Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25022 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 del GIUDICE DI PACE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
Ritenuto in fatto
E’ stata impugnata con ricorso per cassazione, ai sensi dell’ad. 37 comma 2 D. Lgs. n. 274 del 2000, la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all’ad. 612 cod. pen., ascr ad COGNOME NOME e lo ha contestualmente condannato alla rifusione delle spese e a risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costitu COGNOME NOME.
1.11 ricorso si è affidato ad un unico motivo, fondato sul richiamo del vizio di cui all’ad comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché il giudice di pace, che non ha neppure proceduto all’assunzione delle prove, ha condannato il ricorrente alle spese e al risarcimento del danno favore della parte civile in assenza di una condanna e dell’accertamento di responsabilità dell’imputato, beneficiato dell’estinzione del reato per prescrizione.
2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte d Cassazione, dr.ssa NOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiest l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili.
3.La difesa dell’imputato ha inoltrato conclusioni scritte, con le quali ha insistit l’accoglimento del motivo di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e la decisione oggetto del ricorso deve essere annullata senza rinvio perché consistente in un provvedimento non consentito dalla legge, ai sensi dell’ad. 620 lett d) cod. proc. pen..
1.La sentenza è, infatti, errata – come dedotto nel primo e unico motivo – nella parte in cui condannato l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa e al risarcimento d danno in forma generica, in favore della parte civile costituita, pur in assenza di una senten di condanna agli effetti penali ed avendo, anzi, dichiarato la prescrizione del reato nel corso dibattimento finanche senza procedere all’acquisizione delle prove, pertanto in totale assenza di un accertamento di responsabilità. Invero, nel caso in esame non viene in rilievo la norma di cui all’ad 578 c.p.p., che presuppone la condanna già intervenuta alle restituzioni o risarcimento del danno in primo grado, come si desume chiaramente dal tenore testuale della disposizione e dal suo inserimento nel libro delle impugnazioni, situazione processuale non riscontrabile nella fattispecie, poiché il Giudice di pace ha rilevato, già nella fase dibattime
del processo da celebrare innanzi a sé, la maturazione del termine prescrizionale. Peraltro, la condanna alle spese è sempre fondata sul principio della soccombenza dell’imputato, in analogia a quanto disposto dall’art 92 c.p.c. (cfr. per il principio espresso sez. 5, n. 28569 23/02/2017, Giolo, Rv. 270239; Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998 Ud. (dep. 24/09/1998) Rv. 211191; Sez. 6, Sentenza n. 9081 del 21/02/2013 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 255054, con riferimento ai poteri del Giudice di appello). Né avrebbe potuto, il giudice pace, condannare l’imputato a risarcire il danno alla parte civile, poiché l’art. 538 comma 1 d codice di rito stabilisce espressamente che la decisione sulla domanda di risarcimento, proposta ai sensi degli artt. 74 e segg. cod. proc. pen., consegua soltanto alla pronuncia di un sentenza di condanna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024
Il consig ere estensore
Il Presidente