Prescrizione Frode Assicurativa: la Cassazione Chiarisce il Calcolo del Termine
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di prescrizione frode assicurativa, fornendo chiarimenti cruciali sul calcolo dei termini. La decisione sottolinea l’importanza di individuare correttamente il tempus commissi delicti, ovvero il momento esatto in cui il reato si considera commesso, per determinare se sia intervenuta o meno l’estinzione del reato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di frode assicurativa, previsto dall’articolo 642 del codice penale. L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa riguardava la presunta violazione di legge in merito alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nell’individuare la data di commissione del reato, con conseguente errore nel calcolo del termine di prescrizione.
La difesa sosteneva che, se il termine fosse stato calcolato correttamente, il reato si sarebbe già estinto per il decorso del tempo. La questione centrale, quindi, verteva interamente sulla corretta interpretazione delle norme che regolano la consumazione del reato e la conseguente decorrenza dei termini prescrittivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente non fossero altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sentenza impugnata, aveva già fornito una motivazione giuridicamente ineccepibile sulla questione.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione della Frode Assicurativa
Il cuore della decisione risiede nella conferma del ragionamento seguito dai giudici di merito per calcolare la prescrizione frode assicurativa. La Corte d’Appello aveva correttamente individuato il momento di consumazione del reato nella data dell’8 agosto 2016. Questa data è stata scelta perché la prima acquisizione della documentazione falsa prodotta dall’imputato era avvenuta nel giugno 2016, cristallizzando così il momento delittuoso.
Partendo da questa data, la Cassazione ha ripercorso il calcolo:
1. Pena massima: Il delitto di frode assicurativa (art. 642 c.p.) prevede una pena massima di cinque anni.
2. Termine di prescrizione base: Ai sensi dell’art. 157 c.p., il termine di prescrizione ordinario è pari al massimo della pena edittale, e comunque non inferiore a sei anni per i delitti. Quindi, in questo caso, 6 anni.
3. Interruzione: A questo termine base si aggiunge un aumento di un quarto (1/4) in caso di atti interruttivi, come previsto dall’art. 161 c.p.
4. Sospensione: Nel caso specifico, si è tenuto conto anche di un periodo di 60 giorni di sospensione del corso della prescrizione, dovuto a un legittimo impedimento del difensore.
Sommando tutti questi periodi (6 anni + 1/4 + 60 giorni di sospensione), il termine massimo di prescrizione è stato fissato all’8 aprile 2024. Poiché l’udienza in Cassazione si è tenuta il 19 marzo 2024, il reato non era ancora prescritto. La Corte ha quindi concluso che il ricorso era infondato e doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di prescrizione: la corretta individuazione del tempus commissi delicti è il presupposto indispensabile per ogni calcolo successivo. Nel caso della frode assicurativa, il momento rilevante è quello in cui si concretizza la condotta fraudolenta, come la presentazione di documentazione falsa. La pronuncia serve da monito sulla non ammissibilità di ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza addurre nuovi e validi motivi di diritto. La decisione conferma la solidità dell’impianto accusatorio e la correttezza del giudizio dei tribunali di merito.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di frode assicurativa secondo questa ordinanza?
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il reato si considera consumato. In questo caso specifico, è stato identificato con la data in cui è avvenuta la prima acquisizione della documentazione falsa presentata dall’imputato.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all’individuazione del tempus commissi delitti e conseguentemente, alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 642 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato la corretta individuazione del momento di consumazione del reato 1’08/08/2016 in quanto la prima acquisizione della falsa documentazione prodotta dal ricorrente è avvenuta nel giugno 2016;
che, pertanto, considerando che il delitto di c.d. “frode assicurativa” è stato commesso ‘8/08/2016, che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. è di cinque anni, ai sensi degli artt. 157 e 16 cod. pen., il termine massimo di prescrizione si individua 1’8/04/2024 (6+1/4+ 60 giorni di sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presiole te