Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4703 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; 2.COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 20/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e itricorscil; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chies annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20/01/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma del sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 05/04/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A) commesso data 19/01/2008, come diversamente qualificato (artt. 640, 61 n. 7 cod. proc. pen., in luo dell’originaria contestazione ex artt. 81 cpv., 110, 644, commi 1, 3, 4, 5 n. 1, 2, 3 e 4 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione (maturata il 18/07/2015) ed ha assolto i sunnomina dal reato ascritto al capo B) d’imputazione (artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, 61 n. 2 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza e condannando gl imputati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME anche al pagamento delle spese a favore delle parti civili.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore degli imputat COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legg sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 578, comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza conferma le statuizioni civili, il risarcim danno e il pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili – riconosciute sentenza di primo grado in capo ai ricorrenti – nonostante, per una diversa qualificazio giuridica del fatto, la sentenza impugnata abbia dichiarato il reato di cui al capo A) prescr epoca anteriore alla data di emissione della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l’intervenuta prescrizione del reato i antecedente alla sentenza di primo grado (emessa il 05/04/2022), è fondato e dal suo accoglimento discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili.
Nel caso in esame, infatti, ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione maturata antecedentemente alla pronuncia del sentenza di primo grado, erroneamente confermando le statuizioni civili. Va invero rammentato che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, pervenga a conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudi prime cure sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è m prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez n. 39614 del 28/04/2022, Fava, Rv. 283670-01).
La circostanza che il reato si sia prescritto in data antecedente alla pronuncia d sentenza di condanna di primo grado, impregiudicata la possibilità del danneggiato di azionar il diritto nella competente sede, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnat limitatamente alle statuizioni civili, che vanno revocate unitamente alla condanna alle spe processuali sostenute dalle parti civili. Restano fermi, invece, gli effetti penali rel declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili a carico di COGNOME NOME e di COGNOME NOME nonché alla condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, statuizioni che elimina tutte.
Così deciso in Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente