Prescrizione e sospensione COVID: la Cassazione
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale che garantisce la certezza del diritto e il diritto a un processo di durata ragionevole. Tuttavia, il calcolo dei termini può subire variazioni significative a causa di eventi eccezionali, come la sospensione dei termini processuali durante l’emergenza sanitaria. Una recente decisione della Suprema Corte analizza il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e il maturare della causa estintiva.
Il calcolo della prescrizione e sospensione COVID
Il caso in esame riguarda un reato commesso nel maggio 2017. Il ricorrente sosteneva che il termine massimo di prescrizione fosse già decorso al momento della decisione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il calcolo debba necessariamente includere i periodi di sospensione straordinaria. Nello specifico, la sospensione di 64 giorni legata all’emergenza COVID-19 ha spostato in avanti il termine finale, portandolo a una data successiva rispetto alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
La cronologia dei fatti
La sentenza della Corte d’Appello è stata emessa il 1° luglio 2022. Secondo i calcoli corretti, comprensivi della sospensione, la prescrizione si sarebbe perfezionata solo il 12 luglio 2022. Questo scarto temporale, seppur minimo, risulta decisivo per la validità della condanna emessa nei gradi precedenti.
Inammissibilità e rilievo della prescrizione
Un principio cardine del diritto processuale penale stabilisce che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la possibilità di far valere cause di estinzione del reato maturate dopo la sentenza impugnata. Poiché il ricorso presentato era manifestamente infondato, non si è instaurato un valido rapporto processuale davanti alla Suprema Corte. Di conseguenza, i giudici non hanno potuto rilevare la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione degli articoli 157 e 161 del codice penale, integrati dalle normative speciali sulla sospensione dei termini durante la pandemia. La Corte ha ribadito che la causa estintiva deve essere maturata prima della sentenza di appello per poter essere rilevata in presenza di un ricorso inammissibile. Se il termine scade dopo la sentenza di secondo grado e il ricorso in Cassazione non supera il vaglio di ammissibilità, la sentenza di condanna diventa definitiva e il reato non può più essere dichiarato estinto. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impedisce infatti al giudice di legittimità di entrare nel merito della vicenda e di applicare lo ius superveniens o rilevare decadenze successive.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte confermano l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica rigorosa dei termini di prescrizione, specialmente in presenza di periodi di sospensione. Per gli imputati, ciò significa che un ricorso privo di fondamento non solo non permette di beneficiare della prescrizione maturata tardivamente, ma comporta anche un aggravio economico e la definitività della sanzione penale. La strategia difensiva deve quindi tenere conto della tenuta dei motivi di ricorso per evitare che la preclusione processuale vanifichi il decorso del tempo.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello?
Se il ricorso per Cassazione è inammissibile la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado non può essere rilevata dai giudici di legittimità.
Come influisce la sospensione COVID sul calcolo dei termini?
I periodi di sospensione dell’attività giudiziaria durante l’emergenza sanitaria devono essere sommati al termine ordinario posticipando la data di estinzione del reato.
Perché un ricorso inammissibile impedisce di dichiarare il reato prescritto?
L’inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto processuale in Cassazione rendendo definitiva la sentenza impugnata prima che il termine scada.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40213 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40213 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ARGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione degli artt. 157 comma primo e 161 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che dagli atti processuali è emerso la prima udienza si è tenuta nel periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALE sicché, in considerazione della data di commissione del reato (08/05/2017), e della sospensione per giorni 64 per l’indicata causa, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 12/07/2022 e, quindi, successivamente l’emissione della sentenza di appello del 01/07/2022;
tenuto conto che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Presidente