Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4220 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4220 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME COGNOME nato a Priverno il DATA_NASCITA
NOME nato a Priverno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 23/03/2025 della Corte di Appello di Roma
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto la conferma delle statuizioni risarcitorie, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 23 maggio 2025 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 11 ottobre 2022, appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati per i quali essi avevano riportato condanna in primo grado (lo COGNOME,
la truffa sub A; il COGNOME, la truffa sub B e il peculato sub C), confermando le statuizioni in favore della RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell’interesse d i COGNOME con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione.
Sostiene il ricorrente che non vi sia stato un effettivo esame dei motivi di appello e che la sentenza di secondo grado abbia considerato solo la posizione del COGNOME, equivocando su eccezioni e censure solo da quest’ultimo proposte , anche in relazione al capo B), al quale egli era estraneo; per la truffa di cui al capo A) vi era un vizio totale di motivazione rispetto ai motivi di appello, tesi a contestare la condotta truffaldina ascritta (le anomalie del sistema di rilevazione delle presenze, la gestione confusionaria dei permessi e delle ferie, addebitabile all’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE) .
2.2. Nell’interesse di COGNOME , premessa la vicenda processuale in argomento, così come acquisita nei precedenti gradi di giudizio, è articolato un unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 405 cod. proc. pen., con riferimento al motivo di gravame circa l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 28 luglio 2014, data di scadenza del termine semestrale a tal fine previste dalla legge, in mancanza di proroga; in particolare, circa l’acquisizione della stampa dei cartellini di presenza, che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto avente autonoma natura documentale e acquisibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.
Per quanto attiene al profilo motivazionale, si contesta la valutazione delle risultanze probatorie, senza considerare gli elementi di fatto che avrebbero consentito l’assoluzione (le giustificazioni circa la mancata timbratura dei cartellini, le anomalie del sistema di rilevazione, le difformità riscontrate).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché basati su motivi manifestamente infondati.
Rispetto alle ipotesi di reato per le quali i ricorrenti hanno riportato condanna in primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione per decorrenza del termine prescrizionale, con conferma delle statuizioni civili.
1.1. Con l’impugnazione in esame NOME COGNOME conclude nel senso che ‘la Corte avrebbe dovuto assolvere l’imputato, difettando l’elemento soggettivo ed oggettivo della truffa ‘ (pag. 18), in ragioni delle eccezioni di inutilizzabilità
formulate e dei rilievi di merito non compiutamente esaminati; anche NOME COGNOME richiede che sia annullata la sentenza impugnata, sul presupposto che sia da escludere la commissione del reato di truffa per le lacune motivazionali evidenziate.
1.2. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d’appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze – emergenti ictu oculi dagli atti – idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d’appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell’accusa; pertanto, solo entro questi limiti è consentito l’esame della richiesta di assoluzione nel merito ( ex multis , Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01).
Ha precisato, in seguito, che a fronte di una sentenza di appello di declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, da valutarsi ai sensi dell ‘ art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi , con una mera attività di ‘ constatazione ‘ , l a ‘ evidenza ‘ della prova di innocenza dell’imputato, idonea ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023 , COGNOME, Rv. 285091-01).
1.3. I ricorrenti non si confrontano con tali principi e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiedono una valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni dei giudici di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, anche in rito, formulati con l’atto di appello ; valutazione che si pone oltre il perimetro della mera constatazione della prova di innocenza, come peraltro si rileva dal tenore complessivo degli atti oltre che dal portato letterale dei singoli motivi.
A diverse conclusioni si sarebbe pervenuti se i ricorrenti, non contestando la pronuncia penale di prescrizione, avessero impugnato la sentenza ai soli effetti civili; in tal caso, l’obbligo di motivazione sarebbe stato verificato impregiudicato il giudizio penale di prescrizione -ai fini della condanna risarcitoria, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01).
Alla dichiarazione d’inammissibilità de i ricorsi segue, a norma dell’art . 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Va altresì rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali, proposta dalla parte civile U.S.L. di RAGIONE_SOCIALE che si è limitata a rassegnare le proprie conclusioni, senza esplicare un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 288298-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME