Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4775 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4775 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti, che ha chiesto di accogliere i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata 1’8 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva
condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 18 luglio 2012.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, NOME COGNOME (nella qualità di socio accomandatario) e NOME COGNOME (nella qualità di amministratore di fatto, almeno fino alla data del suo arresto) avrebbero distratto «l’intero complesso aziendale della fallita e comunque le attrezzature, i macchinari, i mobili e gli arredi della fallita, l’autovettura TARGA_VEICOLO, nonché i beni relativi ai debiti per forniture, così contribuendo alla formazione di uno stato passivo pari a oltre 1.300.000 euro».
Avrebbero, altresì, sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a loro stessi o ad altri u ingiusto profitto.
Avverso la sentenza della Corte dì appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.
Il ricorso della COGNOME si compone di due motivi.
3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, 222 e 223 legge fall.
Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «mancante», perché la Corte di appello non avrebbe fornito «risposte» alle «doglianze espresse con i motivi di gravame». In particolare, lamenta la mancata considerazione del fatto che l’imputata, dal 2000 al 2009, aveva vissuto stabilmente fuori regione e aveva gestito un’altra attività. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe anche illogica, nella parte in cui la Corte territoriale ha attribui all’imputata la distrazione di beni strumentali, assumendone l’esistenza e la sottrazione sulla base di generiche dichiarazioni testimoniali, in assenza di una verifica presso l’effettiva sede operativa, che non si trovava più in Napoli alla INDIRIZZO, dove si era recato il curatore, ma in Giugliano in Campania alla INDIRIZZO.
3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 3 Cost., 37 cod. pen., e 223 legge fall.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato l’applicazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità ad assumere uffici direttivi per la durata di cinque anni, determinazione che si porrebbe in contrasto con l’art. 37 cod. pen.,
che imporrebbe che le pene accessorie temporanee non espressamente determinate dalla legge vengano commisurate alla durata della pena principale (nel caso di specie due anni di reclusione).
Il ricorso del COGNOME si compone di due motivi.
4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, 219, 222 e 223 legge fall.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe confermato la responsabilità dell’imputato fondandosi su una ricostruzione dei fatti priva di coerenza logica e fondata su presunzioni non supportate da riscontri probatori, omettendo di confrontarsi con le risultanze dibattimentali e con i motivi di gravame. In particolare, avrebbe ritenuto che l’imputato avesse amministrato di fatto la società fino al 2009 e avesse dolosamente alterato i bilanci del 2009 e del 2010, senza considerare che egli, già prima della loro redazione, si trovava in stato di detenzione. Parimenti illogica sarebbe l’affermazione secondo cui, al momento dell’arresto, vi fosse una debitoria certa di euro 600.000 verso la “RAGIONE_SOCIALE” e una distrazione di merce per pari importo, circostanza che sarebbe smentita dalle prove acquisite, dalle quali emergerebbe la riduzione del debito a euro 300.000. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata anche nella parte in cui la Corte territoriale ha attribuito all’imputato la sottrazione di beni strumenta assumendone l’esistenza e la distrazione sulla base del mancato rinvenimento presso la sede legale di Napoli, senza considerare che la sede della società era stata trasferita nel 2010 a Giugliano.
4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 3 Cost., 37 cod. pen., 216 e 223 legge fall.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato l’applicazione delle pene accessorie fallimentari, sulla base delle medesime argomentazioni sostenute dalla COGNOME, nel secondo motivo del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la dichiarazione di fallimento il 18 luglio 2012), pari a dodici anni e sei mesi, risulta decorso (tenut
conto delle sospensioni, pari a complessivi 176 giorni) il 13 luglio 2025, dopo la sentenza di appello, emessa 1’8 gennaio 2025.
Risulta, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199903).
Ebbene, nel caso in esame, il primo motivo del ricorso della COGNOME e il primo motivo del ricorso del COGNOME non sono inammissibili. I ricorrenti, invero, con tali motivi, deducono la mancata risposta della Corte di appello a motivi di gravame di decisiva rilevanza e vizi di logicità della motivazione della sentenza impugnata. Deduzioni che non possono ritenersi manifestamente infondate.
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, il 20 novembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pre ) sidente