Prescrizione Ergastolo: La Cassazione Conferma l’Imprescrittibilità
La questione della prescrizione ergastolo per i reati più gravi rappresenta un punto cardine del nostro ordinamento penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5428/2024) ha riaffermato un principio fondamentale: i delitti punibili in astratto con la pena dell’ergastolo non si prescrivono, anche qualora, per effetto di circostanze attenuanti, la pena inflitta sia di natura temporanea. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale, volto a garantire che i crimini di massima efferatezza non sfuggano alla giustizia a causa del mero decorso del tempo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna a sedici anni di reclusione per un omicidio aggravato, commesso il 2 ottobre 1999. La sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Milano e confermata in appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha basato il proprio ricorso su un’unica, ma fondamentale, doglianza: la violazione di legge in merito alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato.
Secondo la difesa, il tempo trascorso dal fatto avrebbe dovuto estinguere il reato, rendendo illegittima la condanna. La Corte d’Appello aveva respinto tale argomentazione, e il caso è così giunto al vaglio della Suprema Corte.
La Questione Giuridica sulla Prescrizione Ergastolo
Il nucleo del dibattito giuridico verteva sulla corretta interpretazione dell’articolo 157 del codice penale, in particolare prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005. Il quesito era se un reato, per il quale la legge prevede in astratto la pena dell’ergastolo, possa essere considerato prescrittibile nel momento in cui, in concreto, il giudice riconosce delle circostanze attenuanti che portano all’applicazione di una pena detentiva temporanea (nel caso di specie, sedici anni).
La difesa sosteneva una lettura che legasse la prescrizione alla pena effettivamente irrogata, ma la Corte di Cassazione ha seguito un percorso argomentativo differente, basato su un principio consolidato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, allineandosi pienamente a un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19756 del 2015 (caso Trubia). Secondo tale orientamento, per stabilire se un reato sia imprescrittibile, si deve guardare alla pena massima prevista dalla legge per quel tipo di delitto al momento della sua commissione, senza tener conto delle circostanze attenuanti.
Il principio chiave è il seguente: “il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea“.
In sostanza, la natura imprescrittibile del reato è legata alla sua gravità intrinseca, così come valutata dal legislatore, e non alla pena finale che emerge dal bilanciamento con eventuali attenuanti. La Corte ha inoltre aggiunto, a titolo di ulteriore considerazione, che anche se si fosse voluto applicare un termine di prescrizione, questo sarebbe stato di 30 anni, un lasso di tempo non ancora decorso dalla data del reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un pilastro del diritto penale: la gravità di un reato si misura sulla base della sanzione edittale prevista in astratto. La decisione sulla prescrizione ergastolo ha implicazioni pratiche significative, poiché impedisce che reati di eccezionale allarme sociale, come l’omicidio aggravato, possano essere cancellati dal tempo a seguito di valutazioni (il riconoscimento di attenuanti) che intervengono solo in un secondo momento. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende suggella l’inammissibilità di un ricorso che tentava di scalfire un principio ormai granitico nella giurisprudenza italiana.
Un delitto punibile con l’ergastolo, commesso prima della riforma del 2005, si prescrive se vengono riconosciute delle attenuanti che riducono la pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il reato rimane imprescrittibile. La valutazione sulla pena massima si effettua in astratto, guardando a quanto previsto dalla legge per quel reato, senza considerare l’impatto delle circostanze attenuanti sulla pena finale.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La tesi difensiva si scontrava con un consolidato e autorevole principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, al quale la Corte d’Appello si era correttamente conformata.
Quale termine di prescrizione alternativo ha considerato la Corte nel suo ragionamento?
La Corte ha specificato, in via subordinata, che anche se il reato fosse stato considerato prescrittibile, il termine applicabile sarebbe stato di 30 anni. Poiché il reato era stato commesso nel 1999, tale termine non era comunque ancora trascorso al momento della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5428 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Milano, ha confermato la sentenza di condanna ad anni sedici di reclusione pronunciata dalla Corte di Assise di Milano il 17/10/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di agli artt. 575 e 577 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato commesso il 2/10/1999 in quanto la risposta fornita sul punto dal giudice d’appello non sarebbe condivisibile;
Rilevato che la doglianza contenuta nel ricorso, pure formulata in termini articolati, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale si è correttamente conformata al principio enucleato da Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 – 01 per cui “il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea”;
Rilevato inoltre che il ricorrente non si è comunque confrontato con l’ulteriore considerazione contenuta a pag. 20 della sentenza impugnata per la quale, a tutto voler concedere, il termine di prescrizione sarebbe stato pari a 30 anni e che questo non era e non è ancora decorso;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024