Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20027 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20027 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOVOLI il 13/06/1951
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la revoca della sentenza n. 42502/2024 della Sesta Sezione Penal emessa nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al delitto di cui all’art DPR 570/1960, e l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Lecce limitatamente al citato delitto, per essere tale reato estinto per prescrizion rinvio alla Corte di Appello di Lecce per stabilire l’entità della pena da scomput con rigetto del ricorso nel resto;
l’Avv. NOME COGNOME del Foro di LECCE in difesa di COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di LECCE chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della senten impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 25 gennaio 2025, i difensori dell’imputato hanno presenta ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione della Sesta Sezion questa Corte, di data 8 ottobre 2024, depositata il 20 novembre 2024,
42502/2024 che aveva rigettato il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1885 del 13 novembre 2023.
All’esito del giudizio di appello l’imputato era stato:
condannato per il delitto di tentata concussione, contestata al capo A dell’imputazione ma assolto dal delitto, contestato nello stesso capo di imputazione, di cui all’art. 88 del d.p.r. n. 570 del 1960, in relazione all minacciata perdita della pensione di invalidità ad un beneficiario, in caso in mancata espressione del voto in favore del figlio dell’imputato stesso, candidato sindaco al Comune di Novoli;
condannato per il delitto previsto dall’articolo 87 (violenza o minaccia o pressione su elettore per indurlo a votare un candidato) della citata legge speciale, anch’esso contestato con il capo A;
condannato per il delitto di cui all’articolo 86 (promessa di utilità per conseguire il voto) della legge citata (capo C) per aver promesso ad un richiedente, di sostenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile, anche in assenza dei presupposti di legge, in caso di voto al figlio;
condannato per il delitto di cui all’articolo 86 (capo D) per aver promesso ad ulteriore richiedente di intervenire per il riconoscimento della pensione di invalidità in caso di espressione di voto favorevole al figlio, mandando tuttavia assolto l’imputato dal concorrente delitto di induzione alla corruzione di cui all’art. 322, quarto comma, cod. pen., contestato nello stesso capo di imputazione.
Il ricorso deduce errore materiale o di fatto consistente nella omessa rilevazione, da parte del giudice di legittimità, della intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 87 e 86 del d.p.r. 570 del 1960 rispettivamente contestati ai capi A, il primo, nonché C e D di rubrica (il secondo).
Si evidenzia che i fatti contestati, al più possono essere collocati temporalmente al 31 maggio 2015, data della competizione elettorale per il Comune di Novoli, cui partecipò il figlio dell’imputato, con conseguente estinzione per prescrizione, avvenuta anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte d’appello, dei reati in contestazione, il cui termine di espirazione è di sette anni e sei mesi, prorogato di 7 mesi e 19 giorni a seguito di eventi sospensivi intervenuti nel corso del giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario merita di essere accolto, anche se sulla base di un calcolo del tempo prescrizionale differente da quello proposto dalla difesa dell’imputato.
Infatti, la tesi che i due reati in considerazione (ci si riferisce alle fattispe previste e punite dagli artt. 86 e 87 del d.p.r. 570 del 1960, rispettivamente contestate ai capi C e D, il primo, nonché A, il secondo) si siano estinti per prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello (che risale al 13 novembre 2023) è errata: la difesa, nell’esporre il proprio argomento, considera la sospensione intervenuta nel corso del processo di primo grado ed indicata altresì nella sentenza di primo grado in oltre sette mesi, ma dimentica quella incorsa nel processo di appello, superiore ad un anno.
Infatti, come si può agevolmente apprendere dall’esame degli atti (consentito a questa Corte attesa la natura in procedendo della questione sollevata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME non mass. sul punto), il processo d’appello è stato sospeso dal 27 giugno 2022 al 3 luglio 2023 per adesione dei difensori ad una astensione proclamata dalla associazione di categoria. Ciò emerge dall’esame dei verbali di udienza ed è stato inoltre diligentemente annotato nel provvedimento ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. inserito nel fascicolo del grado di appello. Altresì, nel decreto da ultimo citato, vengono indicate le sospensioni intervenute in primo grado (per astensione degli avvocati – gg. 154 – e per l’emergenza pandemica – gg.64) e le date ultime di prescrizione dei reati in questione che si collocano, a seconda delle ipotesi, tra il 4 giugno ed il 12 luglio 2024, sull’assunto che i reati siano stati commessi tra la metà di aprile e (al più tardi) il 31 maggio 2015, data delle elezioni ‘compromesse’.
Sulla base di tali premesse fattuali, occorre ulteriormente considerare che:
costituisce indirizzo ermeneutico consolidato che la prescrizione del reato intervenuta dopo la pronuncia della sentenza d’appello e prima di quella del grado successivo, debba essere rilevata dal giudice di legittimità, salvo che la pronuncia non sia di inammissibilità (totale) del ricorso, ipotesi in cui, non potendosi considerare radicato un valido rapporto processuale, essa non può essere esaminata dalla Corte di Cassazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
il mancato rilievo del compimento del termine massimo di prescrizione, in caso di pronuncia differente dalla inammissibilità, costituisce errore di fatto
deducibile con lo specifico strumento fornito dall’art. 625 bis cod. proc. pen., ogni qual volta, come nel caso concreto, non siano necessarie ricostruzioni o valutazioni di fatto, non consentite, secondo i principi tradizionali, in sede di legittimità (cf ex multis, Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, Chierici, Rv. 257856 – 01);
– in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966 – 01); nel caso specifico, la sentenza 42502 del 2024 della Sesta Sezione, ha valutato e trattato distintamente i diversi motivi proposti con il ricorso di cassazione, parlando di ‘infondatezza del secondo motivo di censura (quello relativo alla astratta ‘convivenza’ tra reato di tentata concussione e quello di cui all’art. 87 D.P.R. n. 570 del 1960, inerente al capo A di imputazione, n.d.r.), ritenendo i residui cinque, variamente riferiti a tutti i capi, “intrinsecamente inammissibili o manifestamente infondati” (pg. 3, in fondo): in particolare, il quarto motivo era giudicato manifestamente infondato, per l’insussistenza della violazione di legge ivi dedotta, mentre gli ulteriori venivano ritenuti ‘geneticamente improponibili … stante la loro intrinseca natura’ diretta alla rivalutazione del fatto;
3. Da quanto precede deriva che:
i termini di prescrizione sono maturati in epoca anteriore alla celebrazione della udienza in Cassazione per tutte le ipotesi di reato in considerazione (quelle previste dalla legge speciale, indicate sopra, che appare superfluo ripetere ora), ma, sebbene non rilevate dalla Sesta Sezione, non possono essere rilevate in questa sede in relazione ai capi C e D, essendo essi passati in giudicato per l’inammissibilità del relativo capo di sentenza, esplicitamente enunciata nella sentenza impugnata.
limitatamente al reato di cui all’art. 87 d.p.r. n. 570 del 1960, la richiesta d revoca della sentenza n. 42502/2024, emessa da questa Corte in data 8 ottobre 2024, va accolta, con conseguente revoca in parte qua. Da ciò consegue altresì l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1885 del 13 novembre 2023 per essere il reato estinto per prescrizione. Tuttavia, non ne consegue il rinvio per il ricalcolo della pena, considerata la circostanza, riscontrata
dall’esame della sentenza di primo grado ed evidenziata in quella di appello, che per il reato di ‘concussione elettorale’ di cui al capo A, il Tribunale, erroneamente,
non aveva proceduto al calcolo del relativo aumento. Il rinvio alla Corte sarebbe pertanto inutile. Sul punto merita di essere precisato che la revoca della pronuncia
di condanna, in parte qua,
per essere il reato estinto per prescrizione, pur in assenza di un beneficio
quoad poenam, come nel presente caso, rappresenti un
vantaggio sufficiente ad integrare l’interesse a ricorrere necessario a giustificare e sorreggere il ricorso e la conseguente pronuncia;
– il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte, n. 42502/2024, emessa in data 8 ottobre
2024 nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui all’art. 87 d.p.r.
n. 570 del 1960 e annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di
Lecce, n. 1885/2023 in data 13/11/2023 limitatamente al reato di cui all’art. 87
DPR n. 570 del 1960 per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 marzo 2025
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Il Con igliere relatore
La Presidente