Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN BENEDETTO PO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, decidendo l’appello contro la sentenza che aveva condannato NOME COGNOME per condotte di appropriazione indebita consumate dal 2009 al 1 maggio 2012, dichiarava la prescrizione per le condotte consumate fino al 30 aprile 2011 e confermava la responsabilità per le condotte residue, condannando COGNOME anche alle statuizioni civili.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 157 cod. pen. e 538 cod. proc. pen.): i fatti contestati sino al 21/12/2010 dovevano ritenersi prescritti alla data 21/12/2018, quando veniva pronunciata la sentenza di primo grado, sicché per tali condotte avrebbero dovuto essere revocate le statuizioni civili; gli altri fatti avrebbe dovuto considerarsi prescritti alla data del 23 gennaio 2023 dunque prima della pronuncia della sentenza di appello;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione (art. 99 cod. pen.) in ordine alla ritenut sussistenza della recidiva: l’aggravante sarebbe stata implicitamente esclusa dal Tribunale che quando ha effettuato il calcolo dei termini di prescrizione ha applicato l’aumento di un quarto e non di due terzi;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione (art. 133 cod. pen.): la pena quantificata sarebbe eccessiva anche in considerazione del fatto che la pena base veniva per la recidiva nonostante la stessa non fosse stata ritenuta dal Tribunale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, relativo alle “statuizioni civili” riferite alle con precedenti il 23 maggio 2010, è fondato.
Il ricorrente deduce l’omessa revoca delle statuizioni civili per le condotte prescritt prima del 21 dicembre 2018, data della pronuncia della sentenza di primo grado.
1.1. In materia il collegio riafferma che è illegittima la sentenza d’appello nella part in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzi del reato (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211191 – 01).
1.2.Tanto premesso, in accoglimento del primo motivo, devono essere annullante senza rinvio le statuizioni civili per le condotte appropriative prescritte “prima” de pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero prima del 21 dicembre 2018.
Sul punto si rileva che:
-la recidiva reiterata è stata contestata solo all’udienza del 29 novembre 2016, sicché per i reati precedenti a tale data, il termine di prescrizione non subisce l’effetto estensi correlato al riconoscimento dell’aggravante (Sez. U, n. 49935 del 28 settembre 2023, Domingo). Sarebbero pertanto prescritti tutti i reati consumati fino a sette anni e mezzo prima di quella udienza, ovvero quelli consumati fino al 29 maggio 2009;
-tale termine è tuttavia irrilevante, se si considera che il primo atto interruttivo è il de di citazione a giudizio, che risale al 23 marzo 2016: il che impone di dichiarare estinte per decorso del termine di prescrizione le condotte consumate fino a sei anni prima di tale data (termine non esteso dalla interruzione) ovvero quelle consumate fino “al 23 marzo 2010”, termine che assorbe quello di cui al punto che precede;
-le condotte successive al 23 maggio 2010 non risultano “prima della pronuncia sentenza di primo grado”, tenuto conto dell’effetto estensivo della recidiva contestata all’udienza del 29 novembre 2016. La Corte di appello ha, tuttavia, dichiarato prescritte quelle consumate dal 23 maggio 2010, fino al 30 aprile 2011, confermando, per tali condotte, le statuizioni civili.
1.3. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui condanna il ricorrente alle “statuizioni civili” in relazione alle condotte consumate “d 2009 al 23 marzo 2010”.
Il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il fatto che il Tribunale abb “ritenuto” sussistente la recidiva reiterata è infondato.
2.1. Il collegio ritiene che la recidiva sia stata effettivamente “ritenuta” e che, dunqu sia operativo il suo effetto estensivo sul tempo necessario per la maturazione della prescrizione.
Invero il Tribunale, pur errando nelle modalità di calcolo della pena (risulta effettuat prima l’aumento per la continuazione e poi l’aumento per le aggravanti), nel determinare l’aumento per la continuazione ha fatto espresso riferimento all’art. 81, ultimo comma, cod. pen., che prescrive le regole che determinano l’aumento per la continuazione quando viene riconosciuta la recidiva reiterata ed, in applicazione di tali regole, ha effettua l’aumento di un terzo.
