Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata la sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto, emessa il 9/03/2021 nei confronti del ricorrente in relazione al reato previsto dall’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. commesso in Monte Argentario in data 28 giugno 2014 dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione e dichiarando inammissibile la richiesta della parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva. Con separata ordinanza in pari data, la Corte di appello ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile liquidate nella somma di euro 710, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il ricorrente impugna la sentenza per omessa statuizione sulla domanda civile e l’ordinanza pronunciata nella medesima udienza con la quale è stata liquidata a favore della parte civile la somma di euro 710,00 più accessori di legge a titolo di spese legali. Si deduce violazione degli artt. 125 e 578, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, pur in presenza di una generica condanna in primo grado al risarcimento in favore della parte civile dei danni cagionati dal reato, non ha deciso sull’impugnazione agli effetti civili e comunque non ha motivato in relazione alle censure mosse dall’imputato con l’atto di appello nei confronti della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 523, 598 e 598 bis cod. proc. pen., dell’art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e dell’art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 avendo la Corte di appello pronunciato ordinanza sulle spese in favore della parte civile sebbene le conclusioni fossero state inoltrate per via telematica solo il giorno prima dell’udienza, ossia ben oltre il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza.
l Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il primo motivo di ricorso è fondato. Omettendo ogni statuizione agli effetti civili, la Corte territoriale ha violato la regola posta dall’art.578 cod. pr pen., secondo la quale «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei
danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione , decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.».
Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventua accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 – 01).
6. Tali sono le ragioni dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di liquidazione delle spese in favore della parte civile adottata in calce alla nota
spese in data 16 marzo 2023 e dell’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen., al quale è demandata anche la pronuncia in merito alle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza di liquidazione delle spese in favore della parte civile del 16/03/2023.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale demanda altresì la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 9 gennaio 2024
sig .ere estensore GLYPH
Il Presidente