Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA
Parte civile: RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione voglia annullare la sentenza nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; perché il reato è estinto per prescrizione;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO del foro di Salerno, il quale ha chiesto, in via principale, di dichiarare inammissibili ovvero rigettare le impugnazioni proposte nell’interesse dei ricorrenti e confermare integralmente le statuizioni penali e civili; in via gradata, di dichiarare l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto ai ricorrenti e confermare integralmente le statuizioni in punto di responsabilità civile; in ogni caso, condannare i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla parte civile – da distrarre in favore del difensore antistatario;
:- lette le conclusioni del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di Napoli, che ha richiesto di annullare la sentenza impugnata e, in via principale, di prosciogliere il COGNOME perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato e, di conseguenza, annullare i capi e punti della sentenza relativi alla responsabilità civile e alle spese liquidate in favore della part civile; in via subordinata, di dichiarare la prescrizione del reato;
lette le conclusioni del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Nocera, che ha chiesto, in accoglimento del primo motivo, l’annullamento della sentenza impugnata; in subordine, l’estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/09/2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 31/05/2022, appellata anche da NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati alla pena di un anno, nove mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, perché ritenuti responsabili del reato di truffa continuata in concorso (negoziazione di assegni bancari ottenuti ed incassati con artifici e raggiri).
Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell’interesse di NOME sono articolati i seguenti motivi:
vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova scientifica, costituita da una perizia grafica, le cui conclusioni erano state recepite acriticamente dai giudici di merito, senza tener conto della competenza professionale del consulente di parte e RAGIONE_SOCIALE contrarie argomentazioni esposte con rigore di analisi, in assenza altresì di riscontro della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimental per una nuova operazione peritale;
violazione di legge circa la disciplina della prescrizione, intervenuta nel caso di specie prima della sentenza di secondo grado, in considerazione dei periodi di sospensione, erroneamente calcolati dalla corte territoriale con riferimento al COGNOME, la cui posizione era stata stralciata nel corso del giudizio di primo grado e successivamente riunita, sì che non potevano a costui riferirsi rinvii di udienza relativi agli altri imputati. i
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME si eccepisce la violazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali che disciplinano la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, con particolare attinenza
2 COGNOME
all’incasso degli assegni, avvenuto per il primo giudice previa presentazione allo sportello e per la Corte di appello tramite versamento su conti correnti riferibili all’imputato, pur in carenza di elementi in tal senso; inoltre, si chiede l declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato; infine, si contesta il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo motivo di ricorso del COGNOME è fondato e assorbente.
Nella sentenza impugnata si afferma (pagine 7 e 8) che “il termine di prescrizione decorre a far data dalla cessazione della continuazione e così dal 2 novembre 2015”, richiamando la sentenza di primo grado per quanto riguarda il computo del periodo di sospensione, indicato in sei mesi e due giorni ossia 182 giorni (118 giorni per il rinvio di udienza del 3 dicembre 2019, determinato dalla adesione dei difensori all’astensione proclamata dagli organi di categoria, e 64 giorni per il rinvio d’ufficio dell’udienza del 30 marzo 2020 per l’emergenza sanitaria da Covid-19: pagina 3).
Osserva il ricorrente che le sospensioni suddette non riguardavano il procedimento a suo carico, stralciato all’udienza dell’8 ottobre 2019, per essere oggetto del vaglio di un diverso giudice monocratico, e successivamente riunito al processo originario all’udienza del 30 novembre 2021. Sono stati allegati a tal fine i relativi verbali di udienza, contenuti peraltro nel fascicolo processuale trasmesso con l’impugnazione; è evidente, pertanto, che i rinvii disposti in una fase del procedimento alla quale il COGNOME è rimasto estraneo, attesa la separazione dei giudizi, non possono determinare una sospensione del termine prescrizionale nei suoi confronti.
L’effetto estensivo della prescrizione si determina, infatti, quando per più reati connessi si procede “congiuntamente”, in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i qual potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata (Sez. 5, n. 38078 del 05/04/2005, Mangia, Rv. 233074 – 01); se come nella fattispecie in esame – si procede separatamente, tale effetto non si verifica e la sospensione non opera nei confronti dell’imputato non interessato dal rinvio di udienza.
Durante la autonoma trattazione del processo di primo grado a carico del COGNOME (dallo stralcio alla riunione), si sono altresì verificate le seguent sospensione della prescrizione, come documentato dai relativi verbali: giorni 64 per il rinvio dell’udienza del 18 marzo 2020 per l’emergenza sanitaria; giorni 7 per
il rinvio dell’udienza dell’i giugno 2021 per impedimento del difensore di fiducia; giorni 18 per il rinvio dell’udienza del 15 ottobre 2021 per richiesta del difensore (in totale, quindi, giorni 89).
