Prescrizione e Recidiva: La Cassazione sul Doppio Effetto della Recidiva Reiterata
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un importante chiarimento sul rapporto tra prescrizione e recidiva, in particolare quando quest’ultima è specifica, reiterata ed infraquinquennale. La decisione sottolinea come tale circostanza aggravante abbia un duplice effetto sul calcolo dei termini di prescrizione del reato, senza che ciò costituisca una violazione del principio del ‘ne bis in idem’. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per un reato previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo alla base dell’impugnazione era la presunta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato contestato era ormai trascorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno stabilito che il calcolo della prescrizione effettuato dal ricorrente era errato, non avendo tenuto conto correttamente dell’impatto della recidiva qualificata. Di conseguenza, il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso al momento della decisione. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione e Recidiva
Il cuore della decisione risiede nella complessa analisi del calcolo del termine prescrizionale. La Corte ha seguito un percorso logico-giuridico preciso per smontare la tesi difensiva.
La Natura del Reato e il Ruolo della Recidiva
In primo luogo, la Cassazione ha ricordato che il reato contestato ha natura ‘permanente’, e la sua consumazione, nel caso specifico, è stata individuata in una data precisa del 2014. L’elemento cruciale, tuttavia, è la riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Questa non è una semplice recidiva, ma una circostanza aggravante a effetto speciale, che modifica in modo significativo il regime sanzionatorio e, di conseguenza, i termini di prescrizione.
Il Doppio Impatto sul Termine di Prescrizione
La Corte ha spiegato che la recidiva qualificata incide su due fronti:
1. Sul termine minimo (art. 157, co. 2, c.p.): Aumenta la pena massima edittale, che costituisce la base per il calcolo della prescrizione ordinaria.
2. Sul termine massimo (art. 161, co. 2, c.p.): In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata consente un aumento del termine di prescrizione superiore a quello ordinario.
Effettuando il calcolo corretto, sommando la pena massima (4 anni), l’aumento per la recidiva reiterata (2 anni e 8 mesi) e l’ulteriore aumento per l’effetto dell’interruzione (4 anni e 5 mesi), il termine di prescrizione totale è risultato essere di 11 anni, 1 mese e 10 giorni, con scadenza fissata per ottobre 2025. Tale data era ben lontana al momento del giudizio.
L’Insussistenza della Violazione del ‘Ne Bis in Idem’
La difesa aveva implicitamente sollevato la questione che questo doppio impatto violasse il principio del ‘ne bis in idem’ (divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto). La Cassazione ha nettamente respinto questa interpretazione, richiamando consolidata giurisprudenza nazionale ed europea (in particolare la sentenza Zolotoukhine c. Russia della Corte EDU). È stato ribadito che l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di tutela del principio del ‘ne bis in idem’ sostanziale, pertanto non vi è alcuna duplicazione di sanzioni o giudizi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di prescrizione e recidiva. La presenza di una recidiva qualificata, come quella reiterata, ha conseguenze profonde e duplici sul tempo necessario a estinguere un reato. Questo provvedimento serve da monito: la carriera criminale di un soggetto ha un peso determinante non solo sulla pena, ma anche sulla durata della perseguibilità dei suoi illeciti. Per gli operatori del diritto, si tratta di una conferma della necessità di un’analisi attenta e rigorosa di tutte le circostanze del reato per un corretto calcolo dei termini processuali, evitando così di incorrere in errori che potrebbero portare a dichiarazioni di inammissibilità.
Come incide la recidiva reiterata sul calcolo della prescrizione?
La recidiva reiterata, essendo una circostanza aggravante a effetto speciale, aumenta sia il termine di prescrizione minimo, calcolato sulla pena edittale, sia il termine massimo in caso di atti interruttivi, estendendo notevolmente il periodo entro cui un reato può essere perseguito.
Questo doppio effetto della recidiva viola il principio del ‘ne bis in idem’?
No. La Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha stabilito che l’istituto della prescrizione e le sue modalità di calcolo non rientrano nell’ambito di applicazione del principio del ‘ne bis in idem’, che vieta un secondo processo per lo stesso fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. Il calcolo della prescrizione presentato dal ricorrente era palesemente errato, poiché non teneva conto del duplice aumento del termine derivante dalla recidiva reiterata. Di conseguenza, il reato non era ancora prescritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo posto da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente escluso l’avvenuto decorso del termine prescrizionale dell’unico reato per un è intervenuta condanna – quello di cui all’art. 13, comma 13, T.u. Imm.
Va premesso che, in ragione del carattere permanente del reato (Sez. 1, n. 35197 del 06/11/2020, AVV_NOTAIO, Rv. 280054 – 01) la data di consumazione va individuata nel 27 agosto 2014 e che la riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infra quinquennale, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME‘, Rv. 285267 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490 – 01). I
Il termine di prescrizione è pertanto di anni 11 mesi 1 giorni 10 : pena edittale massima 4 anni di reclusione, aumentata di anni 2 mesi 8 per la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ed ulteriormente aumentata di 4 anni e 5 mesi per effetto dell’interruzione. Di conseguenza la data ultima di prescrizione è il 7 ottobre 2025.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. 2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.