Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18962 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18962 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOMENOME
, nata a Palermo il 08/08/1973
avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell’avvocato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di resistenza (capo A) e di lesioni aggravate (capo B), condannandola, altresì, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite NOME COGNOME e NOME COGNOME, danno da liquidarsi in sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata denunciando un unico motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 159, 157, 161 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel calcolo del termine di prescrizione del reato, che sarebbe decorso il 26 maggio 2024, prima dell’emissione della sentenza di appello.
In particolare, la difesa contesta il periodo di sospensione del corso della prescrizione, calcolato in n. 441 giorni dalla sentenza impugnata, in quanto comprensivo di n. 195 giorni derivanti dal rinvio, disposto all’udienza del 24 ottobre 2019, al 7 maggio 2020.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266819).
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I reati di resistenza e di lesioni ascritti all’imputata sono stati commessi il 28 marzo 2016, per cui il termine massimo di prescrizione, di anni sette e mesi sei, va individuato nel 28 settembre 2023. Secondo la Corte di appello, a tale termine vanno aggiunti n. 441 giorni di sospensione, per cui la prescrizione, al momento dell’emissione della sentenza impugnata, non era ancora maturata.
La difesa ha contestato le modalità di calcolo del periodo di sospensione, deducendo che in esso non vanno computati n. 195 giorni decorrenti d all’udienza del 24 ottobre 2019 a quella del 7 maggio 2020.
L’udienza del 24 ottobre 2019 è stata tenuta dal giudice onorario, stante l’assenza del giudice togato assegnatario del fascicolo; dal relativo verbale risulta che il rinvio è stato disposto davanti al giudice togato « visto il provvedimento del Presidente di sezione del 20 e 21 maggio 2019 » , dando, altresì, « atto che è pervenuta adesione all’astensione da parte dei difensori di tut te le parti » .
Vi erano, quindi, due concomitanti cause di differimento, una relativa a esigenze di ufficio e una derivante dall’adesione dei difensori all’astensione proclamata dagli organi rappresentativi di categoria.
Sul punto va data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, COGNOME, Rv. 277533, in una fattispecie in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall’associazione di categoria).
Da ciò consegue che la sospensione della prescrizione doveva essere computata senza tenere conto del periodo intercorrente tra il 24 ottobre 2019 e il 7 maggio 2020.
Conseguentemente, il periodo di sospensione del corso della prescrizione è di n. 246 giorni, per cui il termine massimo di prescrizione è scaduto il 31 maggio 2024, ossia prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (del 3 luglio 2024).
4 . L’intervenuta prescrizione dei reati prima dell’emissione della sentenza di secondo grado ne impone l’annullamento senza rinvio.
Vanno, invece, confermate le statuizioni civili della sentenza, che non hanno formato oggetto di contestazione alcuna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Così deciso il 17/04/2025.