Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 625 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il 01/06/1954
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
udito l’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di Palmi, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME in difesa dell’imputat a COGNOME
RITENUTO INI FATTO
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, con cui, in parziale riforma della condanna per furto consumato, è stata accertata la responsabilità di NOME COGNOME previa ciierubricazione in tentativo di furto ex artt. 56, 624 e 625, n. 4 e 7, cod. pen. (commesso il 26 marzo 2013), è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata, fondato su due motivi.
La ricorrente con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato, in quanto riqualificato in termini di tentativo di furto pluriaggravato commesso il 26 marzo 2013, in considerazione della sostanziale esclusione della contestata recidiva, non avendola i giudici di merito considerata, tanto in termini di presupposti oggettivi della preesistenza di condanne quanto in ordine alla sua eventuale rilevanza circa il trattamento sanzionatorio.
Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento della deposizione del querelante (NOME COGNOME, nella parte in cui sarebbero state ritenute sussistenti le aggravanti della destrezza, nonostante il mero utilizzo di una borsa per occultare i beni prelevati dagli scaffali del supermercato, e dell’esposizione a pubblica fede, nonostante la presenza di sistemi antitaccheggio e di videosorveglianza continua al punto da monitorare la condotta delittuosa.
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso, non avendo la Corte territoriale dichiarato l’estinzione del reato, per il quale non è stato operato l’aumento di pena per la recidiva, dalla stessa riqualificato in termini di tentativo.
Occorre premettere che, per attuale consolidato principio di legittimità, che in questa sese si intende ribadire, in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714, la quale, in motivazione, ha precisato che il richiamo ai precedenti penali dell’imputato in sede di calcolo della
pena e ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non comporta, neppure implicitamente, il riconoscimento della recidiva e il conseguente aumento del termine di prescrizione; sul punto si veda anche, in motivazione – pag. 15 e ss. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283328).
2.1. La valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, come nella specie avvenuto tanto in primo quanto in secondo grado, non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, –sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319).
2.2. Trattasi di principio di diritto, quello sancito dalla citata sentenza «COGNOME», che, per medesimezza di ratio trova applicazione all’ipotesi, come quella di specie, in cui sarebbe stato operante il meccanismo previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen., e, quindi, quando, operato l’aumento per la prima aggravante a effetto speciale, non si sia proceduto all’ulteriore aumento, facoltativo, fino a un terzo.
Orbene, nella specie, contestata ab origine la recidiva specifica e infraquinquennale, i giudici di merito, pur avendo valorizzato i precedenti penali ai fine di escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non hanno ritenuto la stessa in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputata, essendo stati silenti sul punto e non avendo operato alcun aumento di pena (neanche in applicazione del meccanismo di cui all’art. 63, comma 4, cod. proc. pen.), invece determinata in considerazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, nn. 4 e 7, cod. pen.
Ne consegue che, come correttamente dedotto dal ricorrente con il primo motivo, il reato in oggetto, riqualificato in appello in termini di tentativo, si estinto, antecedentemente alla sentenza di secondo grado, per intervenuta prescrizione essendo maturato il termine massimo di otto anni e quattro mesi dalla data di commissione, in ragione dell’implicita esclusione della circostanza aggravante della recidiva qualificata, pur in considerazione delle intervenute sospensioni del decorso del detto termine in forza di rinvii disposti per legittimo impedimento del difensore (all’udienza del 3 novembre 2015, in primo grado) e su istanza della difesa (all’udienza dell’Il ottobre 2022, in secondo grado).
5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell’imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 19 ottobre 2023
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