Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 04/07/1981
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495, 99 comma 4 cod. pen.).
Considerato che il primo ed unico motivo – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.
Invero, l’orientamento prevalente di questa Corte ritiene che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 (Zolotoukhine c/ Russia), nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 – 01);
Non può trovare accoglimento, di conseguenza, la prospettazione della difesa secondo cui la prescrizione sarebbe maturata anteriormente alla decisione di secondo grado, dovendo essa essere così calcolata:
-Il termine massimo di prescrizione di 6 anni deve essere aumentato di 2/3 ex art. 157 cod. pen. (anni 10) e di ulteriori 2/3 ex art. 161, comma 2 cod.
-La data di commissione del reato è quella del 5/01/2011; pen. (anni 16 e mesi 8);
La data di estinzione per decorso dei termini massimi di prescrizione del reato è dunque fissata al 05/09/2027.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il con$1-iére est GLYPH re