A ciò si aggiunge che, in parte motiva, facendo riferimento al calcolo del tempo necessario a prescrivere, il Tribunale ha, di nuovo, fatto espresso riferimento alla recidiva reiterata (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
A sua volta la Corte di appello, nell’effettuare il calcolo relativo alla prescrizione, assegnato rilevanza a tali passaggi della motivazione della sentenza di primo grado, ha rilevato che la recidiva non era stata espressamente esclusa e che la stessa aveva influito sul computo sia degli aumenti per la continuazione, che del termine di prescrizione (pag. 6 della sentenza impugnata). Ha ritenuto, quindi, che la recidiva fosse stata riconosciuta implicitamente dal primo giudice
Si tratta di una motivazione che, sul punto, non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Si osserva inoltre, come rilevato anche dalla Corte territoriale, che con l’atto d appello, il ricorrente non aveva contestato la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della recidiva, il che preclude l’esame delle condizioni legittimanti i riconoscimento dell’aggravante.
E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta un illegittimo, in quanto inedito, aumento per la recidiva reiterata, che sarebbe stato effettuato solo dalla Corte di appello e non dal Tribunale.
Il collegio osserva che la pena inflitta dalla Corte di appello risulta identica a quel irrogata in primo grado, sebbene il calcolo, sia stato effettuato in modo corretto, ovvero applicando prima l’aumento per le aggravanti “ritenute” e poi quello per la continuazione. Tra le circostanze la Corte cita espressamente la recidiva, che in primo grado era stata invece solo “implicitamente ritenuta”.
Dunque, contrariamente a quanto dedotto, non è stato effettuato un aumento per una circostanza non riconosciuta in primo grado.
Tanto premesso, tenuto conto dell’apertura del rapporto processuale in sede di legittimità, che determina l’operatività dell’effetto estintivo del corso del termine prescrizione, devono essere individuate le condotte, successive al 30 aprile 2011 (quelle precedenti sono state dichiarate prescritte dalla Corte di appello), si sono prescritte all data odierna, ovvero al 5 dicembre 2012.
Per tali condotte, ovvero quelle che vanno “dal 30 aprile 2011 fino al 1 maggio 2012”, il tempo necessario a prescrivere, tenuto conto dell’effetto estensivo correlato al riconoscimento della recidiva reiterata, è di dieci anni, tenuto conto della pena prevista dall’art. 646 cod. pen. all’epoca dei fatti (reclusione fino a tre anni).
Al tempo di dieci anni deve essere aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione che è di “un anno otto mesi e ventisette giorni”, il che conduce alla identificazione di tempo per la maturazione della prescrizione di undici anni, otto mesi e ventisette giorni.
Andando a ritroso dalla data dell’odierna udienza per undici anni, otto mesi e ventisette giorni si giunge ad individuare la data dell -8 marzo 2012″, che è quella entro cui le condotte appropriative consumate dal ricorrente sono – ad oggi – prescritte.
Per tali condotte, ovvero quelle poste in essere dal “30 aprile 2011 all’8 marzo 2012” le statuizioni civili devono essere tuttavia confermate, tenuto conto che non è stata proposta, sul punto, alcuna impugnazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alle condotte appropriative consumate dal “30 aprile 2011 all’8 marzo 2012” in relazione alle quali devono essere confermate le statuizioni civili.
Deve essere, infine, determinata la sorte delle condotte non prescritte, ovvero di quelle consumate dal “9 marzo 2012 al lmaggio 2012”.
Tenuto conto che sia il secondo che il terzo motivo di ricorso sono stati r infondati, per tali condotte deve essere confermato sia l’accertamento della responsa penale, che la condanna alle statuizioni civili.
Tuttavia la pena relativa a tale segmento dell’azione illecita deve essere rideter per tale incombente si rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al statuizioni civili relativa alle condotte appropriative consumate fino al 23/03/2010; senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per le condo appropriativa consumate dal 30/04/2011 all 8/03/2012, perché estinte per prescrizi in relazione alle quali conferma le statuizioni civili; rigetta nel resto il ricors irrevocabile l’affermazione di responsabilità per le condotte appropriative consuma 09/03/2012 al 1/05/2012, in relazione le quali conferma le statuizioni civili; rinvia sezione della Corte d’appello di Brescia per la rideterminazione della pena limitat alle condotte appropriative consumate dal 09/03/2012 al 1/05/2012.
Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023
L’estensore
R p ult.1 Il Preside e