Prescrizione e recidiva: l’impatto sul calcolo dei termini
Il calcolo della prescrizione di un reato è un’operazione complessa che richiede la massima attenzione a ogni dettaglio del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di prescrizione e recidiva: la presenza di determinate aggravanti può allungare notevolmente i tempi necessari per l’estinzione del reato. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, pronunciata dal Tribunale nel 2015. La sentenza veniva confermata in appello nel gennaio 2023. La difesa dell’imputata decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando un unico motivo: l’avvenuta prescrizione del reato. Secondo la tesi difensiva, il reato, commesso a inizio 2015, si sarebbe dovuto estinguere a gennaio 2021, ben prima della sentenza di secondo grado.
L’errato calcolo della prescrizione secondo la difesa
La ricorrente sosteneva che il termine ordinario di prescrizione fosse di sei anni. L’unico atto interruttivo, la sentenza di primo grado dell’8 gennaio 2015, avrebbe spostato la scadenza all’8 gennaio 2021. Poiché la sentenza d’appello era stata emessa solo il 17 gennaio 2023, il reato doveva considerarsi estinto per decorso dei termini. Questo calcolo, tuttavia, ometteva un elemento cruciale contestato fin dall’inizio del procedimento.
L’Analisi della Cassazione sulla Prescrizione e recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando l’argomentazione difensiva manifestamente infondata. Il punto focale della decisione risiede nella corretta valutazione dell’aggravante contestata all’imputata: la recidiva specifica ed infraquinquennale.
L’impatto della circostanza ad effetto speciale
La Corte ha sottolineato che tale forma di recidiva non è un’aggravante comune. Essa rientra nella categoria delle “circostanze ad effetto speciale”, ovvero quelle che comportano un aumento di pena superiore a un terzo. Ai sensi dell’art. 157, comma 2, del codice penale, quando è contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, il calcolo della prescrizione deve tenerne conto. Di conseguenza, il termine ordinario non era di sei anni, bensì di nove anni.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando l’errore di diritto commesso dalla difesa. Il calcolo della prescrizione non può ignorare le circostanze aggravanti ad effetto speciale, come la recidiva specifica infraquinquennale, quando queste non siano state escluse nei gradi di merito. Nel caso di specie, essendo il termine di prescrizione di nove anni, alla data della sentenza d’appello (gennaio 2023) esso era ben lontano dall’essere maturato. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la valutazione delle circostanze del reato è determinante non solo per la quantificazione della pena, ma anche per il calcolo dei termini di estinzione. Per avvocati e operatori del diritto, ciò significa che l’analisi di un caso deve essere minuziosa e completa fin dall’inizio, per evitare di fondare strategie difensive su presupposti errati, come un calcolo della prescrizione che non tenga conto dell’impatto di aggravanti come la prescrizione e recidiva qualificata.
Come influisce la recidiva specifica ed infraquinquennale sul termine di prescrizione?
Essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, la recidiva specifica ed infraquinquennale comporta un aumento del termine di prescrizione. Nel caso specifico, ha elevato il termine da sei a nove anni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. La difesa ha erroneamente calcolato il termine di prescrizione senza considerare l’aumento dovuto alla contestata aggravante della recidiva, che non era stata esclusa nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natek a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17 gennaio 2023 che ha confermato la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma dell’8 gennaio 2015 con la quale l’imputata è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale.
La difesa della ricorrente deduce, con l’unico motivo, violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, commesso il 4 gennaio 2015. Il difensore osserva che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 8 gennaio 2015 e s tratta dell’unico atto interruttivo della prescrizione precedente all’inizio del giudizio di appello. Sostiene, pertanto, che il termine ordinario di prescrizione,’ pari ad anni sei, sarebbe stato allungato per effetto di tale atto interruttivo di soli 4 giorni e sarebbe decorso 1’8 gennaio 2021, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 17 gennaio 2023.
Rilevato che all’imputata è stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale e tale circostanza aggravante soggettiva non è stata esclusa dalle sentenze di primo e secondo grado.
Rilevato che si tratta di circostanza ad effetto speciale che determina l’aumento della pena fino alla metà e della quale pertanto deve tenersi conto ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell’art. 157 comma 2 cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni nove e alla data del 17 gennaio 2023, quando fu pronunciata la sentenza di secondo grado, era ben lungi dall’essere decorso.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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