Prescrizione e Recidiva: Come la Storia Criminale Estende i Tempi della Giustizia
L’interazione tra prescrizione e recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, capace di modificare radicalmente i tempi di estinzione di un reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 28759 del 2024, offre un chiaro esempio di come la presenza di una recidiva qualificata possa vanificare le aspettative dell’imputato di veder dichiarato estinto il reato per decorso del tempo. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, l’intervenuta prescrizione per alcuni dei reati ascrittigli, in particolare quelli previsti ai capi a) e d) dell’imputazione. Secondo la sua tesi, il tempo massimo previsto dalla legge per la punibilità di tali reati era ormai trascorso, rendendo la sentenza di condanna non più applicabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo proposto “manifestamente infondato”. Di conseguenza, non solo ha respinto la richiesta dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi o privi di fondamento.
Le Motivazioni: L’impatto decisivo della prescrizione e recidiva
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi dell’istituto della recidiva e del suo impatto sul calcolo della prescrizione. La Corte ha evidenziato che all’imputato era stata contestata e riconosciuta la cosiddetta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Questa forma aggravata di recidiva si applica a chi commette un nuovo reato non colposo entro cinque anni da una precedente condanna per un delitto della stessa indole.
La presenza di questa circostanza aggravante ha un effetto dirompente sui termini di prescrizione. Per il reato di cui all’articolo 648 del codice penale (ricettazione), il termine ordinario di prescrizione non era più di otto anni, come sostenuto dal ricorrente. A causa della recidiva, tale termine si era esteso a ben ventidue anni e quattro mesi. Questo prolungamento significativo ha fatto sì che, alla data della pronuncia della Corte d’Appello e della stessa decisione della Cassazione, il reato non fosse ancora estinto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della storia criminale di un imputato non è rilevante solo per determinare la pena, ma incide profondamente anche su aspetti procedurali come la prescrizione e recidiva. La decisione dimostra che un ricorso basato sulla prescrizione, senza un’attenta considerazione degli effetti delle aggravanti come la recidiva, è destinato all’insuccesso. Per i professionisti legali, ciò significa che il calcolo dei termini di estinzione del reato deve sempre includere un’analisi approfondita delle circostanze personali dell’imputato. Per gli imputati, la sentenza serve da monito: le condanne precedenti hanno conseguenze durature che possono estendere notevolmente il periodo in cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla prescrizione del reato, è stato giudicato manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
In che modo la recidiva ha influenzato il calcolo della prescrizione?
La sussistenza della recidiva aggravata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale, ha comportato un notevole aumento del termine di prescrizione per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), portandolo da otto anni a ventidue anni e quattro mesi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’intervenuta prescrizione dei reati previsti ai capi a) e d), è manifestamente infondato poichè nella spe essendo stata riconosciuta la sussistenza della recidiva di cui all’art. 99, comm cod. pen., la prescrizione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. non è di an bensì di anni 22 e mesi 4 non ancora decorsi alla data della pronuncia di appello della presente decisione
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
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