Prescrizione e Recidiva: La Cassazione Chiarisce i Termini per l’Estinzione del Reato
L’interazione tra prescrizione e recidiva rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto penale, con implicazioni dirette sulla durata dei processi e sull’effettiva punibilità dei reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16726/2024) ha offerto un importante chiarimento su come una particolare forma di recidiva possa estendere significativamente i termini di prescrizione, impedendo l’estinzione del reato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere la sua portata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di ricettazione. L’unico motivo di appello alla Suprema Corte era basato sulla presunta estinzione del reato per decorrenza dei termini di prescrizione. Secondo la difesa, il tempo trascorso dalla commissione del fatto, avvenuto il 24 giugno 2006, era sufficiente a determinare la fine del procedimento penale. Tuttavia, la Corte di Appello non aveva dichiarato l’estinzione del reato, e su questo punto si è concentrato il ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno stabilito che il calcolo della prescrizione effettuato dalla difesa era errato, poiché non teneva conto di un elemento cruciale: la presenza di una recidiva qualificata.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Recidiva nel Calcolo della Prescrizione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’impatto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sul calcolo della prescrizione. La Corte ha spiegato che questa forma di recidiva non è una semplice circostanza aggravante, ma una circostanza aggravante ad effetto speciale. Tale qualifica ha una duplice e fondamentale conseguenza:
1. Aumento del termine base: Ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, la presenza di tale aggravante incide direttamente sul termine di prescrizione base del reato.
2. Aumento della proroga per interruzione: In base all’art. 161, secondo comma, del codice penale, essa determina anche un’estensione maggiore del termine in caso di atti interruttivi del procedimento.
Sulla base di questi principi, la Corte ha stabilito che il delitto di ricettazione, se aggravato da questa specifica forma di recidiva, ha un termine di prescrizione non ordinario, ma pari a 18 anni. Di conseguenza, essendo il reato stato commesso nel giugno 2006, al momento della sentenza di appello (ottobre 2022) tale termine non era ancora decorso. L’argomentazione del ricorrente era, quindi, palesemente priva di fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la storia criminale di un imputato ha un peso determinante non solo sulla commisurazione della pena, ma anche sulla stessa procedibilità dell’azione penale. La prescrizione e recidiva sono due istituti strettamente collegati. Una recidiva grave e specifica, come quella contestata nel caso di specie, è considerata dal legislatore un indice di maggiore pericolosità sociale e di una più spiccata inclinazione a delinquere. Per questo motivo, il sistema giuridico prevede un allungamento dei tempi necessari per estinguere il reato, assicurando che le condotte più gravi e reiterate non sfuggano alla giustizia per il semplice decorso del tempo. La pronuncia della Cassazione funge da monito, confermando che il calcolo della prescrizione deve essere sempre effettuato con la massima attenzione, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, specialmente quelle a effetto speciale come la recidiva qualificata.
Quando la recidiva incide sul termine di prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, essendo qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine base di prescrizione secondo l’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.
Qual era il termine di prescrizione applicabile al reato di ricettazione nel caso specifico?
Nel caso esaminato, a causa della contestazione del reato di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica infraquinquennale, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione applicabile era di 18 anni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo all’estinzione del reato per prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. Il reato, commesso nel 2006, non si era ancora prescritto al momento del giudizio di appello, dato il termine di 18 anni applicabile a causa della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PARTIPILO COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, cornma secondo, cod. pen.. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 Rv. 274721 – 01);
ritenuto, pertanto, che il delitto di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica infraquinquennale ha un termine di prescrizione pari a 18 anni, va rilevato come il reato, commesso in data 24 giugno 2006, non risulta prescritto anteriormente al giudizio di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024