Prescrizione e Recidiva: L’Ordinanza della Cassazione che Chiarisce i Termini
L’interazione tra prescrizione e recidiva rappresenta uno degli aspetti più tecnici e determinanti del diritto penale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un’occasione preziosa per approfondire come la condizione di recidivo possa modificare radicalmente i tempi necessari per l’estinzione di un reato. Questo caso dimostra in modo inequivocabile che trascurare l’impatto della recidiva nel calcolo della prescrizione può portare a conclusioni errate e, di conseguenza, al rigetto delle proprie istanze difensive.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato, condannato in appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La difesa ha basato il proprio unico motivo di ricorso sulla presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il tempo massimo per perseguire il reato sarebbe scaduto prima della pronuncia della sentenza della Corte d’Appello.
La Questione Giuridica sul Calcolo della Prescrizione e Recidiva
Il nodo centrale della controversia risiede nel corretto calcolo del termine di prescrizione. La difesa ha lamentato la violazione degli articoli 157 e 161 del codice penale, sostenendo che il tempo trascorso fosse sufficiente a estinguere il reato. Tuttavia, questa analisi non teneva conto di un elemento cruciale contestato e ritenuto sussistente dai giudici di merito: la recidiva specifica.
L’imputato era stato infatti considerato recidivo specifico ai sensi dell’art. 99, comma 2, del codice penale, una circostanza che, come vedremo, ha un effetto diretto e significativo sull’allungamento dei termini prescrizionali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile, ritenendo la doglianza della difesa manifestamente infondata. I giudici hanno sottolineato come la difesa abbia omesso di considerare l’impatto della recidiva specifica. La legge (art. 157, comma 2, c.p.) stabilisce che la presenza di tale aggravante comporta un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere.
Nel caso specifico:
1. Il termine di prescrizione ordinario per il reato contestato è stato correttamente calcolato in anni 9.
2. Tenendo conto delle interruzioni, il termine massimo, per effetto della recidiva, è stato esteso a 13 anni e 6 mesi.
La Corte ha quindi calcolato che la data di scadenza del termine massimo di prescrizione sarebbe stata il 6 novembre 2027. Poiché la sentenza d’appello era stata emessa il 26 ottobre 2023, era evidente che il reato non si era ancora estinto. La decisione dei giudici di merito era, pertanto, immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la recidiva non è un mero dettaglio curriculare dell’imputato, ma una circostanza giuridica con profonde implicazioni procedurali. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, sancisce l’importanza di un’analisi completa di tutti gli elementi del caso. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di calcolare con estrema attenzione i termini di prescrizione, considerando ogni circostanza aggravante che possa modificarne la durata, come nel caso della prescrizione e recidiva.
Come incide la recidiva specifica sui termini di prescrizione di un reato?
La recidiva specifica, ai sensi dell’articolo 99, comma 2, del codice penale, comporta un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere il reato, come previsto dall’articolo 157 del codice penale.
Per quale motivo il ricorso basato sulla prescrizione è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché i giudici hanno correttamente applicato l’aumento dovuto alla recidiva specifica, estendendo il termine massimo di prescrizione a 13 anni e 6 mesi. Tale termine non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza d’appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa lamenta nel motivo unico di ricorso proposto violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. rappresentando che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.
Considerato che la ragione di doglianza è destituita di fondamento: la difesa ha trascurato di considerare che i giudici di merito hanno ritenuto la contestata recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen., che comporta un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere (art. 157, commi 1 e 2 cod. perì.).
Considerato che, per effetto della ritenuta recidiva specifica, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari ad anni 9 ed il termine massimo considerate le interruzioni – è pari ad anni 13 e mesi 6; considerato, pertanto, che il termine massimo di prescrizione scadrà il 6/11/27.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore