Prescrizione e Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Salva
L’interazione tra i termini di prescrizione e ricorso inammissibile rappresenta un punto cruciale nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come un ricorso presentato senza i requisiti di legge possa precludere la possibilità di far valere l’estinzione del reato, anche se questa matura poco dopo. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche e l’importanza di una corretta strategia difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un’imputata per il reato previsto dall’articolo 494 del codice penale (Sostituzione di persona). A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, la difesa ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era l’asserita intervenuta prescrizione del reato, che, secondo la ricorrente, sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: un’attenta ricostruzione del calcolo dei termini di prescrizione e l’applicazione di un consolidato principio giurisprudenziale relativo agli effetti dell’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione e la Regola sulla Inammissibilità
La Corte ha smontato la tesi difensiva attraverso una puntuale analisi cronologica. Il reato era stato commesso il 26 novembre 2014 e il termine massimo di prescrizione era di sette anni e sei mesi. Tuttavia, nel corso del procedimento, si erano verificate diverse cause di sospensione del decorso dei termini, per un totale di 458 giorni. Queste sospensioni erano dovute all’adesione del difensore ad astensioni collettive dalle udienze e a un legittimo impedimento.
Sommando questo periodo di sospensione al termine ordinario, la Corte ha calcolato che la prescrizione si sarebbe compiuta solo il 27 agosto 2023. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il 14 giugno 2023, a quella data il reato non era ancora estinto. Il motivo di ricorso era, quindi, palesemente infondato.
Su questa base, la Corte ha applicato il principio, sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla sentenza impugnata. In sostanza, un ricorso inammissibile ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della decisione d’appello, precludendo l’operatività di cause estintive successive.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per gli operatori del diritto: la presentazione di un ricorso per cassazione deve essere supportata da motivi solidi e ammissibili. Un’impugnazione basata su argomenti manifestamente infondati, come un errato calcolo dei termini di prescrizione, non solo non produce l’effetto sperato, ma preclude anche la possibilità di beneficiare di eventuali cause estintive del reato maturate successivamente. La decisione sottolinea l’importanza di calcolare con estrema precisione i periodi di sospensione della prescrizione, che possono spostare significativamente la data di estinzione del reato. Per l’imputato, la conseguenza è severa: la condanna diventa definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come si calcola il termine di prescrizione in presenza di sospensioni processuali?
La durata dei periodi di sospensione, come quelli per l’adesione del difensore a un’astensione dalle udienze, deve essere sommata al termine massimo di prescrizione previsto per il reato. La prescrizione si compirà solo una volta trascorso il termine base più l’intero periodo di sospensione.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello ma prima della decisione della Cassazione?
Se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e ‘congela’ la situazione al momento della decisione di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, considerato che:
il reato è stato commesso il 26 novembre 2014;
il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; – occorre tenere conto di 458 giorni di sospensione del corso della prescrizione (giorni 209 dal 14 marzo 2018 al 10 ottobre 2018 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze; giorni 60 dal 13 febbraio 2019 per legittimo impedimento del difensore; 189 giorni dal 31 marzo 2021 al 5 ottobre 2021 per per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze);
il termine prescrizionale sarebbe decorso il 27 agosto 2023, dopo la pronuncia della sentenza di appello;
Chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024