Prescrizione e Ricettazione: Quando la Recidiva Cambia le Regole
Il calcolo della prescrizione in materia penale è un tema complesso, specialmente quando entrano in gioco circostanze aggravanti come la recidiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la prescrizione e ricettazione interagiscano, sottolineando che la recidiva qualificata ha un impatto determinante sui tempi necessari per l’estinzione del reato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il delitto di ricettazione aggravata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta mancata declaratoria di prescrizione del reato. Secondo la difesa, il termine massimo per la prescrizione sarebbe già decorso al momento della pronuncia d’appello.
La tesi difensiva si fondava sull’idea che dovesse essere considerata l’ipotesi di reato di speciale tenuità, prevista dall’articolo 648, comma 4, del codice penale, per determinare il termine di prescrizione. Tuttavia, nel procedimento era stata contestata e ritenuta sussistente anche la recidiva qualificata, un fattore che complica notevolmente il calcolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito principi giurisprudenziali consolidati, smontando la tesi difensiva punto per punto. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, strettamente legati al rapporto tra attenuanti, aggravanti e calcolo della prescrizione.
Le Motivazioni: Calcolo della Prescrizione e Ricettazione
Le motivazioni della Corte chiariscono in modo inequivocabile come si debba procedere nel calcolo della prescrizione per il reato di ricettazione. Innanzitutto, i giudici hanno specificato che l’ipotesi del fatto di speciale tenuità (art. 648, comma 4, c.p.) non è una figura autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante. Ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, le circostanze attenuanti non possono essere considerate per determinare il termine di prescrizione. Questo deve essere calcolato basandosi sul limite edittale massimo previsto per l’ipotesi base del reato, senza tener conto delle eventuali diminuzioni di pena.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha sottolineato la presenza della recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.p.). Questa circostanza, a differenza dell’attenuante, è definita “ad effetto speciale” e concorre direttamente alla determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli articoli 157, comma 2, e 161, comma 2, del codice penale. La recidiva, quindi, aumenta il termine massimo di prescrizione. Nel caso specifico, questo termine era stato calcolato in ventidue anni, due mesi e venti giorni, un periodo non ancora trascorso al momento della sentenza d’appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: nel calcolo della prescrizione e ricettazione, la recidiva qualificata prevale sull’attenuante della speciale tenuità del fatto. Quest’ultima non può essere usata per abbreviare i termini, mentre la prima li allunga considerevolmente. La decisione conferma che il ricorso era infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve come monito sulla corretta applicazione delle norme in materia di prescrizione, evidenziando come le circostanze aggravanti ad effetto speciale abbiano un ruolo preponderante nel determinare la tempistica per l’estinzione del reato.
L’attenuante della speciale tenuità del fatto nel reato di ricettazione riduce il termine di prescrizione?
No, secondo la Corte di Cassazione, la speciale tenuità del fatto è una circostanza attenuante e non un’autonoma figura di reato. Pertanto, ai sensi dell’art. 157 c.p., non se ne tiene conto per determinare il tempo necessario a prescrivere, che va calcolato sul massimo della pena dell’ipotesi base.
In che modo la recidiva qualificata influenza la prescrizione del reato?
La recidiva qualificata è una circostanza ad effetto speciale che concorre alla determinazione del tempo necessario a prescrivere. Ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., essa aumenta il termine massimo di prescrizione del reato, impedendone l’estinzione anticipata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il calcolo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte d’Appello fosse corretto, in quanto teneva conto dell’aumento dovuto alla recidiva qualificata, rendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente priva di fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale si eccepisce fa mancata declaratoria di prescrizione in relazione al delitto di ricettazione aggravata contestata al capo b) è manifestamente infondato alla luce del dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e della consolidata giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua rpotesi del fatto di speciale tenuità ex art. 648, comma 4, cod.pen. non costituisce una autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721);
che, nella specie risulta contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen., circostanza ad effetto speciale che concorre alla determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell’art. 157, comma 2 e 161, comma 2, cod.pen. sicchè il termine massimo di perenzione (anni ventidue,mesi due e gg venti) non era decorso all’atto della pronunzia d’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente