Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UMIGLIA NOME COGNOME nato a CURINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva che li ha replicati;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza con la quale, dichiarato prescritto il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., sono state confermat le statuzioni civili, sono svolti in fatto e, sotto l’apparente denuncia del vizio violazione di legge, sono volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura dell risultanze di prova che, invece, la Corte di appello, ha esaminato e ritenuto idonee a confermare le statuzioni civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen..
In particolare, la Corte di appello ha analiticamente esaminato (pag. 4, in fine) gli elementi allegati dalla difesa e ha evidenziato circostanze univoche che comprovavano il mancato impiego del finanziamento ottenuto e, con riferimento alla posizione soggettiva dell’imputato, che risultava responsabile solo formale della società, in effetti amministrata dal coimputato non ricorrente, ha esaminato le ragioni che, in ragionato confronto critico con le allegazioni difensive giustificavano, in presenza di reato prescritto, la condanna al risarcimento del danno potendo escludersi sia la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito sia ragioni ostative alla sussistenza del danno cagionato all’ente che aveva finanziato il progetto.
La Corte di appello ha fatto, dunque, applicazione della regola di giudizio secondo cui in coerenza con i principi sanciti dall’art. 27 Cost., dall’art. 6 del Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l’assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – nel caso correttamente applicata- ma anche della sentenza n.182 del 2021 della Corte Costituzionale che legittima il giudice di appello a valutare la responsabilità civile a seguito di dichiarazione di prescrizione del reato in appello individuando i profili di illiceità che giustificano la condanna (cfr. sul punto sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024 che ha ribadito, in materia, la necessità di applicazione della regula iuris della sentenza COGNOME non sussistendo incompatibilità logica con il principio dettato dalla Corte Costituzionale).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso I’ll ottobre 2024