Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la qual NOME era stato assolto dal reato di cui all’art. 349 cod. pen. perché non punibile
ai sensi dell’art 131 bis cod. pen., escluso di poter dichiarare la prescrizione del reato, da ultimo sollecitata dall’appellante, la causa estintiva essendosi verificata dopo la sentenza di primo grado e comunque difettando, in virtù della pronuncia assolutoria, un fatto tipico sanzionabile sul quale la stessa potesse concretamente operare.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha dedotto la violazione della legge penale che regola l’istituto della prescrizione, la Corte di merito avendo errato nel ritenere che causa estintiva della prescrizione, non prevalesse nel caso in discorso rispetto alla esclusione della punibilità del fatto, in quanto maturata nelle more della celebrazione del giudizio di appello, successivamente alla definizione del primo grado di giudizio.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, DIL. 137 del 2020, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, peraltro conosciuto anche alla Corte partenopea, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica; inoltre, diverse sono le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento ( v., fra le tante, da ultimo, Sez. 1 – , Sentenza n. 43700 del 28/09/2021 Rv. 282214 – 01).
4.2. Del resto, atteso che, diversamente dall’ipotesi dell’annullamento con rinvio per la valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod. pen. disposto dalla Corte di Cassazione, non si era evidentemente formato nel caso in esame alcun giudicato parziale con riguardo alla sussistenza del fatto, peraltro oggetto delle censure formulate in grado d’Appello, appare erroneo e improprio il richiamo operato dalla Corte di merito alla sentenza di questa sezione n. 38380 del 15/07/2015 (Rv. 264796 – 01) che, in sede rescindente, ha rimesso alla cognizione della Corte territoriale solo la questione dell’apprezzamento della sussistenza o meno di un’offesa di particolare tenuità, il quale, per sua natura, presuppone quello, già raffrontato e risolto, della sussistenza dell’elemento materiale e dell’elemento soggettivo del reato.
Appare parimenti erronea l’ulteriore considerazione della Corte di merito nella parte in cui ritiene esclusa, in virtù della pronuncia assolutoria ai sensi dell’art 131 bis cod. pen., la sussistenza di un fatto tipico, laddove invece la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto “presuppone l’integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l’effetto, l’accertamento della
responsabilità e l’attribuibilità del fatto-reato all’autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall’assoggettamento alla sanzione penale. L’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue secondo i due “indici-criteri” della tenuità del fatto (vedi da ultimo, tra le tante, Sez. 2 Sentenza n. 20884 del 09/02/2023, Rv. 284703 – 01).
4.3. Tenuto conto della data del fatto contestato (violazione dei sigilli in data 28 maggio 2017 e 10 giugno 2017), alla data della pronuncia della sentenza in grado d’appello (30 gennaio 2025), già decorso il termine massimo di prescrizione (in assenza di sospensioni rilevanti, anni sei aumentati di un quarto in ragione delle interruzioni: 28 novembre 2024 e 10 dicembre 2024, per il secondo episodio).
In ogni caso, la fondatezza del motivo di ricorso specificamente proposto consente di computare, ai fini del compimento del termine massimo di prescrizione, anche il segmento cronologico successivo alla decisione impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, RV. 217266 – 01), con -la conseguenza che alla data odierna il reato contestato è vieppiù prescritto.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo il reato contestato estinto, per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.