Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26506 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che insistevano con memoria
tempestivamente depositata per l’accoglimento del ricorso, il Collegio osserva:
che con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti deducevano che in
relazione al capo b) la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia dell sentenza di appello risalente al 27 maggio 2024.
Tale eccezione è fondata: l’estorsione contestata al capo b) è stata infa consumata “in epoca anteriore e prossima al marzo 29’4”; la Corte di appello ha
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escluso tutte le aggravanti contestate, sicché, tenuto conto del tempo consumazione del reato, la stessa risulta essere estinta per decorso del term
massimo di prescrizione che, in ragione dell’applicazione della normativa più
favorevole, deve essere determinato in anni dodici e mesi sei.
Corre l’obbligo di rilevare che non può ritenersi che siano stata contestata fatto” l’aggravante delle più persone riunite” dato che la pena è stata determin
nel minimo edittale vigente all’epoca della consumazione del reato;
che il secondo motivo di doglianza proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con il quale si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui confer la sua responsabilità per l’estorsione non supera la soglia di ammissibilit quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa d prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice legittimità.
Invero la Corte di appello ha offerto una motivazione accurata ed esaustiva sul punto contestato ritenendo provata l’attività concorsuale del COGNOME (pagg e 9 della sentenza impugnata). La decisione in ordine alle statuizioni civili, luce della regola prevista dall’art. 578 cod. proc. pen., deve essere pert confermata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato di cui al capo b) estinto per prescrizione.
Così deciso, il 3 giugno 2025.