Prescrizione e Sospensione: Il Tempo nel Processo Penale non si Ferma
Il calcolo dei termini è un aspetto cruciale del processo penale, e la corretta interpretazione della prescrizione e sospensione può determinare l’esito di un giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come le richieste di rinvio formulate dalla difesa influenzino direttamente la scadenza del termine di prescrizione, portando a conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere meglio la dinamica dei tempi processuali.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per i reati di minaccia grave e lesioni personali, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era l’avvenuta estinzione dei reati per prescrizione, che, a suo dire, sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. L’imputato riteneva che il giudice d’appello avesse erroneamente omesso di dichiarare l’estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il calcolo effettuato dal ricorrente non teneva conto di un fattore decisivo: i periodi di sospensione del termine di prescrizione. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione e Sospensione
Il cuore della decisione risiede nella meticolosa ricostruzione del calcolo del termine di prescrizione. La Corte ha evidenziato che il ricorrente aveva ignorato che il processo aveva subito due rinvii su richiesta della sua stessa difesa. Questi rinvii, avvenuti tra il 12 aprile 2019 e il 20 settembre 2019, hanno totalizzato 161 giorni.
Secondo la legge, i periodi in cui il processo è sospeso su richiesta dell’imputato o del suo difensore non vengono conteggiati ai fini della prescrizione. Pertanto, questi 161 giorni dovevano essere sommati al termine di prescrizione originario, che sarebbe scaduto il 26 agosto 2023.
Il calcolo corretto era quindi: 26 agosto 2023 + 161 giorni = 3 febbraio 2024.
La sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il 18 ottobre 2023, ovvero ben prima della nuova data di scadenza. L’eccezione di prescrizione era, quindi, palesemente priva di fondamento.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio consolidato, citando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 32/2000): quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il tempo trascorso dopo la pronuncia della sentenza d’appello diventa irrilevante ai fini della prescrizione. In pratica, un ricorso inammissibile “congela” il decorso del tempo, impedendo all’imputato di beneficiare di ulteriore tempo trascorso per raggiungere la prescrizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea due importanti lezioni pratiche:
1. Le scelte difensive hanno un costo temporale: Ogni richiesta di rinvio presentata dalla difesa comporta una sospensione della prescrizione. Sebbene tatticamente utile in alcuni contesti, questa scelta allunga il periodo necessario per l’estinzione del reato.
2. L’inammissibilità blocca la prescrizione: Proporre un ricorso per Cassazione con motivi manifestamente infondati non è una strategia valida per guadagnare tempo e sperare nella prescrizione. La declaratoria di inammissibilità rende vano il tempo trascorso dalla sentenza d’appello, oltre a comportare pesanti sanzioni economiche. La decisione rafforza la necessità di presentare impugnazioni fondate su motivi seri e pertinenti.
Come influiscono i rinvii richiesti dalla difesa sul termine di prescrizione?
I rinvii richiesti dalla difesa causano la sospensione del termine di prescrizione. La durata del rinvio (in questo caso, 161 giorni) viene aggiunta al termine originario, posticipando la data in cui il reato si estinguerà.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo all’estinzione del reato per prescrizione, era manifestamente infondato. Un calcolo corretto, che includeva i periodi di sospensione, dimostrava che il termine di prescrizione non era affatto maturato al momento della sentenza d’appello.
Cosa succede al tempo che passa dopo la sentenza d’appello se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Secondo la giurisprudenza citata (Sez. U, n. 32/2000), se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile, il tempo trascorso dopo la pronuncia della sentenza d’appello non ha alcuna influenza ai fini della prescrizione. In pratica, il decorso della prescrizione si “congela” alla data della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/01/1985
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per i delitti di minaccia grave e lesioni personali;
Considerato che con un unico motivo il ricorrente deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito;
Rilevato che l’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il ricorrente non considera che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 12/04/2019 al 20/09/2019 in ragione di due rinvii dell’udienza su richiesta della difesa. Ne consegue che, tenuto conto dei 161 giorni di sospensione, il termine di prescrizione è decorso il 3 febbraio 2024 (26/08/2023 + 161 gg), dopo la pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 18 ottobre 2023;
Considerato, infine, che l’accertata inammissibilità del ricorso determina l’ininfluenza – ai fini della prescrizione – del tempo trascorso dopo la pronunci d’appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv 217266 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presid
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il consigliere estensore