Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti dalle parti civili
Interporto Regionale della Puglia RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME
COGNOME NOME
nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Napoli il 15/06/1982, avverso la sentenza del 02/05/2024 della Corte d’appello di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME depositava tempestivamente requisitoria scritta con la quale chiedeva (a) l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 2) perché estinto per prescrizione, (b) l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente in relazione al capo 1);
Il difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME depositava memoria con la quale chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsoi proposti dalle parti civili.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari confermava la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata ai danni della Regione Puglia descritto al capo 2) della rubrica accusatoria e lo assolveva dal reato di truffa semplice contestato al capo 1) con la formula ‘perché il fatto non sussiste’.
Al capo 1) si contestava al COGNOME di avere posto in essere artifizi e raggiri inducendo in errore NOME COGNOME e NOME COGNOME, procurandosi l’ingiusto profitto di duecentosessantamila euro con altrui danno. Gli artifici e raggiri consistevano (a) nel dichiarare falsamente a NOME COGNOME, broker incaricato da NOME COGNOME di individuare una compagnia assicurativa per l’emissione di una polizza fideiussoria, di essere mandatario diretto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, impresa assicurativa con sede legale in Liechtenstein, (b) nel fornire assicurazioni a COGNOME e COGNOME circa la positiva conclusione dell’istruttoria per l’emissione della polizza, (c) nella trasmissione della falsa polizza alla Regione Puglia per ottenere la sospensione del procedimento di revoca del finanziamento regionale per la realizzazione di opere di ampliamento logistico dell’Interporto.
Per il capo 2) la condanna di NOME COGNOME è stata invece confermata.
In tale capo si contestava il reato previsto dagli artt. 81, 48, 56 e 640bis cod. pen. perché il COGNOME, con la condotta descritta al capo 1,) ingannava NOME COGNOME sulla emissione di una polizza assicurativa che sarebbe stata stipulata con l’I nterporto della Regione Puglia s.p.a. e con beneficiario la Regione.
Il COGNOME avrebbe determinato il COGNOME a commettere il reato di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche attraverso il deposito della falsa polizza presso la Regione, azione funzionale ad ottenere la ‘ sospensione della revoca ‘ del finanziamento per l’amp liamento dell’Interporto per l’importo complessivo di novanta milioni di euro.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME contro la condanna per la truffa aggravata descritta al capo 2) della rubrica accusatoria che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 640bis cod. pen.) e vizio di motivazione; si allegava:
che non sarebbero stati considerati i motivi d’appello e, segnatamente, quelli con i quali si contestava (a) che il COGNOME avesse falsificato la polizza
fideiussoria (consegnata tramite RAGIONE_SOCIALE a COGNOME e, infine, alla società RAGIONE_SOCIALE); (b) che il ricorrente fosse consapevole della falsità della polizza;
che la motivazione sarebbe illegittima nella parte in cui, per confermare la responsabilità, avrebbe utilizzato il parametro della ‘ verosimiglianza ‘, invece che quello del ‘ ragionevole dubbio ‘;
che la sentenza sarebbe illogica in ordine all’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo, tenuto conto che, da un lato, riteneva non provata in capo al ricorrente la consapevolezza della falsità della polizza, e, dall’altro, contraddittoriamente confermava la condanna per la tentata truffa ai danni della Regione Puglia, consumata proprio attraverso la consapevole allegazione di tale polizza;
che la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui riconosceva il ‘ recesso attivo ‘ e non ne traeva le conseguenze descritte dall’art. 56, comma 3 , cod. pen.;
veniva, da ultimo, rilevata l’intrinseca contraddittorietà tra la negazione della sussistenza del fatto descritto al capo 1) e la conferma della responsabilità per il fatto descritto al capo 2): si deduceva che non vi sarebbe alcun interesse del COGNOME a consumare il tentativo di frode ai danni della Regione Puglia, dato che lo stesso non sarebbe stato beneficiario di alcun finanziamento (peraltro già conferita e poi revocata) e neanche della richiesta di sospensione di tale revoca;
la sentenza sarebbe contraddittoria anche nella parte in cui veniva ritenuto che COGNOME avesse dubitato della genuinità della polizza, ma ciononostante l’ avesse poi di fatto ‘utilizzata’.
In sintesi, la mancata risposta ai motivi di appello sul ruolo avuto dal COGNOME nell’ambito della truffa e se la sua consapevolezza in ordine alla falsità della polizza.
2.2. Si deduceva, inoltre, che il ricorso presentato dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME contro la assoluzione e la conseguente negazione della sussistenza della responsabilità civile per la condotta descritta al capo 1) sarebbe inammissibile in quanto si risolverebbe nella richiesta di una integrale rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove; secondo il ricorrente le parte civili non avrebbe potuto impugnare un provvedimento di assoluzione per far valere i loro interessi civili.
Ricorrevano per cassazione anche i difensori delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME: le ricorrenti deducevano l’illogicità della motivazione relativa all’assoluzione per la condotta contestata al capo 1) a causa della incoerenza e contraddittorietà della motivazione; sarebbe infatti
illogico ritenere che NOME COGNOME inconsapevole, avesse trasmesso la falsa polizza fideiussoria e che NOME danneggiato, ma consapevole della falsità, l’avrebbe trasmessa al beneficiario; si tratterebbe di una ricostruzione palesemente illogica, che trasferirebbe il movente illecito della truffa dall’imputato alla parte civile NOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
1.1. E’ fondato il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME .
Con l’impugnazione , il ricorrente, oltre a rilevare (a) l’utilizzo di un canone di giudizio non codicistico -la ‘verosimiglianza’ , invece che ‘il ragionevole dubbio’ -e (b) il riconoscimento del recesso attivo, ma non dei relativi effetti, ha denunciato fondatamente (c) l’inconciliabile contrasto tra l’assoluzione per la truffa semplice contestata al capo 1) e la condanna per la truffa ai danni della Regione Puglia descritta al capo 2).
Si tratta di doglianze che colgono nel segno.
Il Collegio rileva la manifesta illogicità del percorso logico argomentativo posto a fondamento della conferma della condanna non solo per gli illegittimi riferimenti al canone della verosimiglianza ed alla sussistenza di un recesso attivo, dal quale non vengono fatti discendere gli effetti previsti dall’art. 56, comma 3, cod. pen., ma soprattutto perché la Corte non si avvede del collegamento, intimo ed essenziale, tra la condotta descritta al capo 1), per la quale è stata pronunciata l’ assoluzione e la condotta descritta al capo 2), per la quale, invece, è stata confermata la condanna.
Invero la truffa ai danni della Regione, secondo quanto descritto nel capo 2) di imputazione risulta essere stata agita attraverso la ‘ manipolazione del COGNOME ‘ , ovvero proprio attraverso la condotta contestata al capo 1) in relazione alla quale è stata pronunciata la assoluzione.
L’ inconciliabile contrasto logico tra l’assoluzione per la truffa semplice descritta al capo 1) e la condanna per la truffa aggravata descritta al capo 2), reato che implica e presuppone la sussistenza della condotta in relazione alla quale il COGNOME è stato assolto, esprime una illogicità manifesta della motivazione.
Il riconoscimento di tale vizio impone (a) il riconoscimento dell’estinzione del reato descritto al capo 2) per decorso del termine massimo di prescrizione, (b) l’annullamento della sentenza impugnata per l’accertamento dell’ an della responsabilità ed -eventualmente – del quantum del risarcimento dovuto in
relazione ai danni cagionati dalla condotta contestata.
1.2. Per le medesime ragioni è fondato il ricorso delle parti civili RAGIONE_SOCIALE ed Interporto Regionale della Puglia s.p.a con il quale si deduce la medesima illogicità, ovvero il contrasto insanabile tra la condanna per il capo 2) e l ‘ assoluzione -contestata specificamente dalle parti civili ricorrenti – per la truffa descritta al capo 1).
