Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 6/10/2023 che aveva confermato la condanna di COGNOME per i reati di cui agli artt. 494 cod. pen. e 56-640 cod. pen.
1.1. Il difensore eccepisce che, poiché la consumazione del delitto di sostituzione di persona coincide con il momento in cui taluno è stato indotto in errore, il reato doveva considerarsi commesso in data 22/12/2015 ed era quindi prescritto alla data della sentenza della Corte di appello.
1.2 D difensore rileva inoltre chi il reato di tentata truffa doveva considerarsi consumato alla data del 01/04/2(116 coincidente con l’attivazione dei contratti non richiesti, e non alla data del 15/06/2016 quando vi era stata la comunicazione di avvenuta attivazione della fornitura; pertanto, anche tale reato era prescritto alla data della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1 L’art. 157 comma 1 cod. pen. prevede che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”; ai sensi dell’art. 161 comma 2 cod. pen. …”in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”; pertanto, alla luce della normativa sopra riportata, per entrambi i reati contestati il termine di prescrizione era di ann sette e mesi sei (anni sei + 1/4= anni sette e mesi); nel calcolo dei termini di prescrizione deve però anche essere considerato il periodo di sospensione di giorni 105 per la richiesta di rinvio formulata all’udienza del 15 giugno 2022 dalla difesa per esame del proprio assistito, a seguito della quale venne disposto un rinvio al 28 settembre 2022 con sospensione dei termini di prescrizione.
Pertanto, premesso che in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell’udienza sia determiNOME dalla richiesta del difensore, si deve anche ribadire che “il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune” (Sez.3, n.
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)
29/04/2015, Richichi Rv. 263650); aggiungendo sette anni e sei mesi al giorn successivo alla data di commissione del reato di cui al capo a) (quindi 23.12.20 si arriva al 23.06.2023; sommando altri 105 giorni, si arriva al 6 ottobre data della sentenza della Corte di appello, con la conseguenza che il reato non ancora estinto per prescrizione al momento della pronuncia.
Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento al secondo reato contestato, anche a volerlo considerare commesso in data 10 aprile 2016.
L’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi del 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire “l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può es sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ult vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vinc connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evit surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione” (Sez.5, n. 480 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.’ con il provvedimento che dichi inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 24/04/2024