Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47929 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47929 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 dicembre 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Latina datata 21-12-2020 riteneva COGNOME NOME responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod.pen. allo stesso ascritto e lo condannava alla pena di anni 1, mesi reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costitui RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.p – violazione di legge per omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in relazione a disciplina dettata dall’art. 603 comma 3 cod.proc.pen. avendo la corte di appello completamente rivalutato le prove dichiarative assunte dal tribunale e ciò benchè lo stesso P.G. appellante aves chiesto la rinnovazione per l’audizione dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME così come
anche la parte civile pure appellante. E poiché si trattava di errata valutazione delle dichiara testimoniali, la corte di appello era vincolata alla loro assunzione senza che potesse valere sanare il vizio la rinnovazione limitata alla sola escussione del teste COGNOME mai richiesta procuratore generale; il ribaltamento del giudizio assolutorio era stato basato, pertanto, su u interpretazione antitetica delle dichiarazioni dei testi con violazione della norma denunciata;
violazione di legge ed in particolare dell’art. 162 cod.proc.pen. quanto alla acquisizione de nuova dichiarazione di domicilio fatta dall’imputato nel corso dell’appello priva dell’autenticaz della firma dell’COGNOME;
contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla afferma rivalutazione di questioni di solo diritto rispetto al giudizio di primo grado sconfessata poi ricostruzione dei fatti alla luce delle dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME anc relazione al ruolo dell’amministratore della società al tempo di verificazione dei fatti, Mor del tutto svalutato dal giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ti primo ed il terzo motivo di ricorso non sono manifestamente infondati con l conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale ha determiNOME la prescrizione del reato.
La disposizione di cui all’art. 603 comma 3 bis cod,proc.pen. nella sua formulazione in vigor al momento di svolgimento del giudizio di appello, stabiliva come noto l’obbligo del giudice secondo grado investito del gravame avverso la sentenza assolutoria di primo grado, di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale; nell’applicazione di tale princi frutto delle note sentenze a Sezioni Unite Dasgupta e Patalano, questa Corte di cassazione ha affermato che ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi solo quelli concernenti l’attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che impli diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenu salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabil – è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilme chiamato a “depurare” il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio” (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146 – 01).
Tale essendo il contenuto dell’obbligo di rinnovazione, il primo ed il terzo motivo non appaion manifestamente infondati nella parte in cui deducono che la corte di appello perveniva ad un ribaltamento del giudizio assolutorio senza procedere alla rinnovazione pure richiesta dall pubblica accusa appellante, riportando in pronuncia ampi stralci di dichiarazioni testimonia ritenute decisive ai fini della ricostruzione dei fatti di soggetti però non escussi nuovamen appello. E ciò valeva sia per l’identificazione delle cause del sinistro quanto per l’individuaz dell’COGNOME quale soggetto responsabile ed amministratore di fatto dell’azienda che aveva formulato la richiesta di indennizzo per il rilevante importo all’Axa assic:urazioni.
E posto che l’invio della richiesta di risarcimento danni il 20 ol:tobre 2014 costitui momento consumativo del reato a partire dal quale decorre il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 pure cumulati i periodi di sospensione la prescrizione appare maturata alla data odierna.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2.2 A detto annullamento in applicazione della disposizione di cui all’art. 578 cod.proc.pen segue però l’obbligo per il giudice di penale di decidere sull’impugnazione ai soli effetti civi punto e sul contenuto di tale obbligo è recentemente intervenuta la Corte costituzionale che con la pronuncia dalla sentenza n.182 del 2021 della Corte costituzionale ha testualmente affermato che:” …..la cognizione del giudice dell’impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen., funzionale alla conferma delle statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motiv impugnazione volto all’accertamento dei requisiti costitutivi dell’illecito civile posto a fonda della obbligazione risarcitoria o restitutoria. Il giudice penale dell’impugnazione è chiamato accertare i presupposti dell’illecito civile e nient’affatto la responsabilità penale dell’im ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione II giudice dell’impugnazio penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto d di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civi dell’illecito aquilíano (art. 2043 cod. civ.)….La mancanza di un accertamento incidentale de responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità p danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anch non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilancia dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l’imputato, derivante dalla presun di innocenza…..La natura civilistica dell’accertamento richiesto dalla disposizione censurata giudice penale dell’impugnazione, differenziato dalr(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, em riguardo sia al nesso causale, sia all’elemento soggettivo dell’illecito…. Una volta dichiar sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., l’imputa avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in ,discussione, ma la par civile avrà diritto al pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria. Con la disposiz censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale (che esclud decisione sul capo civile nell’ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell’interes danneggiato, costituito parte civile….16.- In conclusione, il giudice dell’impugnazione pe (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità pena dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annyllando la condanna gi emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che in – pinge unicamente sugli Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantu responsabilità dell’imputato per il reato estinto”. Così ricostruito l’obbligo per il giudice penale dell’impugnazione che dichiara la prescrizione di provvedere sulla domanda civile, va ritenuto che nel caso in esame deve affermarsi la conferma delle statuizioni civili posto che i motivi punti di contraddizione della motivazione della impugnata sentenza non si rilevano fondati; ed invero il giudice di secondo grado con motivazione puntuale e collegata ad una pluralità di elementi ha esattamente ricostruito i fatti sulla base dei quali ri .:enere il coinvolgimento dell’COGNOME. Invero con le compiute osservazioni svolte nell’impugnata sentenza circa il ruo ricoperto dall’COGNOME all’interno dell’azienda, le modalità di accadimento dell’incendio e la sproporzione tra danni ai materiali denunciati all’assicurazione e valore degli acquisti di mer il giudice di appello ha esattamente ricostruito la responsabilità del rico-rente che in questa s va confermata ai soli fini della responsabilità civile.
Infine il secondo motivo appare privo di rilievo avendo l’atto raggiunto il suo effett portare l’impugnazione a conoscenza dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Roma, 9 novembre 2023
IL CONSIGLIERE EST.
Imperiali