovrebbe individuarsi in anni dodici e mesi sei.
1. Il ricorso è fondato.
Il reato contestato ai ricorrenti prevede (in ragione delle due aggravanti suindicate ed a prescindere dallÕaumento per la recidiva contestata al solo Ramzi) la pena edittale massima di anni dieci di reclusione, con conseguente parallela determinazione del termine di prescrizione, evidentemente neanche oggi maturato (in relazione ad un reato commesso il 14 dicembre 2016). E, nel provvedimento impugnato, manca ogni motivazione in ordine allÕeventuale ritenuta insussistenza delle aggravanti.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa composizione fisica, per il giudizio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Avezzano.
Cos’ deciso lÕ11 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME