Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9565 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9565 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore a) lamenta che la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, abbia ritenuto non accoglibile la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. ritenendo che l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisse di rilevare la prescrizione, riconosciuta, invece, al coimputato NOME COGNOME nello stesso procedimento (primo motivo), b) rileva che si pone un problema di legittimità costituzionale degli artt. 606 e 616 cod. proc. pen. nella parte in cui l’automatica declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione già maturata (secondo motivo), c) si duole di una motivazione apparente e tautologica (terzo motivo), infine d) di una disparità di trattamento nel ritenere non possibile l’estensione all’istante dell’effetto prescrizion riconosciuto dalla Corte di cassazione al coimputato NOME COGNOME -, come, altresì, supportato da memoria difensiva, sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo – che non è costituzionalmente illegittimo – e la giurisprudenza di legittimità.
Invero, è principio consolidato che, in tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilit dell’imputato impedisca l’operare della prescrizione (si vedano Sez. 5, n. 32347 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 273312, secondo cui tale inammissibilità determina l’irrilevanza del decorso del termine di prescrizione quando si renda necessaria esclusivamente la rettifica della pena ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, un’attività di mero computo non attinente al contenuto decisorio della sentenza, poiché il giudizio sul reato contestato risulta interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato; o ancora Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275216, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità originaria dei motivi di ricorso relativi alla responsabil dell’imputato impedisce l’operare della prescrizione anche quando un motivo di ricorso venga riqualificato come istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata).
Detto principio opera anche nel caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, affermandosi che l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizion
maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).
E opera anche nell’ipotesi di più ricorsi per cassazione da parte di diversi imputati nei confronti della medesima sentenza di appello.
Circostanza, quest’ultima, che si è verificata nel caso in esame, come evidenziato dall’ordinanza impugnata, in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, ciò che ha impedito il decorso del termine di prescrizione in suo favore, con la conseguenza che la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 26/09/2023 è passata in giudicato nei suoi confronti, non potendo in alcun modo il Giudice dell’esecuzione accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione.
La stessa ordinanza rileva come priva di pregio sia, dunque, la richiesta del difensore di estendere gli effetti della pronuncia di prescrizione della Suprema Corte emessa nei confronti dei coimputati per il medesimo reato, rispetto ai quali il ricorso non è stato reputato dalla stessa Corte inammissibile, con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione nei confronti degli stessi.
Va, del resto, osservato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, P.g. in proc. visconti, Rv. 271539 – 01: in motivazione la S.C. ha chiarito che l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale “esclusivamente personale” che rende perciò inoperante l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione).
Non esiste, dunque, alcuna disparità di trattamento, rilevante al metro dell’art. 3, primo comma, Cost., essendo diverse le situazioni a raffronto. Totalmente assertive, poi, e palesemente insussistenti, appaiono nel contesto dato le denunciate violazioni dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e del finalismo rieducativo della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.