Prescrizione e Ricorso Inammissibile: La Priorità della Causa Estintiva
L’ordinanza in esame offre un chiaro spunto di riflessione sul rapporto tra cause di estinzione del reato e i motivi di impugnazione. Quando interviene la prescrizione, il processo deve arrestarsi? La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la declaratoria di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, ha la precedenza su qualsiasi altra valutazione, rendendo di fatto inammissibile un ricorso che contesti la motivazione sulla colpevolezza. Questo caso di prescrizione e ricorso inammissibile chiarisce la gerarchia delle valutazioni che il giudice di legittimità è tenuto a seguire.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato, commesso in concorso nel 2012. La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, non era entrata nel merito della responsabilità dell’imputato, ma si era limitata a dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Di conseguenza, erano state revocate anche le statuizioni civili, ovvero le decisioni relative al risarcimento del danno.
Nonostante l’esito favorevole dal punto di vista penale, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. L’obiettivo era, evidentemente, ottenere un’assoluzione nel merito che avrebbe avuto effetti più ampi rispetto alla semplice estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato un principio di diritto consolidato, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 2009. Tale principio stabilisce che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice non può e non deve esaminare eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Analisi su Prescrizione e Ricorso Inammissibile
Il ragionamento della Corte si basa su una logica di economia processuale e di priorità giuridica. La prescrizione estingue la pretesa punitiva dello Stato. Una volta accertata la sua maturazione, proseguire nell’analisi della fondatezza dell’accusa sarebbe un’attività processuale superflua. Il giudice del rinvio, qualora la Cassazione avesse annullato la sentenza per vizio di motivazione, si sarebbe trovato comunque obbligato a dichiarare immediatamente l’estinzione del reato. Di conseguenza, l’impugnazione che mira a far valere un vizio di motivazione in questo contesto è priva di interesse concreto e attuale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è puramente processuale e si fonda su un criterio di prevalenza. La declaratoria di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, assorbe e neutralizza ogni altra questione relativa al merito della vicenda. Anche se la motivazione della sentenza di appello fosse stata illogica o contraddittoria riguardo alla colpevolezza, la presenza della prescrizione impone al giudice di fermarsi e dichiarare estinto il reato. Qualsiasi ulteriore indagine sarebbe inutile, poiché l’esito del processo non potrebbe comunque cambiare. Il ricorso, pertanto, viene giudicato inammissibile per carenza di interesse, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza un principio cardine del diritto processuale penale: le cause di estinzione del reato hanno priorità assoluta. Per un imputato, ciò significa che, una volta maturata la prescrizione, la possibilità di ottenere un’assoluzione nel merito attraverso l’impugnazione per vizi di motivazione è preclusa. La strategia difensiva deve quindi tenere conto di questa gerarchia. La decisione sottolinea come il sistema giuridico privilegi l’efficienza processuale, evitando la prosecuzione di giudizi il cui esito finale è già segnato dalla legge. La conseguenza per il ricorrente è non solo la conferma dell’esito della sentenza d’appello, ma anche l’aggiunta di una condanna economica per aver intrapreso un’impugnazione priva dei presupposti di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante si lamentasse un vizio di motivazione sulla colpevolezza?
Perché la Corte di Cassazione ha applicato il principio secondo cui la presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, prevale su ogni altra valutazione. Il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato, rendendo irrilevante l’esame di eventuali difetti di motivazione.
Cosa succede quando un reato si estingue per prescrizione durante un processo?
Il giudice deve interrompere il processo e pronunciare una sentenza che dichiara l’estinzione del reato. Questo impedisce di procedere oltre con l’accertamento della responsabilità e comporta la revoca delle eventuali statuizioni civili per il risarcimento del danno.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12784 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 14/11/1990
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di HALILOVIC COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione (fatti commessi in Bologna il 1 ed il 5 novembre 2012) ed ha revocato le statuizioni civili;
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
esidente
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore