Prescrizione e astensione dell’avvocato: le nuove regole
La prescrizione rappresenta uno dei pilastri del sistema penale, garantendo che un cittadino non resti sotto processo per un tempo indefinito. Tuttavia, il calcolo dei termini non è una semplice operazione matematica, ma dipende da variabili processuali cruciali, come l’astensione dei difensori dalle udienze.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come l’adesione di un avvocato a uno sciopero di categoria influisca direttamente sul tempo necessario affinché un reato si estingua, specialmente nel caso delle contravvenzioni.
Il calcolo della prescrizione nei reati minori
Nel caso analizzato, l’imputata sosteneva che il reato fosse ormai estinto per decorso dei termini. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che il termine massimo di prescrizione deve essere ricalcolato includendo i periodi di sospensione. Nello specifico, un rinvio dell’udienza di 123 giorni dovuto all’astensione del difensore ha spostato in avanti la data di scadenza del reato, rendendo il ricorso infondato al momento della sua presentazione.
L’impatto dell’inammissibilità del ricorso
Un punto fondamentale della decisione riguarda il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione. Se un ricorso viene presentato con motivi manifestamente infondati, non si instaura un valido rapporto di impugnazione. Questo significa che la Corte non può prendere in considerazione eventuali cause di estinzione del reato che si siano verificate dopo la sentenza d’appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione degli articoli 157 e 161 del codice penale. I giudici hanno rilevato che il periodo di sospensione di 123 giorni, derivante dalla scelta del difensore di aderire all’astensione dalle udienze, deve essere sommato al termine ordinario. Poiché il reato era stato commesso nel maggio 2018, il termine finale, comprensivo della sospensione, scadeva nel settembre 2023. Essendo la sentenza impugnata precedente a tale data, la doglianza dell’imputata è stata ritenuta priva di pregio giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di beneficiare della prescrizione maturata successivamente. Oltre al rigetto del ricorso, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendo emersa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica rigorosa prima di procedere con un ricorso basato esclusivamente sul decorso del tempo.
L’astensione dell’avvocato dalle udienze sospende il termine di prescrizione?
Sì, il periodo di rinvio dell’udienza dovuto all’adesione del difensore all’astensione di categoria sospende il decorso della prescrizione per tutta la durata del rinvio.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado e comportando sanzioni pecuniarie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende tra i 1.000 e i 6.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48720 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48720 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per essere la contravvenzione ascritta all’imputata estinta per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non tiene conto del periodo di sospensione per adesione del difensore all’astensione dalle udienze (in data 21 ottobre 2019 con rinvio al 21 febbraio 2020), pari a 123 giorni, sicché, posto che il reato è stato commesso il 15 maggio 2018, il termine massimo di prescrizione è spirato il 15 settembre 2023, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata;
rilevato, infine, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266).
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.