Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1392 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1392 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTÀ DI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di respingerlo;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna dell’imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte nel presente giudizio come da nota spese che ha allegato;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 612 comma secondo cod. pen., commesso il 6 agosto 2013.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla sentenza di appello.
Sostiene, in particolare, che non potrebbe tenersi conto del periodo di sospensione di 72 giorni (60 giorni a decorrere dalla cessazione dell’impedimento) per il rinvio dell’udienza del 1 giugno 2018, in quanto detto rinvio è stato concesso solo per legittimo impedimento del difensore di parte civile.
A differenza di quanto affermato dalla Corte distrettuale, la circostanza della mancata opposizione al rinvio da parte del difensore dell’imputato non potrebbe valere come tacita adesione alla richiesta formulata dalla controparte.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di ricorso, che deduce lo spirare del termine prescrizionale in data anteriore alla decisione impugnata, è manifestamente infondato, poiché si pone in contrasto con quanto risultante dagli atti processuali e con le disposizioni normative e i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.1. L’art. 159, comma primo, cod. pen. stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso, tra l’altro, nel caso di «sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni».
Il legittimo impedimento che impone il rinvio dell’udienza è soltanto quello attinente alla posizione dell’imputato o del suo difensore, poiché la disposizione di
cui all’art. 420-ter, comma quinto, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile (Sez. 2, n. 39369 del 02/10/2008, COGNOME, Rv. 241865; Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011, COGNOME, Rv. 251530; Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, COGNOME, Rv. 282937).
Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dell’udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento (dell’imputato o del suo difensore), il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice e non opera il limite dei sessanta giorni di cui all’ultima parte del citato art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914).
Ne consegue che:
la richiesta di rinvio (per impedimento o per altri motivi) formulata solo dalla parte civile, nel silenzio o nella mancata opposizione della difesa, non imponendo di rinviare l’udienza, non costituisce, in caso di accoglimento, causa di sospensione del corso della prescrizione (Sez. 3, n. 45126 del 22/10/2021, COGNOME, Rv. 282219; Sez. 3, n. 51589 del 28/09/2017, S., Rv. 271804; Sez. 3, n. 1992 del 30/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272094; Sez. 2 n. 11100 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 269687);
la richiesta di rinvio presentata dalla parte civile congiuntamente o con l’adesione della difesa dell’imputato è assimilabile a una richiesta di rinvio formulata anche dal difensore dell’imputato (che nell’aderirvi la fa propria) e di conseguenza, in caso di accoglimento, comporta la sospensione della prescrizione per l’intero periodo e ciò anche nel caso in cui la richiesta sia motivata da ragioni di “impedimento” del difensore della parte civile, atteso che, come detto, quell’impedimento non è riconosciuto dall’ordinamento come idoneo a determinare lo slittamento dell’udienza, sicché non torna applicabile la limitazione temporale di sessanta giorni prevista dalla medesima norma.
2.2. Nella specie vanno registrati 434 giorni di sospensione del termine di prescrizione:
dal 15 novembre 2016 al 24 marzo 2017 = giorni 129, sospensione per l’intero periodo perché il rinvio è stato concesso su richiesta concorde delle parti (a verbale “le parti concordemente chiedono un rinvio per impedimento del difensore di parte civile”);
dal 24 marzo 2017 al 23 gennaio 2018 = giorni 305 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2022, Cremonese, Rv. 220509).
Non rientra tra gli eventi sospensivi il rinvio disposto dal 1 giugno 2018 al 22 marzo 2019 su richiesta della parte civile, rispetto al quale le altre parti nulla osservarono.
2.3. Deriva che, tenuto conto di 434 giorni di sospensione, il termine di prescrizione del reato di minaccia (commesso il 6 agosto 2013) è maturato il 16 aprile 2022, dopo la pronuncia della sentenza di appello.
L’intervenuto decorso del suddetto termine in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l’inammissibilità del ricorso per cassazione (determinata nella specie dalla manifesta infondatezza dell’unico motivo proposto) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
L’impugnazione ha riguardato soltanto la questione, rilevante solo agli effetti penali, della intervenuta prescrizione del reato prima della definizione del giudizio di appello.
Il punto non involge, in alcun modo, il capo relativo alle statuizioni civili, che, giusta la previsione dell’art. 578 cod. proc. pen, sarebbe rimasto fermo anche in caso di accoglimento del ricorso con declaratoria di prescrizione. Pertanto nulla può liquidarsi in favore della parte civile per le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese della parte civile.
Così deciso il 15/12/2022