Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9217 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME COGNOME NOME, nato a TARANTO il 13/07/1970, COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il 11/10/1970. in cui Ł parte civile l’INPS, avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d’appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, INPS, rapp.ta e difesa dall’avv. e procuratore speciale avv.
NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso proposto nell’interesse degli imputati, con la condanna alla rifusione delle spese del grado, come da nota spese che deposita;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv.to NOME COGNOME per delega dell’avv. to NOME COGNOME per NOME COGNOME Emilio; avv.to NOME COGNOME per NOME COGNOME che hanno illustrando i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti, la cui responsabilità aquiliana per i fati illeciti descritti in imputazione (limitatamente alle condotte del giugno 2012) Ł stata riconosciuta, ai soli effetti civili, per piø ipotesi di truffa (reati estinti, per intervenuta prescrizione, fino al maggio 2012 già in primo grado, fatti del giugno 2012 estinti in appello), deducono con i motivi di ricorso l’inosservanza delle norme processuali e convenzionali previste a pena di nullità, oltre che vizi esiziali della motivazione, per mancanza in riferimento alle condotte del giugno 2012.
1.1. In particolare, la Corte territoriale, con riferimento ai fatti commessi sino al mese di maggio 2012, per i quali era già stata dichiarata la prescrizione con la decisione di primo grado, avrebbe omesso ogni forma di replica argomentativa al motivo di appello n. 6), con il quale si deduceva la superfetazione motivazionale ed argomentativa per i fatti già coperti da prescrizione in primo grado, talchØ avrebbe dovuto essere dichiarata la causa estintiva con ‘una operazione di mera
constatazione’, dovendo il giudice di merito di primo grado astenersi dalla pronuncia sulla responsabilità penale (nemmeno ‘ incidenter tantum ‘) al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza (sent. Corte cost. n. 182/2021).
1.2. Con riferimento alle condotte consumate nel mese di giugno 2012, gli imputati lamentano che, per la conferma dell’affermazione di responsabilità civile (essendo elasso il termine di prescrizione anche per quest’ultimo segmento di condotta) sarebbe stato illegittimamente applicato il criterio civilistico del ‘piø probabile che non’, anzichØ quello penalistico dell”oltre ogni ragionevole dubbio’.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono mancanza di motivazione in ordine alla conferma dell’accertamento della responsabilità (civile) per i fatti del giugno 2012. Sul punto erano stati spesi motivi di gravame molto dettagliati, cui la Corte non ha inteso fornire alcun riscontro argomentativo, replicando gli argomenti illustrati nella motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere in considerazione le critiche puntuali in fatto svolte con i motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati, consegue il rigetto della proposta impugnazione, con la condanna alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalla costituita parte civile INPS.
I ricorrenti erano convenuti a giudizio per rispondere, in qualità di legale rappresentante (COGNOME) e di direttore del personale (COGNOME) di impresa tenuta al versamento contributivo, di truffa aggravata ai danni dell’INPS, a seguito della fraudolenta esposizione, nelle dichiarazioni contributive inviate all’ente previdenziale, di numerosissime trasferte effettuate dai propri dipendenti, contabilizzate e liquidate nelle rispettive buste paga, ma di fatto indimostrate e non effettuate.
2.1. La Corte di appello di Roma confermava la ricostruzione dei fatti illeciti (tutti penalmente coperti da prescrizione, anche quelli del giugno 2012) e, non sussistendo i presupposti per il proscioglimento nel merito, condannava (genericamente) gli appellanti al risarcimento dei danni provocati alla parte civile, revocava la provvisionale disposta dal giudice di primo grado e condannava gli stessi appellanti alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile.
Il primo motivo di ricorso censura un difetto di risposta argomentativa, riferita al motivo di appello con il quale si censurava la ridondanza della motivazione di primo grado in ordine ai reati ritenuti prescritti (fino al maggio 2012), giacchØ il giudice avrebbe dovuto limitarsi a constatare l’intervenuta estinzione del reato, senza spendersi nella esposizione dei motivi di ritenuta sussistenza del fatto-reato.
3.1. Il motivo non tiene conto del fatto che il Tribunale, per argomentare in riferimento ai fatti non coperti da oblio (giugno 2012), doveva necessariamente ricostruire il ‘metodo’ usato dagli agenti per ottenere il risultato locupletativo e, per far ciò, doveva attingere al merito delle condotte cronologicamente antecedenti ai fatti ancora penalmente rilevanti. Inoltre, e l’argomento appare decisivo, il motivo difetta della allegazione di un concreto interesse alla impugnazione, non avendo la motivazione -ritenuta ridondante- provocato alcun immediato effetto dannoso per i ricorrenti.
Il secondo motivo Ł del pari infondato. La Corte territoriale confermava la responsabilità civile dei convenuti per i fatti di giugno 2012, argomentando secondo quanto dispone l’art. 578 del codice di rito, come ridisegnato dalla decisione della Corte costituzionale (sent. n. 182/2021) e come letto dalla lente esegetica delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01).
