Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE: APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; le conclusioni trasmesse nell’interesse della parte civile, con le quali si chiede la reiezione del ricorso; le conclusioni trasmesse nell’interesse dell’imputato, con le quali si insite per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 aprile 2023 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati di lesioni e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per essere i reati, commessi in data 11 giugno 2012, estinti per intervenuta prescrizione, e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, NOME COGNOME.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, a frc:inte dell’intervenuta prescrizione, omesso di esaminare le censure sviluppate nell’atto di appello, sebbene queste ultime fosse rilevanti in vista della conferma delle statuizioni civili. Al riguardo, si insiste nel rilievo che illegittimamente – ossia, in assenza di qualunque eccezione – i giudici di primo grado, dopo avere acquisito, con l’accordo delle parti, il verbale di sommarie informazioni testimoniali di NOME COGNOME, avevano ritenuto le stesse inutilizzabili in ragione del mancato avviso della facoltà di astenersi dal deporre. Si aggiunge, a comprova della rilevanza delle dichiarazioni, che esse avevano rappresentato un importante riscontro alla sentenza di condanna del COGNOME per il delitto di lesioni volontarie commesso in danno del COGNOME nella stessa data del 11 giugno 2012.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato approfondimento delle censure sviluppate nell’atto di appello, con le quali, alla luce delle dichiarazioni del teste COGNOME e della COGNOME e di quanto riferito dall’imputato, si era prospettata una ricostruzione dei fatti caratterizzata dalla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all’omesso esame del motivo avente ad oggetto la mancanza della condizione di procedibilità per il delitto di cui all’art. 393 cod. pen.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; b) memoria nell’interesse della parte civile, con
la quale si chiede la reiezione del ricorso; c) conclusioni nell’interesse dell’imputato, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, in quanto investono la completezza della motivazione fornita rispetto alle doglianze prospettate con l’atto di appello.
Al riguardo, va ribadito che, laddove sia dato riscontrare, come nella specie, il requisito della specificità dei motivi di appello (a proposito del quale si vedano le fondamentali Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01), il giudice dell’impugnazione è efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. rien. ed è tenuto ad affrontare nella motivazione le critiche sviluppate dalla parte, con un grado di analiticità che è correlato a quello dei motivi di impugnazione.
Ora le doglianze indicate nei tre motivi di ricorso corrispondono alle direttrici di censura, sviluppate in appello, nei confronti della decisione di primo grado, innanzi tutto, con riferimento al tema – che investe una questione fattuale: v. le puntualizzazioni, in motivazione, di Sez. U, n. 40150 del 21/015/2018, Salatino, Rv. 273551 – 01 -, dell’esistenza e dell’efficacia della querela in relazione al delitto di cui all’art. 393 cod. pen. (tema, peraltro, rilevante anche in caso di intervenuta prescrizione, alla luce di quanto si osserva infra sub 2).
Inoltre, con riguardo alle questioni, oggetto del primo e del secondo motivo di ricorso, concernenti la ricostruzione del fatto, si registra la sostanziale elusione del dovere motivazionale, da parte della sentenza impugnata. Questa, per un verso, ha indicato un criterio di giudizio – quello dell’assenza di prova evidente dell’innocenza dell’imputato – erroneo, in presenza della parte civile e alla luce delle conclusioni di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 01 (“All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.) e, per altro verso, ha utilizzato formule di stile con le quali omette di esaminare argiomentatamente le critiche sopra riassunte e già contenute nei motivi di appello.
Poiché la presente decisione concerne anche profili di carattere penale (l’assenza di querela), astrattamente idonei a prevalere sulla causa di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262372 – 0), l’annullamento va disposto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso il 16/11/2023