Prescrizione e Recidiva: La Cassazione Chiarisce Quando il Tempo Non Cancella il Reato
Il rapporto tra prescrizione e recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, che determina se un reato possa considerarsi estinto per il semplice decorso del tempo. Con l’ordinanza n. 44993 del 2023, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: una storia criminale caratterizzata da recidiva qualificata incide pesantemente sul calcolo della prescrizione, impedendone di fatto il compimento. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era la presunta violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato. A suo dire, i termini massimi di prescrizione sarebbero ormai decorsi, rendendo la condanna illegittima.
Il ricorrente chiedeva quindi alla Suprema Corte di annullare la sentenza impugnata, confidando che il tempo trascorso fosse sufficiente a cancellare le conseguenze penali della sua condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. La decisione si basa su una valutazione non del reato in sé, ma della particolare condizione giuridica del ricorrente, segnata da una ‘recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale’. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’impatto decisivo del rapporto tra prescrizione e recidiva
La Corte ha spiegato che la recidiva, quando presenta le caratteristiche di reiterazione, specificità e commissione del nuovo reato entro cinque anni dalla precedente condanna, non è una semplice nota a margine nel fascicolo di un imputato. Al contrario, essa assume la qualifica di circostanza aggravante ad effetto speciale, con conseguenze dirette e significative sul calcolo dei termini di prescrizione.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione combinata di due articoli del codice penale:
1. Art. 157, secondo comma c.p.: Questo articolo stabilisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere si deve tenere conto anche delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. La recidiva qualificata, come quella contestata nel caso di specie, rientra in questa categoria e, pertanto, aumenta il termine base di prescrizione.
2. Art. 161, secondo comma c.p.: Questa norma regola l’estensione massima del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi (come un rinvio a giudizio o una sentenza di condanna non definitiva). Per i recidivi qualificati, la legge prevede un’estensione molto più ampia, arrivando a un ‘doppio aumento di due terzi del termine’.
La Cassazione, richiamando un suo precedente consolidato (Sez. 2, n. 57755 del 2018), ha sottolineato che questi due effetti si sommano. La recidiva qualificata, quindi, non solo allunga il punto di partenza per il calcolo, ma estende anche in modo significativo il traguardo massimo. In virtù di questo doppio meccanismo, il reato commesso dal ricorrente non era affatto prossimo alla prescrizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che il tempo non cancella i reati per chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere. La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche:
* Monito per i recidivi: La decisione serve come chiaro avvertimento che la reiterazione di condotte criminali ha un costo processuale altissimo, rendendo molto più difficile beneficiare dell’istituto della prescrizione.
* Tutela della collettività: Il meccanismo di estensione dei termini di prescrizione per i recidivi qualificati garantisce che il sistema giudiziario abbia il tempo necessario per perseguire efficacemente chi delinque con continuità.
* Certezza del diritto: La Corte consolida un orientamento giurisprudenziale che dà certezza agli operatori del diritto, chiarendo in modo inequivocabile come calcolare i termini di prescrizione in presenza di recidiva aggravata.
In sintesi, la decisione dimostra che il legislatore e la giurisprudenza attribuiscono un peso determinante alla storia criminale di un individuo, modulando gli istituti di garanzia, come la prescrizione, in funzione della sua pericolosità sociale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la tesi della prescrizione del reato non teneva conto degli effetti della recidiva qualificata dell’imputato, che estende notevolmente i termini previsti dalla legge.
In che modo la recidiva ha influenzato la prescrizione del reato?
La ‘recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale’ ha agito come una circostanza aggravante ad effetto speciale, incidendo in due modi: ha aumentato il termine base di prescrizione (ai sensi dell’art. 157 c.p.) e ha ampliato l’entità della proroga in presenza di atti interruttivi (ai sensi dell’art. 161 c.p.).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44993 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIMINO NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenut prescrizione, è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’enti della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, se comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01), pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato no risulta ancora essersi prescritto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
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