Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nata Niscemi il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Niscemi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano accolti e che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/04/2024, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 28/04/2023 del Tribunale di Milano: a) confermava la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME alla pena, rispettivamente, di otto mesi di reclusione e di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen., commesso in concorso tra loro ai danni di RAGIONE_SOCIALE; b) revocava, nei confronti di NOME COGNOME, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale che era stata liquidata.
Avverso la menzionata sentenza del 19/04/2024 della Corte d’appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con tali due ricorsi, a firma, rispettivamente, dell’AVV_NOTAIO (per NOME COGNOME) e dell’AVV_NOTAIO (per NOME COGNOME), i ricorrenti deducono un unico, identico, motivo, con il quale lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 158 e 159 cod. pen., per la ragione che il reato che è stato loro attribuito -che «dalle prove acquisite al fascicolo dibattimentale» sarebbe risultato essere stato commesso il 30/09/2015 (e non il successivo 29/10/2015 come era stato indicato nel capo d’imputazione) – sarebbe stato già prescritto prima dell’impugnata sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata.
Si deve anzitutto ribadire il principio, che è stato affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819-01).
Ciò posto, poiché, ai sensi del primo comma dell’art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, se si tratta di delitto, a non meno dì sei anni, considerato che il reato di cui al secondo comma dell’art. 642 cod. pen. è punito con la pena massima di cinque anni, il tempo necessario a prescrivere tale reato è di sei anni.
Risultando l’esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall’art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi.
Come è stato correttamente indicato nei ricorsi, il reato ascritto ai due imputati si è consumato il 29/10/2015, con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte di RAGIONE_SOCIALE (pag. 2 della sentenza di primo grado: «Il 29 ottobre 2015 presso la sede della compagnia di
assicurazione giunse una richiesta di risarcimento del danno». Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350-01: «Il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice»).
Pertanto, il reato attribuito ai ricorrenti si sarebbe prescritto il 29/04/2023.
Considerando le sospensioni del corso della prescrizione che risultano dagli atti – due sospensioni a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 e un’ulteriore sospensione di sette giorni per il differimento dell’udienza del processo di primo grado del 21/04/2023 al 28/04/2023 per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze -, risulta di tutta evidenza come il reato attribuito ai ricorrenti fosse già prescritto alla data del 19/04/2024 in cui è stata emessa l’impugnata sentenza di appello.
Ne discende che, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Le statuizioni civili devono essere confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso il 05/11/2024.