Prescrizione e Recidiva: La Cassazione chiarisce i termini
Introduzione al caso: quando il tempo non basta a cancellare il reato
Il rapporto tra prescrizione e recidiva è un tema centrale nel diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su come questi due istituti interagiscano e su quali siano le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile. Il caso analizzato dimostra in modo emblematico come la condizione di recidivo possa estendere notevolmente i tempi necessari per l’estinzione di un reato, vanificando le aspettative dell’imputato.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato sia in primo grado sia in appello per una serie di violazioni della legge sulla violenza negli stadi (L. 401/1989), con il reato più datato commesso nell’agosto del 2014. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’avvenuta prescrizione del reato. A suo dire, il tempo trascorso, sommato ai vari periodi di sospensione del procedimento, avrebbe dovuto portare all’estinzione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’attenta analisi dei termini di prescrizione, tenendo conto di tutti i fattori interruttivi e sospensivi, ma soprattutto del ruolo determinante della recidiva contestata all’imputato.
Le Motivazioni: l’impatto della prescrizione e recidiva
La Corte ha smontato la tesi del ricorrente con un ragionamento matematico e giuridico ineccepibile. Il punto di partenza è il termine di prescrizione base per il reato contestato, fissato in sei anni. A questo, però, devono essere aggiunti diversi elementi:
1. L’aumento per la recidiva: All’imputato era stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale. Ai sensi dell’art. 161 del codice penale, tale aggravante comporta un aumento della metà del termine di prescrizione base. Nel caso specifico, questo significa aggiungere altri tre anni ai sei iniziali.
2. I periodi di sospensione: Al totale di nove anni (6+3) si deve aggiungere un ulteriore periodo di sospensione del processo, quantificato in un anno e quattro mesi.
Il termine massimo di prescrizione, quindi, non era di sei anni, ma di dieci anni e quattro mesi. Poiché il reato più risalente era del 2014, alla data della sentenza d’appello (gennaio 2024), tale termine non era ancora decorso. La Corte ha inoltre richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 30046/2022) per ribadire che i limiti all’aumento di pena previsti per la recidiva non influiscono sulla sua qualificazione come circostanza ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione. Infine, i giudici hanno sottolineato un principio procedurale cruciale: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ‘cristallizza’ la situazione alla data della sentenza di secondo grado, impedendo di tenere conto del tempo ulteriormente trascorso ai fini della prescrizione.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza due principi fondamentali. In primo luogo, la recidiva non è una mera formalità, ma un istituto con conseguenze sostanziali pesanti, tra cui un significativo allungamento dei tempi di prescrizione. Chi commette reati ripetuti non può fare affidamento sul semplice decorso del tempo per evitare la condanna. In secondo luogo, la scelta di impugnare una sentenza deve essere ponderata e basata su motivi solidi. Un ricorso manifestamente infondato, come in questo caso, non solo non produce gli effetti sperati ma preclude anche la possibilità di beneficiare dell’ulteriore decorso del tempo per la prescrizione e comporta l’addebito di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie. È una lezione chiara sull’importanza di una difesa tecnica e consapevole delle dinamiche processuali.
In che modo la recidiva ha influenzato il calcolo della prescrizione in questo caso?
La recidiva specifica infraquinquennale contestata all’imputato ha comportato un aumento del termine di prescrizione base di sei anni, aggiungendo un’ulteriore metà (tre anni). Questo, sommato ai periodi di sospensione, ha esteso il termine totale a dieci anni e quattro mesi, impedendo l’estinzione del reato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha verificato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il reato non era prescritto al momento della sentenza di secondo grado, proprio a causa dell’allungamento dei termini dovuto alla recidiva e alle sospensioni processuali.
Qual è l’effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul decorso della prescrizione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di calcolare, ai fini della prescrizione, il tempo trascorso successivamente alla data di emissione della sentenza di secondo grado. Di fatto, ‘congela’ il calcolo al momento della decisione d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in Jicata, con la quale la Corte di appello di Salerno, in conferma della sentenza del giudice di irimo grado, lo condannato per una pluralità di violazioni dell’art. 6, comma 6 L.401/1989. ricorrente deduce con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’omesso riconosciment dell’intervenuta prescrizione, essendovi stato un concorso di cause di sospensione del termine prescrizionale riferibili sia all’imputato o al difensore, che al giudice.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il reato più risalente, commesso il 07/08/2014, non era prescritto alla ( lata della sente d’appello, emessa il 19/01/2024. Al ricorrente è contestata la recidiva specifi infraquinquennale, con conseguente aumento del termine di prescrizione d al termine base di anni sei, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., pari alla metà di anni sei, a cui va a 3giunto il c di cause di sospensione della durata di un anno e quattro mesi. Peraltro, si s ecifica che in te di recidiva, il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, sesto comma, c Dd. pen. non r in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto cl D mma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescr izione, determ ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicernt re 2005, n. 25 cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez. n. 30046 del 23/06/2022 Ud. (dep. 29/07/2022) Rv. 28332).
L’inammissibilità del ricorso preclude d’altronde la computabilità nel ter nine prescrizion del periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. pese processuali
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente