Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Strangolagalli (Fr) il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Strangolagalli (Fr) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 419/2023 della Corte di appello di Roma del 12 gennai 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore ge AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Avendo il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, con sentenza pronunziata in data 22 aprile 2013, dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in ordine ai reati loro contestati – si tratta di talune contravvenzioni in materia edilizia paesaggistica, e di due ipotesi di violazione dei sigilli – ed avendoli, pertanto condannati, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute in favore di entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato nella complessiva somma di euri 30.000,00, in favore della costituita parte civile Comune di Terracina, ed avendo, altresì, disposto la demolizione delle opere abusive e la rimessione dei luoghi in pristino stato, la Corte di appello dì Roma, in parzial accoglimento del gravame presentato dai due imputati, ne ha dichiarato, con sentenza del 12 gennaio 2023, il proscioglimento per essere tutti i reati contestati estinti per la maturata prescrizione, revocando l’ordine di demolizione ma confermando le statuizioni civili a suo tempo assunte dal giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei due originari imputati, articolando due motivi di censura.
Con il primo di essi ha lamentato la violazione di legge, nella specie di tratta del disposto dell’art. 578 cod. proc. pen., per avere la Corte di appel confermato le statuizioni civili a carico dei prevenuti senza avere preventivamente esaminato la concludenza del compendio probatorio esistente a carico degli imputati.
Con il secondo motivo di impugnazione è, invece, lamentata la carenza di motivazione della sentenza impugnata, per essere state confermate le statuizioni civili a suo tempo assunte dal giudice di primo grado, senza che sia stato chiarito il perché non erano meritevoli di accoglimento i motivi di impugnazione presentati dai ricorrenti in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, esso è meritevole di accoglimento.
Onde chiarire le ragioni della presente decisione è opportuno precisare che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ha prosciolto · COGNOME NOME NOME COGNOME NOME dai reati loro ascritti, in tale senso riformando l
sentenza emessa dal giudice di primo grado, avendo riscontrato che, in assenza di fattori che avrebbero potuto condurre ictu ocull all’assoluzione degli imputati con una formula ad essi più favorevole, i reati loro contestati erano oramai prescritti essendo decorso dal momento della pronunzia della sentenza di primo grado (cioè il 22 aprile 2013) a quello di adozione del provvedimento di fissazione del processo in appello (27 settembre 2022) un lasso di tempo, senza che fossero intervenuti fattori né di interruzione né di sospensione del termine prescrizionale, che, tenuto conto della natura dei reati contestati, in parte contravvenzioni ed in parte delitti, ne avev determinato per tutti la estinzione per prescrizione.
Con la citata sentenza la Corte di appello capitolina ha, altresì, revocato la sanzione amministrativa della demolizione delle opere abusive (a tale riguardo si ritiene che in tale revoca deve intendersi compreso anche l’ordine di rimessiontin pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di pronunzie fra lor concorrenti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2022, n. 38104), avendo rilevato che era venuto meno il presupposto di essa, cioè la l’avvenuta pronunzia di una sentenza di condanna.
Per ciò che attiene alle statuizioni civili, invece, la Corte territoriale n ha disposto la conferma, sulla base di una motivazione avente ad oggetto la “entità del danno cagionato (…) desumibile dalle dimensioni dei manufatti e della prolungata condotta antigiuridica”.
Osserva la Corte che una tale motivazione, oltre ad essere espressione di malgoverno delle disposizioni di legge pertinenti, è inadeguata a giustificare la conferma sul punto della decisione assunta dal giudice di primo grado.
Osserva, infatti, quanto al primo profilo, la Corte che l’art. 578 cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti ricadenti sulla domanda risarcitori spiegata nel giudizio penale della sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato emessa in sede di gravame, prevede che il giudice di appello debba egualmente decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
E’, a questo punto, evidente che una siffatta previsione comporta, sia pure nei soli limiti della loro rilevanza in punto di interessi civili, la necess che onde confermare le statuizioni civili, il giudice penale – che pure abbia pronunziato (non emergendo dagli atti la prova immediata, oggetto non di valutazione ma di mero “riscontro” risultante ictu ()culi, della possibilità di adottare una formula assolutoria più favorevole nei confronti dell’imputato) il
proscioglimento del medesimo stante l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione – debba, tuttavia, valutare la fondatezza o meno dei motivi di impugnazione.
Precisa, altresì, questa Corte che tale valutazione, in tal modo venendo ad esaminare anche il secondo motivo di doglianza presentato dai ricorrenti, deve essere sorretta da una idonea motivazione che esponga convincentennente (o, quanto meno, non in termini manifestamente illogici) le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a confermare, così disattendendo i motivi di gravame, le predette statuizioni civili.
Con riferimento al caso ora in esame ritiene il Collegio che, avendo i ricorrenti in sede di impugnazione chiesto (oltre alla riduzione della pena, formulando in tale senso una questione che non pare rilevante quanto alla eventuale conferma delle statuizioni civili e della quale, pertanto, il giudice del gravame nell’occasione non doveva, neppure incidentalmente, occuparsi), sia la loro assoluzione – in tale modo, di fatto, richiedendo la revoca delle statuizioni civili, posto che le stesse, secondo l’espresso tenore dell’art. 53 cod. proc. pen., presuppongono che sia stata pronunziata in primo grado una sentenza di condanna, di tal che, riformata la sentenza di primo grado nel senso della assoluzione del prevenuto, la condanna del medesimo alle restituzioni ovvero risarcimento del danno nei confronti della parte civile deve essere, unitamente alla sentenza di condanna, caducata o quanto meno, in caso di annullamento parziale della sentenza di primo grado, ridotta (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 giugno 2022, n. 23425; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 gennaio 2021, n. 1611) – sia la riduzione della somma a suo tempo liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno, sarebbe stato compito della Corte di appello incidendo indubitabilmente siffatti motivi di gravame sulla attitudine delle statuizioni civili a suo tempo disposte dal giudice di primo grado a persistere anche dopo la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione del reato presupposto – valutarne la fondatezza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Una tale operazione non è stata compiuta, o quanto meno i suoi termini non sono stati esternati nella motivazione redatta dalla Corte di appello di Roma, avendo detta Corte territoriale limitato la sua indagine alla dimensione dei manufatti ed alla esistenza di una prolungata condotta della quale è, però, solo postulata e non dimostrata la natura antigiuridica.
Essa ha, pertanto, esaminato, solo fattori inerenti all’eventuale quantum del danno risarcibile, senza peraltro valutare le censure sulla sua entità, ma
non ha preso in esame né le doglianze formulate dalla difesa dei due prevenuti, oggi ricorrenti, relative all’an della loro responsabilità civile nè lo fatto in ordine alla congruità dell’importo liquidato a titolo di risarcimento de danno in favore della parte civile.
In tale senso la Corte di appello di Roma non solo ha violato l’art. 578 cod. proc. pen., sottraendosi all’obbligo di valutare la fondatezza, ai soli fi civili dei motivi di appello a suo tempo presentati dagli odierni ricorrenti, ma ha anche omesso di motivare le ragioni della propria decisione in relazione alla conferma delle statuizioni civili assunte dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, nel giudizio celebrato a carico degli attuali ricorrenti.
La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata, con rinvio di fronte al giudice civile competente in grado di appello, affinché questi riesamini, nei limiti di cui dianzi, i motivi di gravame presentati dalla difesa di COGNOME NOME e di COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado emessa a loro carico.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2021
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il President