Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna per i reati di cui agli artt. 482 in relazione all’art.476, 348 e 468 cod. pen. e agli artt. 5 co 10 D.I.vo n. 74 del 10 marzo 2000;
Preso atto che l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, ha depositato una memoria, di cui, tuttavia, non può tenersi conto in quanto intempestiva, siccome depositat telematicamente solo il 23.2.24, senza il rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. e comunque non idonea a smentire le considerazioni di seguito sviluppate;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge quanto al calcolo della prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi b), c dell’imputazione – è inammissibile per carenza d’interesse poiché, contestando il computo della sospensione per 64 giorni ex art. 83 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con mod. con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, non si avvede che vi è stato un rinvio p adesione del difensore all’astensione delle udienze dal 4/12/2019 al 10/6/2020 per cui la sospensione è rimasta comunque aliunde sospesa a cavallo del periodo 9 marzo-11 maggio 2020; in ogni caso per i reati di cui al capo b), c) e d) dell’imputazione, cui si riferisce i di ricorso, la prescrizione è maturata in data 25/09/2023, quindi dopo la sentenza di appello tenendo conto, appunto, oltre che del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, anch dei 189 giorni di sospensione legati al rinvio di cui sopra;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce violazione d principio del ne bis in idem in relazione all’aumento del termine di prescrizione ex art. 157 e ex art. 161 cod. pen. in ragione della recidiva qualificata – è manifestamente infondato perch per costante giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennal quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, c pen.(Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267, COGNOME; Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018,Rv. 274721; in termini, n. 13463 del 2016 rv. 266532 – 01, n. 6152 del 2018 rv. 272021 – 01, n. 50089 del 2016 rv. 268214 – 01, n. 5985 del 2018 rv. 272015 – 01′ n. 32679 del 2018 rv. 273490 – 01, n. 50619 del 2017 rv. 271802 – 01, n. 48954 del 2016 rv. 268224 01);
Considerato, inoltre, che la censura di cui allo stesso motivo di ricorso – con cu ricorrente deduce la non correttezza del calcolo del termine di prescrizione alla luce del giudi di subvalenza della recidiva nel bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti altresì manifestamente infondato perché, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini de
prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè s ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuant poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’ar 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020,Rv. 280059); quanto alla sentenza delle Sezioni Unite evocata dal ricorrente (n. 20808 del 2019), proprio passaggio trascritto in ricorso rende evidente che il giudizio di subvalenza non limita gli ef della recidiva «quando la rilevanza di tale giudizio sia espressamente esclusa dal legislatore» come accadde, appunto, per la prescrizione a norma dell’art. 157, comma 3, cod. pen.;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di l in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo a) dell’imputazi per decorso del termine di prescrizione – è manifestamente infondato perché non risulta esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 476 comma 2 cod. pen. e, comunque, quand’anche tale esclusione vi fosse stata, il reato si sarebbe prescritto il 25 settembre 202 dopo la sentenza di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.