Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3253 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3253 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA (parte civile)
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/04/2025
nei confronti di NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, quale parte civile, impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Palermo, in riforma della condanna
disposta dal Tribunale di Termini Imerese il 9 giugno 2023 nei confronti dell’appellante NOME COGNOME per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, ha dichiarato non doversi procedere perché estinti tali rea intervenuta prescrizione.
Deduce, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 578 e 541 cod. proc. pen., per omessa pronuncia sulle statuizioni civili, in seguito alla condanna pronunciata in primo grado alla pena ritenuta di giustizia e alla conseguente condanna generica al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio innanzi al giudice civile), nonché al pagamento delle spese processuali.
AVV_NOTAIO ha chiesto accogliersi il ricorso, associandosi ai rilievi del difensore di parte civile, in particola evidenziando come non sia configurabile nella specie un mero errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall’art.130 cod. proc. pen., ma una vera propria omissione di pronuncia sulle statuizioni in favore della parte civile, della cui costituzione la Corte di merito ha dato atto nelle premesse della decisione, senza poi adottare le conseguenti determinazioni.
Il difensore della parte civile ha depositato note conclusionali, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
L’art. 578 cod. proc. pen. stabilisce che, in presenza di prescrizione, ove sia stata pronunciata condanna nei confronti dell’imputato, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il Giudice decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono le statuizioni civili.
Nella sentenza impugnata la Corte di appello, nel ritenere maturata la causa estintiva della prescrizione dopo la condanna inflitta in primo grado, escluso che ricorressero ragioni assolutorie a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. aventi carattere di evidenza – nel senso che la valutazione al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”,
come chiarito da Sez. U n. 35490 del 15/09/2009, COGNOME, Rv. 244274 -01 e non ha neppure lambito le statuizioni civili.
L’assetto delle relazioni tra poteri cognitivi del giudice penale e azione civile innestata nel processo penale è stato a più riprese esaminato, nelle sue svariate implicazioni, dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Il Massimo Collegio, con sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273- 01, con riferimento all’ipotesi in cui, maturata la causa estintiva della prescrizione, il Giudice rilevi contraddittorietà o insufficienza della prova, ha enunciato la regola AVV_NOTAIO per cui all’esito del giudizio deve prevalere la immediata declaratoria di prescrizione del reato: regola che è dettata da evidenti ragioni di economia processuale, proiezione del principio di ragionevole durata sancito dall’art. 111 Cost., mentre il diritto dell’imputato ad ottenere un accertamento funditus sulla responsabilità è salvaguardato dalla possibilità di rinuncia alla prescrizione stessa.
Costituisce eccezione alla regola l’ipotesi – che ricorre nel caso di specie in cui la prescrizione sia sopravvenuta alla condanna irrogata in primo grado, in presenza della parte civile. In tal caso, il Giudice di appello è tenuto a valutare le statuizioni civili, divenendo recessive le ragioni di speditezza processuale, e deve procedersi ad una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio. Ed invero, come sancito anche dalla Corte costituzionale, è necessario che una «risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci accertamento della responsabilità penale dell’imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione» (Corte cost. n. 182 del 2021).
A tale finalità, cui è orientato il disposto dell’art. 578 cod. proc. pen. s coniugano esigenze di economia processuale e di non dispersione dell’attività giurisdizionale.
La sentenza impugnata, carente nel suo impianto motivazionale di ogni valutazione in merito alle statuizioni civili, va pertanto annullata con rinvio.
Furono ancora le Sezioni Unite a stabilire chi debba essere il giudice di rinvio in seguito alla pronuncia rescindente resa per omessa motivazione sulle statuizioni civili, avuto riguardo al disposto dell’art. 622 cod. proc. pen.
Riferendosi, in particolare, alla posizione dell’imputato ricorrente per cassazione, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in
ordine alla responsabilità ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accogliment del ricorso impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 – 01).
In epoca più recente, altro arresto nonnofilattico (Sez. Un. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv.286880) ha ulteriormente definito tale quadro ricostruttivo, focalizzando l’oggetto del sindacato del giudice del rinvio e i criter di apprezzamento della responsabilità civile.
Le Sezioni Unite Calpitano hanno preso atto di un indirizzo interpretativo (sostenuto da Sez.2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377), che aveva avuto impulso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, secondo cui dovevano ritenersi in parte superati i principi sanciti dalle Sezioni Unite COGNOME, per avere il Giudice delle leggi sancito che l’accertamento da compiere, in applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., sull’impugnazione ai soli effetti civili, deve essere incentrato sugli elementi costitutivi dell’illecito civil art. 2043 cod. civ. – e, dunque, sulla regola del “più probabile che non” ovvero della c.d. probabilità prevalente -senza poter conoscere, sia pure incidenter tantum, della responsabilità penale dell’imputato per il reato estinto; tuttavia, in senso contrario, hanno statuito che, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è dunque chiarito che l’unico vincolo nascente dalla pronuncia della Corte costituzionale – pronunciatasi in merito al denunciato contrasto dell’art. 578 cod. proc. pen, con la presunzione di innocenza, costituzionalmente presidiata ex art. 27 Cost. -riguardava l’impossibilità di interpretare l’art. 578 cod. proc. pen. nel senso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale; nondimeno rimanevano validi i principi stabiliti dalle Sezioni Unite COGNOME, quanto alla cognizione del giudice penale in presenza della prescrizione del reato ed in particolare la possibilità per il giudice penale di privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa penale sulla declaratoria di prescrizione, con parallela revoca delle statuizioni civili» (Sez. 6, n. 5222 del 10/12/2024, dep. 2025, Santillo, Rv. 287646 – 01).
6. Tornando al caso che occupa, va rilevato che l’imputato non ha proposto impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, ma è la parte civile a dolersi dell’omessa pronuncia sulla sua pretesa risarcitoria, già riconosciuta fondata dal primo giudice.
La disposta riforma della sentenza di primo grado agli effetti penali per intervenuta prescrizione senza alcuna decisione sull’azione civile esercitata in sede penale rende monca la pronuncia e concreto il pregiudizio subito dalla parte civile ricorrente, sicché si impone l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili.
Al riguardo, è appena il caso di precisare che non viene in rilievo l’art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – il quale dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile -posto che tale norma si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).
Tanto precisato, ed alla luce delle sopra indicate coordinate ermeneutiche, non può che disporsi rinvio al Giudice civile, competente per valore in grado di appello, a norma della seconda parte dell’art. 622 cod. proc. pen., che si atterrà alle regole di giudizio come precisate dalla sentenza.
Tale disposizione attiene specificamente all’ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01; Sez. 2, n. 26823 del 01/07/2025, Interporto Regionale Puglia, che ha affermato che, ove la sentenza contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili va operato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello).
La tutela dell’interesse del danneggiato, costituito parte civile, e l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno sono, pertanto, rimessi al Giudice civile del rinvio, che all’esito dovrà adottare ogni conseguente determinazione in ordine al regolamento delle relative spese, che consegue ad omissione di pronuncia sulle statuizioni civili e non può essere per certo emendata con procedura di correzione degli errori materiali ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudiz al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso, il 27 novembre 2025
Il Consigli re estensore
Il Presidente