Prescrizione e Recidiva: La Cassazione chiarisce i termini per i Reati Fiscali
Il rapporto tra prescrizione e recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, specialmente quando si tratta di reati fiscali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la condizione di recidivo plurireiterato allunga significativamente i tempi necessari per l’estinzione del reato. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere come il passato giudiziario di un imputato possa influenzare l’esito di un nuovo procedimento.
I Fatti del Caso: Il ricorso contro la condanna per reato fiscale
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dal D.Lgs. 74/2000 (reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), commesso nel giugno 2012, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la difesa, il tempo trascorso dalla commissione del fatto avrebbe dovuto cancellare la punibilità del reato stesso.
La Questione Giuridica e l’impatto della prescrizione e recidiva
Il nodo centrale della questione era calcolare correttamente il termine di prescrizione. Per il reato contestato, la legge prevede un termine ordinario di dieci anni. Tuttavia, all’imputato era stata contestata e riconosciuta la recidiva plurireiterata. La difesa sosteneva che il termine fosse comunque decorso, chiedendo alla Suprema Corte di annullare la sentenza di condanna. La Corte, invece, ha dovuto valutare se e come la recidiva incidesse sul calcolo del tempo necessario a prescrivere.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 74/2000, il termine di prescrizione per il reato in esame è di dieci anni. Tuttavia, l’articolo 161 del codice penale stabilisce che, in presenza di recidiva reiterata, questo termine deve essere aumentato della metà. Di conseguenza, il periodo di prescrizione applicabile al caso non era di dieci anni, bensì di quindici. Sulla base di questo calcolo, alla data della decisione della Corte d’Appello, il reato non era ancora estinto. La contestazione della prescrizione e recidiva sollevata dal ricorrente è stata quindi respinta poiché basata su un calcolo errato del termine estintivo.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio consolidato: la storia criminale di un individuo, formalizzata attraverso la contestazione della recidiva, ha un impatto diretto e pesante sulla durata dei procedimenti penali, impedendo che il semplice passare del tempo possa portare all’impunità.
In che modo la recidiva influenza la prescrizione di un reato fiscale?
In caso di recidiva plurireiterata, il termine di prescrizione previsto per il reato fiscale viene aumentato della metà, come stabilito dall’art. 161 del codice penale. In questo caso, il termine decennale è stato esteso.
Qual è la conseguenza di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui fissata in tremila euro.
Qual era il motivo principale per cui il ricorso è stato respinto?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la richiesta di estinzione del reato per prescrizione si basava su un calcolo errato del termine. Non si è tenuto conto dell’aumento della metà del termine decennale dovuto alla recidiva plurireiterata contestata all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo al quale è stato affidato il ricorso pre nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti della sentenza della Corte d’ap Napoli del 30/6/2023, con la quale ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pe rideterminata la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 27/6/2012, mediante il quale è stato lamentato l’omesso rilievo della estinzione reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto il termine decen prescrizione, ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000, applicabile a detto aumentato di metà ai sensi dell’art. 161 cod. pen., stante la recidiva plu contestata al ricorrente e riconosciuta, per effetto della quale detto termine è della metà e quindi scadrà il 27/6/2017.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’a cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
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