Prescrizione del Reato e Ricorso Inammissibile: La Cassazione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’obbligo del giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche quando il ricorso presentato dall’imputato è inammissibile. Questo caso, relativo a un’accusa di bancarotta preferenziale, dimostra come il decorso del tempo possa avere un impatto decisivo sull’esito di un processo, prevalendo su vizi formali dell’impugnazione.
I Fatti di Causa
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di bancarotta preferenziale. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza (assolvendo per un capo d’imputazione ed escludendo alcune aggravanti), aveva confermato la responsabilità penale per altri pagamenti preferenziali effettuati a danno della massa dei creditori.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, lamentando l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato e un’errata determinazione della pena. Successivamente, la difesa ha depositato una memoria aggiuntiva, sollevando l’eccezione di intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
La Questione della Prescrizione a Fronte di un Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Suprema Corte non risiede nell’analisi dei motivi di ricorso, che sono stati giudicati inammissibili. La questione centrale è se l’inammissibilità dell’impugnazione precluda la possibilità di rilevare una causa di estinzione del reato come la prescrizione.
La regola generale prevede che un ricorso inammissibile impedisca alla Corte di esaminare il merito della vicenda. Tuttavia, esiste un’importante eccezione, codificata dall’articolo 129 del codice di procedura penale: il giudice ha il dovere di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, tra cui l’estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo. La prescrizione rientra tra queste.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto l’eccezione sollevata dalla difesa. Nonostante l’inammissibilità dei motivi di ricorso, i giudici hanno verificato che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato era effettivamente maturato prima della data della loro decisione.
Le Motivazioni
La Corte ha calcolato attentamente il tempo necessario a prescrivere il reato, tenendo conto anche dei periodi di sospensione del procedimento. Nello specifico, sono stati considerati 169 giorni di sospensione totali, derivanti da un rinvio per l’emergenza Covid e da un successivo rinvio richiesto dalla difesa. Anche includendo queste sospensioni, la data di estinzione del reato (4 aprile 2024) era anteriore alla pronuncia della Cassazione. Di conseguenza, poiché non erano emersi elementi per un’assoluzione nel merito, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’avvenuta estinzione del reato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, ponendo fine al processo in modo definitivo.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale che prevale sulle questioni di rito, come l’ammissibilità di un ricorso. La sua funzione è garantire la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli. La decisione sottolinea che, finché non si forma un giudicato irrevocabile, il giudice ha sempre l’obbligo di verificare se il reato si sia estinto per il decorso del tempo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’eccezione di prescrizione può e deve essere sollevata in ogni fase del procedimento, anche in sede di legittimità, poiché può portare a una pronuncia favorevole all’imputato indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso.
Un ricorso inammissibile impedisce di dichiarare la prescrizione del reato?
No. Secondo la sentenza, anche in presenza di un ricorso inammissibile, il giudice ha l’obbligo di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, se questa è maturata prima della decisione definitiva.
Cosa significa che la Corte di Cassazione annulla una sentenza senza rinvio?
Significa che la Corte cassa la decisione impugnata e chiude definitivamente il processo. Non ci sarà un nuovo giudizio d’appello perché la questione è risolta in via definitiva, in questo caso con l’estinzione del reato.
Come sono stati calcolati i periodi di sospensione della prescrizione nel caso di specie?
La Corte ha sommato due distinti periodi di sospensione: 64 giorni dovuti a un rinvio per l’emergenza Covid e 105 giorni per un differimento dell’udienza su richiesta della difesa, per un totale di 169 giorni che si sono aggiunti al termine ordinario di prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36127 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta preferenziale in relazione al pagamento del 28 giugno 2012 (capo 3.1), ha escluso l’aggravante ex art. 219 comma primo legge fall. e la contestata recidiva e, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato nel resto la condanna per il reato di bancarotta preferenziale, ex artt. 223 comma primo e 216 comma terzo legge fall. (capi 3.2 e 3.3).
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su: insussistenza dell’elemento oggettivo del reato; erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. in merito al trattamento sanzionatorio.
Il difensore ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorsi, nonché un’ulteriore memoria contenente, come motivo aggiunto, l’eccezione di prescrizione del reato.
I motivi non sono inammissibili.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 4 aprile 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 169 giorni di sospensione (64 giorni di sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 21 aprile 2020, 105 giorni per differimento udienza dal 22 novembre 2022 al 7 marzo 2023 su richiesta della difesa).
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 24/09/2025