Il vizio di motivazione rilevato impone l’annullamento della sentenza sia in relazione al capo 1) che al capo 2), che rimangono sub judice con esclusivo riferimento alla valutazione della sussistenza della responsabilità civile, tenuto conto che l’assoluzione per il capo 1) non è stata impugnata dal pubblico ministero, ma solo dalle parti civili (RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE) e che il reato descritto al capo 2), in relazione al quale è costituita parte civile la Regione Puglia è estinto per decorso del termine massimo di prescrizione.
2.1. In relazione all’annullamento per la condotta descritta al capo 1), disposto solo su ricorso delle parti civili, il Giudice del rinvio deve essere individuato ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. nel Giudice civile competente per valore in grado di appello.
2.2. Più complessa è la identificazione del Giudice del rinvio in relazione al ricorso proposto dal COGNOME nei confronti della conferma della condanna relativa al capo 2), che descrive una truffa aggravata ai danni della Regione Puglia, che in relazione a tale capo, si è costituita parte civile.
La fondatezza del ricorso e la conseguente apertura del rapporto processuale in sede di legittimità impongono di rilevare l’estinzione del reato contestato al capo 2) per decorso del termine massimo di prescrizione. La costituzione della Regione Puglia come parte civile impone, invece, di valutare ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. la sussistenza d ella responsabilità civile.
La rilevazione della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, come rilevato al § 1, impone un nuovo esame delle prove, ai limitati fini della verifica della sussistenza della responsabilità civile, essendo la responsabilità da reato non più scrutinabile a causa dell’inemendabile decorso del termine di prescrizione.
Si pone, pertanto, il problema di identificare il Giudice del rinvio, cui assegnare il mandato rescindente correlato all’annullamento della sentenza impugnata funzionale alla verifica della sussistenza della responsabilità civile generata dalla condotta descritta al capo 2).
2.3. Sul punto la giurisprudenza non si presenta univoca.
Per risolvere la questione appare necessario ripercorrere il percorso
ermeneutico delineato dalla Corte di cassazione in ordine alla operatività dell’art. 578 cod. proc., che, quando vi è stata pronuncia anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni, impone al Giudice dell’impugnazione penale di accertare la sussistenza della responsabilità civile anche quando il reato è estinto per prescrizione.
In materia, le Sezioni Unite ‘ COGNOME ‘ hanno affermato che il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, di regola ‘ non ‘ prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01).
Dunque, il Giudice dell’ appello chiamato a valutare ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. la sussistenza della responsabilità civile derivante da un reato prescritto non deve limitarsi a verificare l”evidente’ insussistenza della responsabilità penale ai sensi dell’art. 129 , comma 2, cod. proc. pen, ma deve estendere lo scrutinio alla valutazione delle prove che dovranno essere esaminate ‘come se’ il reato non fosse estint o, dato che dalla condotta contestata può derivare una conseguenza sfavorevole per l’imputato, ovvero la condanna al risarcimento dei danni.
Si tratta di un ‘interpretazione che valorizza il diritto alla plena cognitio delle prove quando è in predicato la verifica della responsabilità civile, con condivisibile tutela del diritto di difesa, che sarebbe leso dalla legittimazione dell’utilizzo della regola di giudizio prevista dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che, assente la parte civile, assegna generale prevalenza alla causa estintiva che cede il passo alla assoluzione nel merito solo nei casi in cui emerga in modo «evidente» che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Tale condivisibile approdo ermeneutico è stato ribadito di recente dalla sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite ‘ Calpitano ‘ con la quale è stato affermato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a
fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
E’ , dunque, ius receptum che, in caso di estinzione del reato per prescrizione il Giudice di appello, in presenza della costituzione della parte civile, deve valutare se sussistano i presupposti per l’assoluzione dell’imputato nel merito, attraverso una analisi approfondita delle prove raccolte, che non si limiti alla valutazione dell” evidente ‘ insussistenza della responsabilità penale, scrutinio sufficiente ai sensi dell’art. 129 , comma 2, cod. proc. pen. quando all’estinzione del reato non si associ la necessità di compiere l’accertamento richiesto dall’art. 578 cod. proc. pen. in ordine alla responsabilità civile.
