Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16078 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco
avverso la sentenza in data 30/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/03/2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna in data 26/02/2015 con cui NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 385 cod. pen.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza di appello.
Erroneamente la Corte aveva ritenuto che il reato di evasione fosse da considerare permanente e che il termine di prescrizione decorresse dalla data della sentenza di primo grado, trattandosi invece di reato istantaneo, rispetto al quale il termine avrebbe dovuto farsi decorrere dal 25/02/2010, data dell’allontanamento dal luogo di restrizione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte aveva indebitamente valorizzato i precedenti penali senza considerare le modalità dell’evasione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., avuto riguardo alla descrizione dell della condotta, è integrato dall’evasione o, nel caso di sottoposizione agli arresti domiciliari, dall’allontanamento dal luogo di restrizione: è dunque tale allontanamento che segna il momento in cui il reato si perfeziona, mentre il protrarsi della lontananza dal luogo stabilito riguarda gli effetti della condotta, che cessano nel momento in cui si ripristina lo stato di restrizione.
Per tale ragione il delitto di evasione può considerarsi istantaneo ad effetti permanenti (Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, COGNOME, Rv. 266785; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010, COGNOME, Rv. 247819).
Ne discende che dall’allontanamento e non dal ripristino dei controlli decorre anche il termine di prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., in ragione della pena edittale e della recidiva reiterata avrebbe dovuto considerarsi pari ad anni dieci, decorrenti dal 25/02/2010: orbene, posto che la Corte territoriale, stante l’irreperibilità dell’imputato, ha disposto la sospensione de
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procedimento in data 21/02/2020, quando mancavano solo quattro giorni alla maturazione della prescrizione, salvo procedere poi alla notifica dell’avviso nel momento in cui il ricorrente, risultato detenuto per altra causa, è stato rintracciato, deve necessariamente ritenersi che nel corso del giudizio di appello il termine di prescrizione massima sia interamente decorso, risultando inconferente il riferimento all’art. 159 cod. pen., giacché il termine massimo di sospensione implica che la stessa sia in atto e che il procedimento non possa celebrarsi.
Su tali basi deve ritenersi che il reato si sia estinto per prescrizione e che la sentenza impugnata debba essere annullata per tale causa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 20/03/2024