Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 92 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 92 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI A PIRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di FERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 17 dicembre 2021, il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, decidendo quale giudice dell’appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di Pace di Fermo il 17 ottobre 2017 nei confronti del COGNOME e di NOME COGNOME per il reato p. e p. dagli articoli 113 e 590 cod. pen., per avere cagionato in regime di cooperazione colposa lesioni personali a NOME COGNOME (ustioni di 1° e di 2° grado) in data 12 gennaio 2014.
Per quanto interessa in questa sede, il COGNOME risponde del reato de quo in qualità di venditore della borsa Warm King riscaldata elettric:amente (prodotta dalla ditta di cui era legale rappresentante il coimputato COGNOME): la borsa, a causa del cattivo funzionamento della stessa, risultata difettosa e non rispondente ai requisiti di sicurezza, esplodeva facendo fuoriuscire il liquido bollente che essa conteneva e così provocando le ustioni alla COGNOME che la stava usando per riscaldarsi.
Il Tribunale, nel respingere l’appello del COGNOME, ha osservato che egli é risultato corresponsabile dell’accaduto per avere omesso di effettuare i dovuti controlli sulla merce da lui messa in vendita, e che il marchio CE presente sulla confezione – oltretutto riferito alle sole componenti elettriche – non lo esimeva da tale dovere di controllo.
Il ricorso del COGNOME consta di tre motivi.
2.1. Con un primo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale, in riferimento alla dedotta nullità/inutilizzabilità delle risultanze dell’accertament condotto dal consulente del P.M., tempestivamente eccepita e riproposta in appello.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento al nesso di causalità, di cui non é stato effettuato l’accertamento con riguardo alla rilevanza eziologica della condotta ascritta al COGNOME rispetto all’evento lesivo, anche in considerazione del fatto che lo stesso COGNOME doveva essere assolto per difetto dell’elemento soggettivo, non potendosi peraltro fargli carico della responsabilità per difetti di fabbricazione, anche alla luce della Direttiva 2001/95/CE; tanto più che il NOME chiese alla società importatrice/distributrice un controllo delle borse termiche a campione con il riempimento di acqua e l’acc:ensione fino allo spegnimento della temperatura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prescrizione eccepita con il primo motivo di doglianza risulta effettivamente maturata già in data antecedente la pronunzia d’appello, avuto riguardo al tempo necessario a prescrivere proprio del reato in esame e al tempus commissi delicti; con la conseguenza che trova applicazione il dictum della giurisprudenza apicale di legittimità, secondo cui é ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata ,agli effetti penali, quanto alla posizione del COGNOME, per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
Non vi sono, d’altro canto, neppure le condizioni per emettere una pronunzia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice é legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Resta da dire degli effetti civili, alla luce degli ulteriori motivi di doglianz
3.1. Quanto al primo, esso é manifestamente infondato e generico: il ricorrente non offre specificazione alcuna degli argomenti posti a base dell’eccezione di nullità/inutilizzabilità da lui proposta avverso l’acquisizione dell consulenza tecnica eseguita da esperto designato dal P.M. e deceduto nelle more; peraltro, merita adesione al riguardo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità nell’affermare che, in tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. peri., l’acquisizione al
fascicolo del dibattimento della sua relazione (Sez. 3, Sentenza n. 46080 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274308).
3.2. Quanto al secondo motivo, che invece attiene più direttamente alla responsabilità del ricorrente per l’accaduto, deve considerarsi che nella specie, una volta dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, la residua regiudicanda é costituita dalla responsabilità aquiliana dell’imputato in relazione al danno cagionato alla persona offesa; e che, quindi, il tema del nesso causale va esplorato in base al criterio del “più probabile che non”, anziché a quello della “probabilità logica” operante in ambito penalistico.
La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 182/2021, afferma infatti (§ 14) che, nell’ipotesi di intervenuta prescrizione del reato contemplata dall’art. 578 cod. proc. pen., «il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non é chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare :; .e sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).». Nella medesima sentenza, la Consulta osserva, tra l’altro, che, in tale percorso valutativo, il giudice penale dell’impugnazione «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all’evento in base alla regola dell’alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l’illecito civile vale, invece, il criterio del “più probabile c non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria» (C.Cost., sent. N. 182/2021, § 14.1). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò comporta, nella specie, la necessità di un’adeguata disamina nel merito della vicenda, alla luce delle disposizioni interne ed eurounitarie riguardanti gli obblighi e le responsabilità del venditore di prodotti risultati dilettosi (cfr. ad es. Direttive 85/374/CEE, 1999/34/CE, 2001/95/CE; artt. 129 – 130 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo), nonché dell’operatività a carico dello stesso venditore sempre sotto il profilo civilistico di doveri di controllo della merce.
E’ di tutta evidenza che tale disamina non può effettuarsi in questa sede di legittimità, dovendo necessariamente basarsi su una completa caratterizzazione del fatto, che dev’essere demandata al giudice di merito sulla base del materiale probatorio disponibile.
Per tali motivi, difettando comunque ragioni di evidenza nel senso del proscioglimento dell’imputato per motivi di merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato é estinto per prescrizione. La sentenza medesima va annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato é estinto per prescrizione; annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d’appello cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022.