Prescrizione e Recidiva: L’Errore che Costa Caro in Cassazione
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli tecnici di fondamentale importanza. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha analizzato un caso in cui la corretta interpretazione del rapporto tra prescrizione e recidiva si è rivelata decisiva. Un imputato, convinto dell’estinzione del reato, ha visto il suo ricorso respinto a causa di un’errata comprensione del concetto di “bilanciamento delle circostanze”. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quale lezione possiamo trarne.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Siracusa, con la quale un individuo veniva condannato a quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa per i reati di ricettazione (nella sua forma attenuata) e violazione della legge sul diritto d’autore. La sentenza veniva successivamente confermata in toto dalla Corte d’Appello di Catania.
Non arrendendosi, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Il suo unico motivo di doglianza era l’intervenuta prescrizione di entrambi i reati, che, a suo dire, si sarebbe perfezionata prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Il Motivo del Ricorso: L’Eccezione di Prescrizione e il Ruolo della Recidiva
L’argomentazione del ricorrente si fondava su un presupposto specifico: l’esclusione della recidiva già nel giudizio di primo grado. Secondo la sua tesi, l’assenza di tale circostanza aggravante avrebbe comportato un termine di prescrizione più breve, ormai decorso al momento della decisione d’appello. Per rafforzare la propria posizione, la difesa aveva anche depositato una memoria a sostegno del motivo di impugnazione.
Il cuore della questione, quindi, era stabilire se la recidiva fosse stata effettivamente esclusa e, di conseguenza, se il calcolo del tempo necessario a prescrivere fosse corretto. La difesa dell’imputato era certa che la valutazione del primo giudice avesse eliminato del tutto la recidiva dal quadro giuridico del fatto.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando pezzo per pezzo la tesi difensiva. Le ragioni della decisione si basano su due errori fondamentali commessi dal ricorrente.
L’equivoco sul bilanciamento delle circostanze
Il primo e più significativo errore riguarda l’interpretazione della decisione del giudice di primo grado sulla recidiva. La Cassazione chiarisce che la recidiva contestata (reiterata e specifica) non era stata esclusa, ma semplicemente posta in bilanciamento per equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.
Questa distinzione è cruciale. Dichiarare le circostanze “equivalenti” significa che, ai fini del calcolo della pena finale, l’effetto aggravante della recidiva viene neutralizzato da quello attenuante delle circostanze concesse. Tuttavia, la recidiva non scompare dal punto di vista giuridico. Essa rimane un elemento del processo e continua a produrre altri effetti previsti dalla legge, come l’aumento del termine di prescrizione. Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto le circostanze equivalenti “in ragione del comportamento processuale tenuto, improntato alla sostanziale ammissione del fatto”, una motivazione che conferma la presenza della recidiva, semplicemente bilanciata.
Il mancato computo della sospensione
In secondo luogo, la Corte rileva un’ulteriore e decisiva dimenticanza nel calcolo del ricorrente: l’omissione di ben 329 giorni di sospensione del termine di prescrizione. Anche se la tesi sulla recidiva fosse stata corretta, questo periodo di sospensione avrebbe comunque impedito il maturare della prescrizione prima della sentenza d’appello. Questo dimostra come il ricorso fosse palesemente infondato sotto ogni profilo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto penale e processuale: la precisione tecnica è tutto. Confondere l'”esclusione” di una circostanza con il suo “bilanciamento in equivalenza” è un errore che può determinare l’inammissibilità di un ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso insegna che ogni istituto giuridico, in particolare in materia di prescrizione e recidiva, ha una sua specifica funzione e produce effetti distinti che non possono essere ignorati o confusi. Una difesa attenta deve considerare ogni singolo aspetto del processo, compresi i periodi di sospensione, per formulare un’impugnazione che abbia concrete possibilità di essere accolta.
Cosa significa che la recidiva è ‘equivalente’ alle attenuanti?
Significa che, ai fini della determinazione della pena, l’aumento che deriverebbe dalla recidiva viene annullato dalla diminuzione legata alle attenuanti. Tuttavia, la recidiva non viene cancellata e continua a produrre altri effetti giuridici, come l’allungamento del termine di prescrizione del reato.
Perché il ricorso per prescrizione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, perché si basava sull’errato presupposto che la recidiva fosse stata esclusa, mentre era stata solo giudicata equivalente alle attenuanti; secondo, perché il calcolo della prescrizione non teneva conto di un periodo di sospensione di 329 giorni, che da solo era sufficiente a impedire l’estinzione del reato.
Qual è la differenza tra ‘esclusione’ e ‘bilanciamento di equivalenza’ di una circostanza?
L’esclusione di una circostanza significa che il giudice la ritiene giuridicamente inesistente nel caso specifico. Il bilanciamento di equivalenza, invece, presuppone che la circostanza esista, ma il suo effetto sulla pena viene neutralizzato da una o più circostanze di segno opposto. La circostanza ‘bilanciata’ continua a esistere per altri fini di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che con sentenza del 16/10/2023 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 2/4/2019 dal Tribunale di Siracusa, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 648 cpv. cod. pen., 171-ter, I. 22 aprile 1941, n. 633, e condanNOME alla pena di 4 mesi di reclusione e 100 euro di multa.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, eccependo l’intervenuta prescrizione di entrambi i reati prima della sentenza di appello, alla luce dell’esclusione della recidiva disposta già in primo grado.
2.1. Rilevato che è stata depositata memoria, a conferma del motivo di impugnazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché, per un verso, trascura che la recidiva reiterata e specifica non è stata esclusa, ma solo posta in bilanciamento per equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, non considera i 329 giorni di sospensione del termine di prescrizione. Quanto al primo profilo, in particolare, già la prima sentenza ha specificato – sia in motivazione che nel dispositivo – che le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. dovevano essere ritenute “equivalenti” (di certo alla contestata recidiva, in assenza di altre circostanze aggravanti) “in ragione del comportamento processuale tenuto, improntato alla sostanziale ammissione del fatto”.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024
sigliere estensore,
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Il Presidente