Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26313 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GIOIA TAURO il 21/01/1979
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 2179 del 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palmi del 3/3/2016, con la quale era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi a) e b) dell’imputazione previsti dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e con la quale veniva rideterminata, previa esclusione della recidiva contestata, la pena in anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, nonché veniva altresì revocata la pena accessoria del divieto di espatrio.
Con un unico motivo di ricorso si lamenta l’erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., e dell’art. 624 cod.proc.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Premesso che la sentenza impugnata, è stata emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 22868 del 8/03/2024, in accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 18/04/2023 in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione GIP-GUP del 03.03.2016, con la sentenza impugnata si rideterminava la pena ma il Collegio di rinvio, pur riconoscendo e conformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio in merito all’esclusione della recidiva contestata a COGNOME (nel caso di specie trattasi di recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, comma quinto cod.pen.), si è limitato a tale rideterminazione senza però considerare e, pertanto, applicare le evidenti conseguenze giuridiche relative all’esclusione della recidiva.
Infatti, la Corte di appello si è limitata, con riferimento alla circostanza aggravante, a disporre di non applicare l’aumento per la recidiva e a ridurre conseguentemente la pena inflitta all’imputato ma la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, avrebbe invece dovuto, in ossequio al già menzionato combinato disposto degli artt. 624 cod.proc.pen., 157 e 161 cod.pen. così come interpretato dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, rilevare a seguito della disapplicazione della recidiva reiterata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che, in linea con una consolidata giurisprudenza di legittimità, in merito alla formazione progressiva del giudicato, l’annullamento parziale della sentenza di condanna non decreta l’automatico passaggio in giudicato di tutte le statuizioni (punti) contenute nelle parti confermate della decisione se sono essenzialmente connesse a quelle oggetto di annullamento. Ne consegue che se viene annullata una statuizione interna al capo della sentenza confermato dalla Corte di cassazione, tale capo non diviene definitivo perché non è coperto dal giudicato parziale. Quanto precede vale anche per la Mancata declaratoria di cause estintive del reato che concorrono a ritenere o meno conclusa la potestà punitiva dello Stato. Pertanto, “in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale lo legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento”. (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, COGNOME, Rv. 281316 – 01).
Si osservi che i fatti per i quali l’imputato COGNOME è stato giudicato sono stati accertati in Rosarno in data 31/05/2014. Successivamente, la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione GIP-GUP con la quale COGNOME veniva riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti è stata emessa in data 3/03/2016 ed infine, per quel che interessa ai fini della configurazione dell’applicabilità dell’istituto della prescrizione al caso di specie, in data 18/04/2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di cui sopra, rideterminava la pena in anni 3 e di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.
Successivamente, in data 08/03/2024, la Corte di cassazione Sez. 3, annullava con rinvio la sentenza del 18/04/2023, limitatamente alla pena accessoria del divieto di espatrio ed alla dichiarata recidiva. Pertanto, la Corte di appello di Reggio Calabria II Sez. Pen., in sede di rinvio, si conformava alla pronuncia di legittimità del Supremo Collegio in merito alle statuizioni circa la revoca del divieto di espatrio e rideterminava la pena nei confronti dell’imputato, senza nulla dedurre circa gli ulteriori effetti delOsclusione della circostanza aggravante.
Risulta evidente come il termine di prescrizione per i fatti di reato contestati a COGNOME e accertati in data 31/5/2014 fosse già maturato, in virtù
dell’acclarata esclusione della recidiva contestata, già prima della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria – I Sez. Pen –
in data 18/04/2023.
5.
Considerato che la sentenza rescindente ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen.,
demandando al giudice di rinvio di rivalutare la sussistenza della circostanza aggravante, e che è trascorso il tempo necessario a prescrivere il reato, il
giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di
annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316- 01; Sez. 3 , n.
4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Rv. 282801 – 01; Sez. 4, n. 5478 del
14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271934 – 01, Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015,
Rv. 264815 – 01; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep.2019, Rv. 274828 – 01).
6.
Nella specie, il Collegio atteso il rilievo della disapplicazione dell’aggravante sui termini di prescrizione dei reati giudicati, annulla senza
rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 05/3/2025.