4.1. La conformità verticale delle decisioni di merito intervenute sull’accertamento della responsabilità ha infatti attinto alla regola di giudizio ‘ bard ‘, che impone il superamento del dubbio ragionevole per l’accertamento della responsabilità. La Corte territoriale ha infatti efficacemente argomentato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano gli illeciti civili ritenuti in sentenza. Tali condotte decettive hanno certamente provocato un danno patrimoniale per l’ente raggirato, che va risarcito, a seguito della estinzione della fattispecie di penale rilevanza, secondo le vigenti disposizioni civili. Esclusa, pertanto, la ricorrenza del ragionevole dubbio sull’accertamento della responsabilità (Sez. U, Capitano, cit.: Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma Ł comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito ), ritiene il Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021), ovvero quegli artifizi documentali capaci di raggirare il disponente ed indurlo alla prestazione patrimoniale, cui non avrebbe dato corso se avesse avuto una cognizione limpida dei fatti. La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna manifesta illogicità nel ragionamento giustificativo della decisione, rappresentando che ‘le modalità di espletamento delle mansioni dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE non erano sussumibili nØ nella trasferta, nØ nel trasfertismo, per l’abitualità o regolare contingenza di siffatto modulo operativo, mentre invece le giornate indicate come trasferta erano uguali o superiori alle giornate effettivamente lavorate; i periodi di trasferta risultavano superiori ai giorni del mese pari a 30 o 31 giorni; l’indennità di trasferta era spesso cumulata con l’indennità chilometrica (modalità invece alternativa per la compensazione del lavoro fuori sede); l’indennità di trasferta era spesso costante per varie mensilità; nei mesi di luglio e dicembre l’importo dell’indennità di trasferta veniva raddoppiato; la corresponsione di tale voce economica aveva subito una evidente riduzione a seguito dell’accertamento ispettivo’. Circostanze queste non smentite da allegazioni documentali precise e sostanzialmente riferibili all’intero periodo preso in considerazione dalla contestazione in fatto contenuta in imputazione.
NØ può questa Corte compiere una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione.
Le argomentazioni appena sopra esposte danno conto altresì della infondatezza del terzo motivo di ricorso.
5.1. Correttamente la sentenza impugnata ha dato conto dell’assoluta mancanza di documentazione a supporto delle presunte ‘trasferte Italia’ inserite nelle buste paga dei lavoratori del maggio 2012, il cui onere contributivo (del tutto evaso) gravava sul mese di giugno 2012: ‘….. in particolare, Ł emerso dalla istruttoria esperita che non risulta mai (e quindi in alcuna sede) invece fornita dagli imputati la documentazione giustificativa a sostegno delle spese di trasferta, nØ quella relativa alla comunicazione all’INAIL delle asserite trasferte per la necessaria valutazione del rischio specifico derivante dalla esecuzione della prestazione lavorativa in luogo diverso da quello abituale (a mero titolo esemplificativo, osserva questo Collegio, necessaria al fine della valutazione del rischio del c.d. ‘infortunio in itinere’)’. Sul punto Ł stata quindi confermata la decisione di primo grado, argomentata sulla base dell’esame delle migliaia di buste paga acquisite, oltre che delle prove dichiarative emergenti dall’esame degli ispettori che avevano svolto le indagini amministrative sul fenomeno investigato (v. pagina 28 della motivazione della sentenza del Tribunale; ‘ …deve
osservarsi che la condotta penalmente rilevante degli odierni imputati nelle rispettive qualità deve essere rintracciata nella periodica, volontaria e ripetuta decisione di corrispondere lo stipendio ai propri dipendenti sotto la voce di ‘indennità trasferta’ anzichØ come ‘retribuzione ordinaria’ coincidente con il mancato versamento dei contributi mensili spettanti ai lavoratori secondo la nota scadenza del giugno del mese successivo a quello di emissione della singola busta paga. Da tale scelta infatti sono derivati sia il mancato versamento degli esatti importi previdenziali dovuti, sia il conseguente ingiusto profitto ai danni dell’INPS. Appare di tutta evidenza, quindi, come la chiave di volta per la comprensione degli elementi oggettivi e soggettivi della contestata fattispecie delittuosa vada rintracciata – a fronte di unitario contratto di lavoro – nella volontà di alterare poi mensilmente il contenuto analitico delle buste paga dei lavoratori’). Il motivo di ricorso che insiste nel rappresentare (senza allegarne la dimostrazione documentale) una netta differenziazione tra buste paga ante maggio 2012 e quelle riferite al maggio stesso, che riverberano sul mese di giugno i loro effetti previdenziali, sollecita quindi una nuova valutazione di merito, preclusa in questa fase.
Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; gli stessi devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile INPS, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile i.n.p.s, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME