Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME che, nel riportarsi alle conclusioni scritte pervenute in data 18 gennaio 2024, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 luglio 2022 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in composizione monocratica in data 17 ottobre 2019, ha concesso all’imputato COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti e alla contestata recidiva, riducendo conseguentemente la pena e confermando le ulteriori statuizioni. Ha confermato integralmente la pronunzia del Tribunale nei confronti del coimputato NOME.
Con la sentenza di primo grado gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali aggravate in danno di NOME COGNOME commesse da più persone riunite presso la Casa Circondariale di Orvieto (artt.110, 112 n.1, 582, 583 n.2 cod. pen.).
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciat nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente COGNOME NOME, attraverso il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ha proposto i seguenti motivi di censura.
2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata ha preliminarmente escluso la intervenuta estinzione del reato, pur eccepita, per il decorso dei termini prescrizionali, in ragione RAGIONE_SOCIALE plurime sospensioni dei suddetti termini che avrebbero condotto alla maturazione del termine ultimo alla data del 17/07/2022.
Ad avviso della difesa il calcolo risulta errato:
al termine massimo di prescrizione, pari nel caso di specie ad anni 8 e mesi 9, scaduto in data 26/04/2021 (essendo indicato il 26/07/2012 quale data del commesso reato), la sentenza impugnata ha sommato 447 giorni di sospensione dei termini suddetti;
GLYPH il calcolo dei 447 giorni prevede, tra gli altri, 90 giorni di sospensione per i rinvii disposti dalla Corte territoriale all’udienza del 14/04/2022 e all’udienza del 17/06/2022 per legittimo impedimento dell’imputato COGNOME, l’ultimo dei quali all’udienza del 15/07/2022, data di pronunzia del dispositivo;
questi 90 giorni sono stati erroneamente determinati dal momento che, se per il primo rinvio (udienza del 14/04/2022) è stato correttamente calcolato il termine di sospensione di gg.60, per il secondo rinvio il calcolo risulta errato essendo decorsi dal 17/06/2022 al 15/07/2022 solo 28 giorni con la conseguenza che il termine di sospensione complessivo per i due rinvii è di 88 giorni;
a ciò si aggiunga che in tema di calcolo della prescrizione il conteggio RAGIONE_SOCIALE sospensioni deve essere effettuato secondo il calendario comune e nel calcolo deve essere computata la data dell’udienza rinviata e non quella dell’udienza del rinvio.
2.2.Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al ruolo assunto da COGNOME nella vicenda.
La Corte territoriale, pur avendo considerato in punto di trattamento sanzionatorio, le dichiarazioni rese dal COGNOME in chiave difensiva, non ha motivato quanto al ruolo in concreto ricoperto dallo stesso che non è stato un ruolo direttivo.
Il ricorrente NOME, attraverso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto i seguenti motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente.
La Corte non è stata in grado di motivare sulla partecipazione effettiva del ricorrente all’azione, partecipazione fondata su elementi indiziari e sulla individuazione dell’imputato unicamente perché la persona offesa ha riferito che gli aggressori erano napoletani; la conferma della sua estraneità è da ravvisarsi in un dato oggettivo e cioè l’assenza sulla sua persona di qualsivoglia segno rivelatore di una colluttazione.
In tal modo risulta violata la regola di giudizio secondo cui l’affermazione di penale responsabilità deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio.
3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio.
Avrebbe la Corte dovuto meglio argomentare quanto alla determinazione in concreto della pena inflitta al ricorrente e al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche che non possono essere fondate unicamente sulla asserita gravità del fatto, senza valorizzare il ruolo in concreto svolto dall’imputato.
3.3.Con la memoria pervenuta in data 18 gennaio 2024 anche il ricorrente COGNOME ha insistito per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato.
1.1. Dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della dedotta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risultano i seguenti periodi di sospensione.
Nel giudizio di primo grado:
60 gg. dal 19 gennaio 2017 al 22 giugno 2017 per legittimo impedimento del difensore;
60 gg. dal 22 giugno 2017 al 5 ottobre 2017 per legittimo impedimento del difensore;
60 gg. dal 5 ottobre 2017 all’8 febbraio 2018 per legittimo impedimento del difensore;
per un totale di gg.180.
Nel giudizio di secondo grado:
60 gg. dal 2 luglio 2021 al 15 novembre 2021 per legittimo impedimento del difensore;
60 gg. dal 15 novembre 2021 al 2 febbraio 2022 per legittimo impedimento del difensore;
57 gg. dal 16 febbraio 2022 al 14 aprile 2022 per legittimo impedimento dell’imputato COGNOME.
62 giorni dal 14 aprile 2022 al 17 giugno 2022 per legittimo impedimento dell’imputato COGNOME, atteso che l’impedimento dell’imputato è stato certificato sino al 14 giugno 2022 e dunque da tale data iniziavano a decorrere gli ulteriori 60 giorni di sospensione come risulta dall’art. 159 comma primo n.3 cod. pen.
28 gg. dal 17 giugno al 15 luglio 2022 per impedimento dell’imputato COGNOME;
per totali 267 gg.
1.2. I 447 giorni di sospensione vanno sommati agli anni 8 e mesi 9 che rappresentano il termine massimo di prescrizione previsto per il reato per cui si procede, in ragione della contestata aggravante di cui all’art. 583 n.2 cod. pen.
Dunque, considerando che il reato risulta essere stato commesso in data 26 luglio 2012, aggiungendo il termine massimo di prescrizione di anni 8 e mesi 9, la data per la maturazione del termine prescrizionale è da individuarsi nel 26 aprile 2021, alla quale vanno ulteriormente aggiunti i 447 giorni di sospensione, così individuando il termine ultimo nel 17 luglio 2022.
Siffatta data, come indicato in sentenza, risulta successiva alla pronuncia di secondo grado.
1.3. Va peraltro specificato che, seppure si volessero considerare, come sostenuto dalla difesa nel ricorso, i termini di sospensione per i due ultimi rinvii pari a giorni 88 e non a giorni 90- come invece sostenuto in sentenza- per le ragioni sinora esposte, comunque alla data della pronunzia della sentenza di
secondo grado avvenuta in data 15 luglio 2022, il termine prescrizionale non era ancora decorso in applicazione del principio richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (Sez.3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650).
Va infine evidenziato che la sospensione dei temini di prescrizione derivata dall’impedimento del coimputato COGNOME si applica anche al ricorrente COGNOME, atteso che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonché generico.
Risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata la quale valorizza la confessione resa dal ricorrente che, seppure tardiva, ha comportato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla contestata recidiva.
Risulta generico nella parte in cui non precisa quale sarebbe stato in concreto il trattamento sanzionatorio più sfavorevole derivante dal ruolo dall’imputato ricoperto: se l’attenuazione della pena dovesse giustificarsi per il mancato ruolo direttivo svolto del ricorrente, trattasi di una circostanza della quale il giudice di merito ha sicuramente tenuto conto, come emerge dalla puntuale ricostruzione della vicenda.
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.
La Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici (pp.4/5) ha evidenziato che:
la persona offesa ha espressamente indicato l’imputato come uno di coloro che lo avevano picchiato;
le sue dichiarazioni non risultano contraddette dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME;
la mancata precisazione riguardo alle specifiche condotte violente ascritte agli imputati si giustifica con la concitazione dovuta al “repentino scatenarsi RAGIONE_SOCIALE percosse”;
il riferimento all’area di provenienza geografica offre un riscontro agli elementi in precedenza richiamati, ma non è l’unico e decisivo elemento ai fini della identificazione del ricorrente.
3.1. Il secondo motivo di ricorso è privo di specificità.
Il computo della pena si è attestato sul minimo edittale; né il ricorrente ha offerto elementi in concreto valutabili ai fini di un più favorevole trattamento sanzionatorio che siano stati trascurati o non valutati dalla sentenza impugnata.
3.2. La invocata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contenuta nelle conclusioni successivamente depositate è infondata per le ragioni già espresse con riferimento al coimputato COGNOME.
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma in data 10 febbraio 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il .COGNOME