Considerando la data di commissione del reato riportata in sentenza (2 novembre 2015), il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) e il periodo di sospensione (89 giorni), per il COGNOME il reato si è prescritto il 30 lugli 2023, prima della pronuncia di secondo grado, emessa il 25/09/2023.
Poiché è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01), va dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato di truffa contestato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del COGNOME, limitatamente agli effetti penali.
Devono, invece, confermarsi le statuizioni civili, in quanto l’istruttoria espletata ha consentito di accertare la condotta del ricorrente nel conseguimento del profitto ingiusto, avendo egli svolto un ruolo essenziale nella truffa, procedendo al ritiro di uno dei carnet di assegni dai quali erano stato tratti gli assegni contraffatti e fraudolentemente negoziati.
La motivazione sul punto della corte territoriale è immune da censure sul piano logico e si basa sulle prove acquisite in contraddittorio, che hanno consentito di accertare che costui si presentò allo sportello per il ritiro di un blocchetto d assegni, dissimulando la propria firma autografa e consegnando poi i titoli ai correi perché fossero messi all’incasso. Gli esiti della perizia grafologica espletata sono stati contestati dall’imputato nei gradi di merito con argomentazioni esaminate dal Tribunale (pagine 11 e seguenti della sentenza di primo grado) e confermate dalla corte territoriale, con riferimento anche ad ulteriori elementi valutativi (pagina 6)
2.1. In sede di legittimità il ricorrente ha insistito nella confutazione del perizia espletata nel corso dell’istruttoria dibattimentale, con rilievi che attengono al merito e che sono stati confutati con argomentazioni che sfuggono a rilievi sul piano della logica motivazionale; inoltre, ha lamentato la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’espletamento di una nuova indagine peritale, eccependo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può, tuttavia, costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE
parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01).
2.2. In termini corretti è stata altresì evidenziata la fondatezza della pretesa risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile, in quanto gli indebiti prelievi conto corrente intestato alla società, da parte degli imputati, ha determinato un danno per l’istituto di credito, tenuto a garantire la corretta gestione RAGIONE_SOCIALE somme depositate dai clienti.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3.1 Con il primo motivo, in termini generici, è contestata l’affermazione di responsabilità, per aspetti che riguardano il merito e la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, senza effettivo confronto critico con le argomentazioni della corte territoriale che, richiamando i punti salienti della sentenza di primo grado, in relazione al soggetto che ebbe materialmente ad effettuare la negoziazione degli assegni contraffatti, ha ritenuto infondate le doglianze dell’appellante, alla stregua del compendio probatorio in atti (in particolare, dell’esito RAGIONE_SOCIALE indagini della polizia giudiziar e prive di consistenza le ipotesi alternative fornite dalla difesa (pagina 7 della sentenza di appello).
Va precisato a riguardo che il vizio di travisamento della prova, eccepito dal ricorrente, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 – 01); ipotesi estranee, oltre che al caso di specie, alle stesse prospettazioni del ricorrente.
3.2. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla prescrizione del reato, verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, come rilevato in sede di merito, con accertamento che l’imputato non contesta, anche con riferimento al dies a quo per il computo del termine (non è stata eccepita a riguardo la violazione dell’art. 158 cod. pen., nella formulazione vigente all’epoca di commissione dei fatti, affermando anzi il ricorrente che “unificate le condotte criminose dal vincolo
della continuazione…il tempus commissi delicti ai fini del calcolo dei termini di prescrizione deve essere riferito all’ultima condotta consumata ovvero il 2 novembre 2015″ – pag. 5 del ricorso, § 2)
3.3. Linammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’ar 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463 – 01)
Anche il motivo sulla pena, infatti, è all’evidenza privo di fondamento, contestandosi genericamente il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, basato su rilievi corretti e pertinenti (la personalità negativa dell’imputato desumibile dalle modalità della articolata condotta delittuosa posta in essere oltre che dalla precedente condanna); il beneficio della sospensione condizionale della pena, infine, costituisce oggetto di una mera pretesa, senza confronto con la motivazione sul punto del giudice di appello (pagina 8).
3.4. L’inammissibilità del ricorso del COGNOME determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Gli imputati sono altresì condannati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna gli imputati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del L.R.P.T., che liquida in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori di legge. W
Così deciso in Roma il 24/09/2024 Il Consigliere estensore COGNOME