Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8378 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 13/11/1979
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dalla COGNOME contro la sentenza del GIP del Tribunale di Bari che aveva condannato la stessa alla pena di euro trecento di ammenda per il reato di cui all’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Avverso la richiamata decisione l’imputata ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. lamentando che la pronuncia, resa in data 3 maggio 2024, sarebbe incorsa in un errore di fatto non dichiarando l’estinzione del reato, dì natura contravvenzionale, accertato il 10 gennaio 2019, per intervenuta prescrizione alla data del 10 gennaio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
2.In via preliminare è opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato nelle ipotesi nelle quali la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o dì apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250528 – 01).
3.Nella fattispecie in esame, la questione – dunque ammissibile – fatta valere con il ricorso era, al tempo della decisione cata, oggetto dì valutazioni giuridiche difformi all’interno della giurisprudenza di legittimità, al punto che ne è stata promossa la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
A riguardo, va considerato, in particolare, che il reato è stato commesso il 10 gennaio 2019, sicché rientra ratione temporis nell’ambito di quelli per ì quali è stata demandata alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto concernente se per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 dovesse trovare applicazione, rispetto alla prescrizione, la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando) ovvero quella di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134.
4. Ora, come risulta dalla relativa notizia di decisione n. 19/2024, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, per i fatti di reato commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, deve trovare applicazione la disciplina sulla sospensione della prescrizione prevista dall’art. 159, secondo comma, cod. pen., prima della novella normativa operata dalla citata legge n. 134 del 2021.
La pronuncia si è posta, dunque, nel solco dei precedenti che avevano giustificato tale posizione ponendo in rilievo che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l’art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all’esecutività della sentenza o all’irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall’art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell’art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l’art. 161-bis cod. pen., secondo cui il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l’art. 344-bis cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale (ex aliis, Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01).
5.Deriva da quanto sinora osservato, avendo riguardo alla data del commesso delitto – che, come evidenziato, è quella del 10 gennaio 2019 – la non fondatezza del ricorso.
Infatti, al termine massimo di cinque anni di prescrizione previsto per i reati contravvenzionali, deve essere aggiunto, tenendo conto delle disposizioni espresse dall’art. 159, secondo comma, cod. pen., come modificato dalla richiamata legge n. 103 del 2017, c.d. Orlando, l’ulteriore periodo di sospensione della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza dì condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Di conseguenza il reato contravvenzionale commesso dalla ricorrente, considerato che la sentenza di primo grado è stata depositata il 27 febbraio 2023 e quella di appello il 15 dicembre 2023, si è prescritto in data 28 ottobre 2024, ossia successivamente alla pronuncia, il 3 maggio 2024, della decisione impugnata.
6.11 ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presiden