Da tale incontestato principio parte della giurisprudenza ha fatto discendere un corollario di non diffusa condivisione: è stato infatti affermato che la Corte di cassazione nei casi in cui, estinto il reato per decorso del termine di prescrizione, rilevi un difetto nel giudizio effettuato dalla Corte di appello in ordine alla sussistenza della responsabilità civile, deve assegnare il mandato rescindente al ‘ giudice penale ‘ invece che a quello civile competente per valore in grado di appello (Sez. 6, n. 5222 del 10/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287646 – 01; Sez. 2, n. 28959 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270364-01; Sez. 2, n. 21071 del 15/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282815 – 01; Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380 – 01).
2.4. Sul tema dell’identificazione del Giud ice del rinvio, va necessariamente richiamato l’insegnamento della sentenza del le Sezioni Unite ‘ COGNOME ‘. In questa sede è stato affermato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari estinto per prescrizione o amnistia il reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato contro la conferma di tali statuizioni impone l’annullamento della sentenza con rinvio al ‘ giudice civile ‘ competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256087 – 01).
Il Collegio allargato era stato chiamato a dirimere il contrasto sorto in relazione alla seguente questione di diritto: «se, nel caso in cui il Giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato, debba essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622
cod. proc. pen.»
2.4.1. Nell’analizzare la questione , le Sezioni Unite hanno rilevato: – che la sentenza ‘ COGNOME ‘ (come anche la successiva sentenza ‘ Calpitano ‘ ) non ha espressamente affrontato la questione relativa all’individuazione del giudice di rinvio in seguito all’annullamento della C orte di cassazione per vizi di motivazione sulla responsabilità civile in presenza di una declaratoria di estinzione del reato;
che, in presenza di una causa di estinzione del reato, anche se il giudice di merito non compie alcuna valutazione sulla esistenza di cause di proscioglimento nel merito, la sentenza ‘ non ‘ può essere annullata con rinvio agli effetti penali perché lo vieta l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino; Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, COGNOME; Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME); -che la sentenza ‘ COGNOME ‘ , seguita da costante giurisprudenza (Sez. 3, n. 6261 del 12/01/2010, Campolongo, Rv. 246187 – 01; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, COGNOME, Rv. 246138 – 01; Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010, Mosca, Rv. 245876 – 01), afferma che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice della impugnazione, agli effetti della responsabilità civile a norma dell’art. 578 cod. proc. pen., ne deve conseguentemente trarre le relative conclusioni con riguardo al capo relativo alla responsabilità penale. Tuttavia, questa giurisprudenza «non si estende ad affermare che sia inficiata la declaratoria di estinzione del reato per il fatto che il giudice di appello abbia omesso di considerare approfonditamente il profilo relativo alla responsabilità civile»;
che ammettere una riapertura delle valutazioni in ordine alla responsabilità penale «solo per effetto della incidenza che su esso potrebbe in via di mera ipotesi determinare la rivisitazione dell’accertamento sulla responsabilità civile equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza da interessi civilistici ancora sub judice , che devono essere invece isolati e portati all’esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli»; -che «l’ampia dizione dell’art. 622 cod. proc. pen. non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale; che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall’azione civile nel processo penale» (le citazioni sono contenute nei §§ 9-11 delle Sezioni Unite ‘ Sciortino ‘ ).
Secondo le Sezioni Unite, dunque, l’accertamento del decorso del termine di prescrizione – ove l’estinzione del reato non sia contestata dal pubblico ministero
– esclude che il giudizio di rinvio relativo alla valutazione della sussistenza della responsabilità civile possa essere svolto di fronte al Giudice penale, rimanendo sub judice esclusivamente la responsabilità civile, in relazione alla quale il giudizio rescissorio è disciplinato dall’art. 622 cod. pr oc. pen.
Del resto, è la stessa sentenza ‘ COGNOME ‘ che ha affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità penale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01).
2.4.2. Il principio di diritto enucleato dalle Sezioni unite ‘ COGNOME ‘ è stato valorizzato da parte della giurisprudenza successiva che ha condivisibilmente affermato che, nel caso in cui la Corte di appello abbia illegittimamente dichiarato l’inammissibilità della prima impugnazione e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte di Cassazione, possa immediatamente dichiarare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al Giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall’attrazione dell’azione civile nel procedimento penale (Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, COGNOME, Rv. 282288 – 01; Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, COGNOME, Rv. 283817 – 01).
Si tratta di una lettura che individua la ratio dell’art. 622 cod. proc. pen. nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, tra le quali rientrano anche quelle che dichiarano l’estinzione del reato per prescrizione, ove questa non sia contestata dal pubblico ministero.
Anche le Sezioni Unite ‘ COGNOME ‘ , condividendo le linee ermeneutiche tracciate dalla sentenza ‘ COGNOME ‘ hanno affermato che «la ratio della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall’art. 622 cod. proc. pen., è da ravvisarsi nel principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda ed hanno ritenuto che non possa condurre a diversa conclusione neppure la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstite sulla responsabilità civile nascente da reato renda inevitabile l’applicazione delle regole e delle forme della procedura civile» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228 01, § 16.3.).
Si tratta di approdi ermeneutici confermati sia dalla Giurisprudenza costituzionale dove «è reiterato il rilievo che l’assetto generale del nuovo
processo penale è ispirato all’idea di separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015)», sia dalla «scelta del legislatore della riforma “Cartabia”, che è intervenuto anche sulla disciplina di cui all’art. 578 cod. proc. pen., del quale ha modificato la rubrica, aggiungendo un comma 1bis , che dispone in tal senso: «quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344bis , rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale» (in motivazione, Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, COGNOME, Rv. 282288 – 01).
2.4.3. Diversamente opinando, ritenere la ultrattività della giurisdizione penale anche dopo l’inemendabile , ove non contestato, decorso del termine di prescrizione, implica una torsione interpretativa dell’art. 622 cod. proc. pen. che non risulta coerente con la tensione dell’ordinamento verso la separazione delle competenze in ordine alla valutazione della responsabilità civile e penale ogni volta che l’attrazione dell’azione civile nel processo penale non trovi più giustificazione a causa dell’estinzione del reato per prescrizione o dalla rilevazione del termine di improcedibilità.
Né -e la considerazione si ritiene decisiva -la ultrattività della giurisdizione penale può trovare giustificazione nella ipotetica tutela dell’interesse dell’imputato ad ottenere un proscioglimento nel merito invece che una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato, come già ricordato, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, rilevando l’inemendabile e definitiva chiusura del processo finalizzato all’accertamento della responsabilità penale in seguito all’accertamento del decorso del termine di prescrizione (in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01; v., anche, Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511 – 01).
2.4.4. Si ritiene, pertanto, che il fatto che il giudice di appello debba valutare la sussistenza della responsabilità civile sulla base di una plena cognitio
delle prove evitando il ricorso ai canoni semplificati di giudizio previsti dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e che tale accertamento possa condurre ad una assoluzione nel merito non implichi la ultrattività della giurisdizione penale se il reato è prescritto: il riconoscimento in cassazione di eventuali vizi della motivazione della sentenza di appello legittimano invece l’annullamento con rinvio al Giudice civile che dovrà esaminare l’unico tema sub iudice , ovvero la responsabilità civile, laddove le valutazioni in ordine alla responsabilità penale sono definitivamente inibite dal decorso del termine di prescrizione.
In conclusione, si riafferma che il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato, comporta l’annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (tra le altre: Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 – 02; Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844 – 01; Sez. 5, n. 15015 del 23/02/2012, Genovese, Rv. 252487 – 01).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in relazione al capo 2) (artt. 81, 48, 56, 640bis cod. pen.) perché lo stesso è estinto per prescrizione.
La sentenza impugnata deve essere inoltre annullata, rilevata la illogicità manifesta della motivazione in ordine alla responsabilità civile, sia relazione al capo 1) dell’imputazione (art. 640 cod. pen.), che al capo 2) dell’imputazione (artt. 81, 48, 56, 640bis cod. pen), con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 2) (artt. 81, 48, 56, 640bis cod. pen.) perché lo stesso è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in relazione al capo 1) (art. 640 cod. pen.) e al capo 2) con rinvio ai soli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.